Per consentire l'occupazione di un marciapiedi per oltre la sua metà (l'art. 20 codice della strada) e temporaneamente (120 giorni) nel caso in cui residuino oltre 2 metri per il transito libero dei pedoni a quale argomentazione si può ricorrere?
Beh lo stesso art. 20 CdS, comma 3 ultimo periodo da possibilita' di deroghe alla regola generale della meta' del marciapiede, in quanto recita:
Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.