Data: 2017-06-21 09:44:49

Verifica degli STRUMENTI DI MISURA - nuove norme DM 93/2017


[size=18pt][b]MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 aprile 2017, n. 93
Regolamento recante  la  disciplina  attuativa  della  normativa  sui
controlli degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza
sugli  strumenti  di  misura  conformi  alla  normativa  nazionale  e
europea. (17G00102)
(GU n.141 del 20-6-2017)
  Vigente al: 18-9-2017  [/b][/size]
Capo I

Controlli

                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  r),  della
Costituzione;
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con  regio  decreto  23  agosto  1890,  n.  7088,  e  successive
modificazioni;
  Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure  e
degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  disciplina
dell'attivita' di Governo e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare  riferimento
all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' - Scia;
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  1992,  n.  517,  recante
attuazione  della  direttiva  90/384/CEE  sull'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare  a
funzionamento non automatico, e successive modificazioni;
  Vista la legge 25  marzo  1997,  n.  77,  recante  disposizioni  in
materia di commercio e di  camere  di  commercio  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato  la  disciplina  normativa
della  verificazione  periodica,  prevedendo  che  le  modifiche  ed
integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  in
conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di  individuazione  dei  beni  e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15  marzo  1997,  n.  59,  e  le  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta'  da  parte
del Ministero dello sviluppo  economico  di  avvalersi  degli  uffici
delle Camere di commercio;
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici;
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2003  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura;
  Visto in particolare l'articolo 14, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  secondo  cui  le  funzioni  di
autorita' di vigilanza del mercato sono svolte  dal  Ministero  dello
sviluppo economico  avvalendosi  delle  autorita'  competenti  per  i
controlli metrologici;
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di  accreditamento  in  applicazione
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99;
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  recante
interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»,  per  il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e  la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015;
  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  6-sexies,  del  citato
decreto-legge n. 145  del  2013,  secondo  cui  «il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore  di  rete  per  l'esecuzione  di  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22»;
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma  6-septies,  del  citato
decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di  cui
ai decreti del Ministro dello sviluppo economico  adottati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
n. 22, ovvero con successivi decreti  adottati  secondo  la  medesima
procedura, sono disciplinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, anche i controlli  successivi,  relativamente  agli
strumenti  di  misura  gia'  messi  in  servizio  ai  sensi  delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo  decreto
legislativo»;
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  83,  recante
attuazione della direttiva  2014/31/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla  messa
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento  non
automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q),
che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992
e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con
uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo  economico  i  criteri
per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi;
  Visto  altresi'  l'articolo  19,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti  di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  84,  recante
attuazione della direttiva  2014/32/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla  messa
disposizione sul mercato di  strumenti  di  misura,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);
  Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE)
2015/1535;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai controlli degli  strumenti  di
misura soggetti alla normativa nazionale  e  europea  utilizzati  per
funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione
delle norme legislative attuative delle  direttive  europee  relative
agli strumenti di misura.
  2.  Resta  ferma  l'esclusione  dei  sistemi  di  misura  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) «funzione di misura legale», la funzione di misura  giustificata
da  motivi  di  interesse  pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza
pubblica,  ordine  pubblico,  protezione  dell'ambiente,  tutela  dei
consumatori, imposizione di  tasse  e  di  diritti  e  lealta'  delle
transazioni commerciali;
  b) «strumento di misura», uno  strumento  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;
  c)  «verificazione  periodica»,  il  controllo  metrologico  legale
periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa  in
servizio,  secondo  la  periodicita'  definita  in  funzione  delle
caratteristiche  metrologiche,  o  a  seguito  di  riparazione  per
qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli  di  protezione,
anche di tipo elettronico;
  d) «controllo casuale o  a  richiesta»,  il  controllo  metrologico
legale, diverso da quelli della lettera c) ed  e),  effettuato  dalle
Camere di commercio su strumenti di misura  in  servizio,  inteso  ad
accertare il loro corretto funzionamento;
  e)  «vigilanza  sugli  strumenti»,  i  controlli  eseguiti  sugli
strumenti  soggetti  alla  normativa  europea  e  nazionale  atti  a
dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;
  f)  «operatore  economico»,  il  fabbricante,  l'importatore,  il
rappresentante autorizzato e il  distributore  di  uno  strumento  di
misura;
  g) «titolare  dello  strumento»,  la  persona  fisica  o  giuridica
titolare della proprieta' dello strumento di misura o che,  ad  altro
titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura;
  h) «norma armonizzata», una norma cosi' come definita  all'articolo
2, comma 1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
  i)  «raccomandazione  OIML»,  una  raccomandazione  internazionale
adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
  l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico  organismo  che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
  m) «contrassegno», l'etichetta che al  distacco  si  distrugge,  da
applicare sugli strumenti  di  misura  per  attestare  l'esito  della
verificazione periodica;
  n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di  tipo  elettronico,
applicati sugli strumenti per garantirne l'integrita' dagli organismi
notificati  e  dai  fabbricanti,  in  sede  di  accertamento  della
conformita', e dagli organismi di verificazione periodica  che  hanno
presentato  una  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
all'Unioncamere  e  dalle  stesse  Camere  e  da  altri  organismi
autorizzati  all'esecuzione  delle  verifiche  durante  il  periodo
transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente;
  o) «libretto metrologico», il  libretto,  su  supporto  cartaceo  o
informatico, su cui vengono annotate tutte le  informazioni  previste
nell'allegato V;
  p) «Scia»,  segnalazione  certificata  d'inizio  attivita'  di  cui
all'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni;
  q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica
degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere
della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una  delle
seguenti norme o successive revisioni:
  1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per  il  funzionamento
di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
  2) UNI CEI EN  ISO/IEC  17025:2005  -  Requisiti  generali  per  la
competenza dei laboratori di prova e di taratura -  come  laboratorio
di taratura;
  3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  -  Requisiti  per  organismi  che
certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;
  r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio;
  s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per
il controllo di altri strumenti;
  t)  «normativa  europea»,  la  normativa  metrologica  dell'Unione
europea,  ed  in  precedenza  della  Comunita'  economica  europea,
direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonche'  le
relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;
    u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente
nazionale, che non  deriva  da  norme  dell'Unione  europea  o  della
Comunita'  economica  europea  e  non  ne  costituisce  attuazione  o
recepimento.
                              Art. 3

                              Controlli

  1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati  per  le
funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di
controlli successivi:
  a) verificazione periodica;
  b) controlli casuali o a richiesta;
  c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla  normativa  nazionale  e
europea.
  2. In sede di controlli  sugli  strumenti  di  misura  non  possono
essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto  a  quelli  gia'  previsti
nelle approvazioni di modello nazionali, CEE  e  nei  certificati  di
esame  CE  del  tipo  o  di  progetto  rilasciati  dagli  organismi
notificati, ferma  restando  la  possibilita'  di  apporre  ulteriori
sigilli facoltativi da parte dell'installatore.
  3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b),
si effettuano su tutti gli strumenti di misura  ivi  compresi  quelli
gia' in servizio ai  sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007.
  4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale  le
procedure tecniche da seguire nei controlli e di  meglio  specificare
le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente  regolamento,
possono  essere  definite  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico
apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.
  5. Mediante accordi procedimentali stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente,  con  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con l'Autorita' per l'energia elettrica,
il  gas  e  il  sistema  idrico  e  con  l'organismo  nazionale  di
accreditamento autorizzato, sono adottate  le  opportune  intese  per
coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi  e  per
evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei  titolari
degli strumenti  di  misura  o  degli  organismi  che  effettuano  la
verificazione periodica.
                              Art. 4

                      Verificazione periodica

  1. La verificazione periodica degli strumenti di misura e' eseguita
dagli organismi di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q),  in
possesso dei requisiti dell'allegato I,  dopo  che  hanno  presentato
apposita Scia a Unioncamere.
  2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di
misura utilizzati per una funzione di misura legale ha  lo  scopo  di
accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale,
o  di  quelli  CEE/CE,  o  della  marcatura  CE  e  della  marcatura
metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori  massimi
tollerati per tale tipologia di controllo.
  3. Gli strumenti  di  misura  sono  sottoposti  alla  verificazione
periodica con le periodicita' previste nell'allegato IV che decorrono
dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due
anni dall'anno di esecuzione della verificazione  prima  nazionale  o
CEE/CE  o  della  marcatura  CE  e  della  marcatura  metrologica
supplementare;  successivamente,  la  verificazione  e'  effettuata
secondo la periodicita' fissata nell'allegato IV e decorre dalla data
dell'ultima verificazione.
  4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura
CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del
gas con portata massima fino a  10  m³/h  compresi,  hanno  validita'
temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro  apposizione.  I
contatori  di  cui  al  presente  comma  restano  esclusi  dalla
verificazione periodica.
  5. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4  si  applicano  anche  ai
contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h  compresi,  con
la  conversione  della  temperatura  che  indicano  il  solo  volume
convertito.
  6. I contatori di  gas,  di  acqua,  di  energia  elettrica  attiva
diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli  di
verificazione prima nazionale o CEE/CE e gia' messi in servizio, sono
sottoposti  alla  verificazione  periodica,  con  le  modalita'  e
periodicita' previste dal presente  decreto  calcolate,  in  sede  di
prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6.
  7. La riparazione di uno scomparto tarato di una  cisterna  montata
su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del
solo scomparto, ferma  la  scadenza  della  precedente  verificazione
periodica.
  8. Il  titolare  dello  strumento  di  misura  richiede  una  nuova
verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi  prima  della
scadenza  della  precedente  o  entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha
comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di
tipo elettronico.
  9. Le procedure di verificazione periodica di alcune  tipologie  di
strumenti di misura sono riportate nell'allegato III.
  10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica
degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i  controlli
in servizio, in corrispondenza della stessa  tipologia  e  classe  di
accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza
di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione
OIML. Per gli strumenti di misura muniti  di  approvazione  nazionale
messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma
1, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22,  e  successive
modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea,  gli
errori massimi tollerati in  sede  di  verificazione  periodica  sono
quelli previsti dalla pertinente norma europea.
  11. Nei  casi  in  cui  le  pertinenti  norme  nazionali,  europee,
armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per
le  verifiche  sugli  strumenti  in  servizio,  gli  errori  massimi
tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per
la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea  o
per l'accertamento della conformita'.
  12. Ove non vi abbia gia' provveduto  il  fabbricante,  l'organismo
che esegue la prima verificazione  periodica  dota  lo  strumento  di
misura, senza onere per il titolare  dello  stesso,  di  un  libretto
metrologico contenente le informazioni  di  cui  all'allegato  V;  lo
stesso  onere  e'  a  carico  della  Camera  di  commercio  che  in
applicazione delle diposizioni transitorie di  cui  all'articolo  18,
comma 1, esegue la verificazione periodica sugli  strumenti  gia'  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul
piano operativo sono adottate le opportune  iniziative  affinche'  la
compilazione del  libretto  metrologico  possa  avvenire,  di  norma,
mediante l'utilizzo di  un  idoneo  supporto  informatico,  che  puo'
essere  messo  a  disposizione  dallo  stesso  sistema  camerale
nell'intento  di  facilitare  anche  lo  scambio  di  informazioni
prescritto.
  13.  Nell'allegato  VI  sono  riportati  i  disegni  cui  devono
conformarsi:
  a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
positivo della verificazione periodica;
  b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante  l'esito
negativo del controllo successivo.
  14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al  comma  13  non  puo'
essere  applicato  direttamente  sullo  strumento  oggetto  della
verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.
  15. Sono esclusi dall'obbligo  della  verificazione  periodica  gli
strumenti utilizzati per funzioni  di  misura  legali  costituiti  da
misure  lineari  materializzate  o  misure  di  capacita'  di  vetro,
terracotta e monouso.
  16. La verificazione periodica e' eseguita dall'Organismo entro  45
giorni dalla data di ricezione della richiesta.
  17. L'incaricato della verificazione periodica,  nei  casi  in  cui
svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza
sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.
  18. Nei casi in  cui  l'organismo  esercita  anche  l'attivita'  di
riparazione, la funzione di  verificazione  periodica  e'  svolta  in
maniera  distinta  e  indipendente  da  quella  di  riparazione;  il
responsabile della verificazione periodica dipende  direttamente  dal
legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
  19. I sigilli applicati  sugli  strumenti  di  misura  in  sede  di
verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato,  al  fine
di ripristinare quelli rimossi a seguito di  riparazione  o  mancanti
per  altra  qualsiasi  causa,  gia'    posti    a    salvaguardia
dell'inaccessibilita'  agli  organi  interni  e  dei  dispositivi  di
taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilita' per la
carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti  dagli  organismi
notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio  in  sede  di
accertamento della conformita'.
  20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva
o di energia termica, nonche' un dispositivo di conversione di volume
di gas, installato presso un'utenza con fornitura non  attiva  e  con
verificazione  periodica  scaduta  e'  sostituito  o  sottoposto  a
verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.
                              Art. 5

                  Controlli casuali o a richiesta

  1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono  effettuati
dalle Camere di commercio, a intervalli  casuali,  senza  determinata
periodicita' e,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  sicurezza  e
continuita'  dei  servizi,  senza  preavviso,  pur  garantendo  il
contraddittorio;  la  Camera  di  commercio  registra  sul  libretto
metrologico l'esito del controllo.
  2. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso  in
cui il titolare di uno strumento  o  altra  parte  interessata  nella
misurazione ne faccia richiesta alla Camera di  commercio  competente
per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso  di
esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.
  3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate,  secondo  i
casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica,
e gli strumenti di misura utilizzati per i  controlli  rispettano  le
prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli  sono  eseguiti,
ove occorra, con l'ausilio di un organismo di  cui  alla  lettera  q)
dell'articolo 2.
  4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli  casuali  o  a
richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti
per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.
  5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a  richiesta
l'errore  dello  strumento  risulta  compreso  tra  l'errore  massimo
tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma
4, la Camera di commercio  ordina  al  titolare  dello  strumento  di
aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente  a
verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello  strumento
ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento  anziche'
alla riparazione.
  6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale  o  a
richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del
controllo applica il contrassegno di cui all'allegato  VI,  punto  2,
ferma restando inoltre  l'applicazione  delle  conseguenti  eventuali
sanzioni previste dalle norme vigenti.
  7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti  a  profili  di
natura fiscale o tributaria, possono essere  sottoposti  a  controlli
casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane.
  8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia  giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di  pesi  e
misure.
                              Art. 6

                      Vigilanza sugli strumenti

  1. Per la vigilanza  del  mercato  sugli  strumenti  soggetti  alla
normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:
  a)  le  funzioni  di  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  sugli
strumenti soggetti alla normativa europea  di  cui  all'articolo  16,
comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme  in  materia
di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal  Ministero
dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio  quali
autorita' locali  competenti  per  i  controlli  metrologici  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,  come
modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;
  b) la vigilanza del mercato ha  lo  scopo  di  assicurare  che  gli
strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti  alle
necessarie  procedure  di  accertamento  della  conformita',  che  i
requisiti di marcatura e di documentazione sono  stati  rispettati  e
che sono stati progettati e fabbricati in conformita' con i requisiti
previsti dalla pertinente normativa;
    c) le Camere di commercio, qualora  abbiano  sufficienti  ragioni
per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa
europea  vigente  presenti  un  rischio  per  aspetti  inerenti  alla
protezione di interessi pubblici, effettuano  una  valutazione  dello
strumento di misura interessato che  investe  tutte  o  in  parte  le
prescrizioni pertinenti  e  informano  il  Ministero  dello  sviluppo
economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli  operatori
economici interessati cooperano, ove necessario,  con  le  Camere  di
commercio e il Ministero dello sviluppo economico;
    d) per l'effettuazione dei  controlli,  le  Camere  di  commercio
possono  avvalersi,  ed  in  ogni  caso  se  ne  avvalgono  per
l'effettuazione di prove, di laboratori di  taratura  accreditati  da
enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008  secondo  la
norma UNI CEI EN ISO/IEC  17025:2005  -  Requisiti  generali  per  la
competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;
    e) la vigilanza e' effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti
sono stati messi in servizio.
  2.  Per  la  vigilanza  sugli  strumenti  soggetti  alla  normativa
nazionale si applicano le seguenti prescrizioni:
    a) nel caso di strumenti conformi alla  normativa  nazionale,  la
vigilanza e'  effettuata  dalle  Camere  di  commercio  che,  qualora
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di  misura
in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio  per  aspetti
inerenti  alla  protezione  di  interessi  pubblici,  effettuano  una
valutazione sulla conformita' dello strumento di  misura  interessato
che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti  e  informano
il Ministero dello sviluppo economico;  a  tal  fine,  i  fabbricanti
interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio;
    b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono
avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed  in  ogni
caso si avvalgono, per l'effettuazione di  prove,  di  laboratori  di
taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento  (CE)
n. 765/2008  secondo  la  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005  -
Requisiti generali per la competenza dei laboratori  di  prova  e  di
taratura, e future revisioni;
    c) le Camere di commercio informano il Ministero  dello  sviluppo
economico degli  esiti  relativi  ai  controlli  effettuati  e  degli
eventuali provvedimenti adottati.
  3. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  47  della  legge  6
febbraio  1996,  n  52.  Ai  fini  della  vigilanza  del  mercato  ai
funzionari  delle  Camere  di  commercio  preposti  al  controllo  e'
consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di  immagazzinamento
e di commercializzazione degli strumenti  ed  il  prelievo  di  detti
strumenti per  l'effettuazione  di  esami  e  prove.  Gli  oneri  dei
controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei  limiti
e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c),  e
2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della  legge  29
dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  da  ultimo  dal  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
                              Art. 7

                    Riparazione degli strumenti

  1. Il titolare dello  strumento  che  ha  riparato  uno  strumento,
indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito  della
riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione  anche  di  tipo
elettronico, richiede una nuova verificazione periodica  entro  dieci
giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la
riparazione, possono essere  utilizzati,  con  i  sigilli  provvisori
applicati  dal  riparatore,  per  un  massimo  di  dieci  giorni  e,
successivamente alla richiesta di una nuova  verificazione  periodica
all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.
  2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito
negativo,  questi  possono  essere  sostituiti  ovvero  detenuti  dal
titolare dello strumento nel luogo di  impiego,  purche'  muniti  del
contrassegno previsto all'allegato VI e non  utilizzati;  gli  stessi
strumenti dopo  la  riparazione  possono  essere  utilizzati,  previa
richiesta di una nuova verificazione  periodica,  purche'  muniti  di
sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a
togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.
  3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del
comma 1, compila il libretto metrologico  riportando  la  descrizione
della riparazione effettuata e i sigilli applicati.
  4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente
all'esecuzione della prima  verificazione  periodica,  il  riparatore
rilascia  al  titolare  dello  strumento  una  dichiarazione  con  la
descrizione  dell'intervento  effettuato  e  dei  sigilli  provvisori
applicati  e  ne  informa  la  Camera  di  commercio  competente  per
territorio;  detta  dichiarazione  o  una  sua  copia  e'  fornita
all'organismo che  esegue  la  prima  verificazione  periodica  e  la
riporta nel libretto metrologico.
                              Art. 8

                Obblighi dei titolari degli strumenti

  1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo  della
verificazione periodica:
  a) comunicano entro  30  giorni  alla  Camera  di  commercio  della
circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data  di  inizio
dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine  dell'utilizzo  e  gli
altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
  b) mantengono l'integrita' del  contrassegno  apposto  in  sede  di
verificazione periodica, nonche'  di  ogni  altro  marchio,  sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  c)  curano  l'integrita'  dei  sigilli  provvisori  applicati  dal
riparatore;
  d) conservano  il  libretto  metrologico  e  l'eventuale  ulteriore
documentazione prescritta;
    e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e  non  li
utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto
di vista metrologico.
  2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed  e),  sono
esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si
abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
                              Art. 9

              Elenco titolari degli strumenti di misura

  1. La Camera di commercio  raccoglie  su  supporto  informatico  le
informazioni  ottenute  sulla  base  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo  8,  comma  1,  e  delle  trasmissioni  da  parte  degli
organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli
esiti dell'attivita' relativa ai  controlli  casuali,  provvedendo  a
trasmetterle ad Unioncamere.
  2. Le Camere di commercio formano altresi'  l'elenco  dei  titolari
degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico  anche  per  via
informatica  e  telematica  ai  soli  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente regolamento e della  vigente  normativa  in
materia di metrologia legale, contenente:
  a) nome, indirizzo ed eventuale  partita  IVA  del  titolare  dello
strumento di misura;
  b) indirizzo presso cui lo strumento  di  misura  e'  in  servizio,
qualora diverso dal precedente;
    c) codice identificazione del punto di riconsegna o di  prelievo,
a seconda dei casi e ove previsto;
  d) tipo dello strumento di misura;
  e) marca e modello dello strumento di misura;
  f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
    g)  anno  della  marcatura  CE  e  della  marcatura  metrologica
supplementare, nonche' data di messa  in  servizio  e  di  cessazione
dell'utilizzo dello strumento di misura;
  h) caratteristiche metrologiche dello strumento;
  i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.
  3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione  e
della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i  dati
del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle  altre
amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di  cui
all'articolo 3, comma 5.
Capo II

Organismi
                              Art. 10

                            Presupposti

  1. La verificazione periodica degli  strumenti  di  misura  di  cui
all'articolo  1  e'  effettuata  dagli  organismi  in  possesso  dei
requisiti riportati all'allegato I.
  2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno  presentato
apposita Scia  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  verificazione
periodica  ai  sensi  del  presente  decreto.  Tale  elenco  e'  reso
pubblico, e' consultabile anche per via informatica  e  telematica  e
contiene almeno i seguenti dati:
  a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
  b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione
periodica;
  c) indirizzo completo della sede  legale  e  delle  eventuali  sedi
operative dell'organismo;
  d)  elementi  identificativi  assegnati,  compresi  i  sigilli
utilizzati;
  e)  tipi  di  strumenti  dei  quali  si  esegue  la  verificazione
periodica;
  f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo  di  posta  elettronica
certificata;
  g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di cessazione;
  h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.
                              Art. 11

                                Scia

  1.  Gli  organismi  interessati  presentano  apposita  Scia  ad
Unioncamere.
  2. La Scia contiene:
  a) copia del certificato di accreditamento;
  b) l'indicazione delle caratteristiche  metrologiche  dei  tipi  di
strumenti conformi alla  normativa  nazionale  o  europea  sui  quali
effettua la verificazione periodica;
    c) la dichiarazione  con  cui  il  legale  rappresentante  ed  il
responsabile della verificazione periodica si impegnano ad  adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
  d) l'indicazione del responsabile della verificazione  periodica  e
del suo eventuale sostituto;
    e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla
scadenza della verificazione periodica, copia  della  documentazione,
anche  su  supporto  informatico,  comprovante  le  operazioni  di
verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni  dei
risultati  positivi  o  negativi  delle  verificazioni  periodiche
effettuate.
  3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono  esplicitamente
alle attivita' disciplinate dal presente  regolamento  per  le  quali
l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti
generali, strutturali, per le risorse, di processo e del  sistema  di
gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di
accreditamento che, ove occorre e  a  richiesta,  ne  fornisce  copia
anche parziale ad Unioncamere.
  4. Unioncamere al  momento  del  ricevimento  della  Scia  provvede
all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo  del
sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo  10  l'avvenuta
presentazione della segnalazione e il  nome  del  responsabile  della
verificazione  periodica.  Il  logo  contiene  il  suddetto  numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha  la  sede
legale e da tale sigla  separato  da  una  stella,  iscritti  in  una
circonferenza.
  5.  L'organismo,  entro  30  giorni  dall'assegnazione  del  numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo  che
utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.
  6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla  vigilanza
sull'organismo di cui all'articolo 14 sono  a  carico  dell'organismo
che ha presentato la segnalazione.
  7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
  8.  Per  tutto  quanto  non  precisato  nel  presente  articolo  e
nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19
e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive  modificazioni,  fermo  restando  che  tali  disposizioni
legislative  in  ogni  caso  prevalgono  rispetto  alle  presenti
disposizioni regolamentari di  dettaglio  e  costituiscono  limite  e
criterio generale interpretativo delle stesse.
                              Art. 12

              Divieto di prosecuzione dell'attivita'
                    e provvedimenti di autotutela

  1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di
cui  all'articolo  11,  procede  alla  verifica  documentale  della
segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in
caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti  di  legge,
adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di    prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che  sia
possibile conformare l'attivita' ed i  suoi  effetti  alla  normativa
vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede  a  conformare
detta attivita'  e  i  suoi  effetti  entro  un  termine  fissato  da
Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
  2. Decorso il termine di cui al  comma  1,  in  caso  di  accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle  condizioni
di cui  all'articolo  21-nonies  della  medesima  legge,  Unioncamere
adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di    prosecuzione
dell'attivita' e ogni altro provvedimento  previsto  in  applicazione
del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  e'  adottato  da
Unioncamere, sentito l'organismo, e  contiene  la  motivazione  della
decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine  e  dell'organo
cui deve essere  presentato  l'eventuale  ricorso.  Tale  divieto  e'
adottato anche nei casi di sospensione o revoca  del  certificato  di
accreditamento.
  4.  L'organismo  oggetto  di  provvedimenti  d'inibizione  della
prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte  di  Unioncamere
comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche  periodiche
gia'  programmate,  l'impossibilita'  ad  eseguire  le  verifiche.  I
titolari degli strumenti  sono  tenuti  alla  riprogrammazione  degli
stessi con altro organismo,  entro  sessanta  giorni  lavorativi  dal
ricevimento della comunicazione.
                              Art. 13

            Obbligo di registrazione e di comunicazione

  1.  Gli  organismi  inviano  telematicamente  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di  ciascuna
delle  province  in  cui  essi  hanno  effettuato  operazioni  di
verificazione periodica e a Unioncamere, un  documento  di  riepilogo
degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
  a) nome, indirizzo ed eventuale  partita  IVA  del  titolare  dello
strumento;
  b) indirizzo presso cui lo strumento e' in  servizio,  ove  diverso
dal precedente;
  c) codice identificativo del punto di prelievo o di  riconsegna,  a
seconda dei casi e qualora previsto;
  d) tipo dello strumento;
  e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
  f) numero di serie dello strumento;
  g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
  h) data dell'intervento  di  riparazione,  se  del  caso,  e  della
verificazione;
  i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
  l)  anomalie  riscontrate,  se  la  verificazione  ha  dato  esito
negativo;
  m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
  2.  L'organismo  tiene  un  registro,  su  supporto  cartaceo  o
informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico,  le  richieste
di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione  con
il relativo esito.
  3. Gli strumenti di misura, a seguito di  rimozione  dal  luogo  di
messa in servizio  senza  alterazione  dei  sigilli,  possono  essere
liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel
rispetto degli errori massimi tollerati,  fino  alla  scadenza  della
verificazione periodica; il titolare dello  strumento  comunica  alla
Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in
servizio dello strumento.
                              Art. 14

                      Vigilanza sugli organismi

  1.  L'organismo  nazionale  di  accreditamento  esegue  la  propria
attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in  conformita'
alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
  2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente
a  Unioncamere  la  sospensione  o  revoca  del  certificato  di
accreditamento a seguito dell'attivita' di  sorveglianza  di  cui  al
comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12.
  3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento
esercita l'attivita' di vigilanza  eseguendo  controlli  a  campione,
computati su base annuale, fino al 5 per cento degli  strumenti  gia'
sottoposti  a  verificazione  periodica;  nel  caso  di  contatori
dell'acqua, del gas e  dispositivi  di  conversione  del  volume,  di
energia  elettrica  e  di  energia  termica  la  vigilanza  sulle
verificazioni periodiche e' effettuata fino alla  soglia  dell'1  per
cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a
campione  sono  messi  a  disposizione  della  Camera  di  commercio
dall'organismo che ha eseguito la verificazione.
  4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non  trova
applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via  telematica
alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro
e gli utenti  presso  cui  effettuera'  operazioni  di  verificazione
periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera
di commercio programma lo svolgimento dei  propri  controlli  in  una
data diversa da quella comunicata dall'organismo.
  5. La vigilanza di cui  al  presente  articolo,  e'  effettuata  in
conformita' ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.
  6. I risultati  delle  operazioni  di  vigilanza  effettuate  dalle
Camere di commercio sono  trasmessi  a  Unioncamere  e,  in  caso  di
anomalie    riscontrate,    anche    all'organismo    nazionale    di
accreditamento.
                              Art. 15

                              Vigilanza

  1. Le Camere di commercio esercitano funzioni  di  vigilanza  sulla
corretta applicazione del presente decreto.
Capo III

Semplificazione e adeguamento alle norme europee
                              Art. 16

                  Armonizzazione e semplificazione

  1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure  e  gli
oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura  nazionali  con
quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di  misura  disciplinati
dalla normativa dell'Unione europea, qualora  vengono  introdotte  al
software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali
metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico,
detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso  la  competente
divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo  eseguibile
del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2,  lettere  a)  e
b),  della  circolare  17  settembre  1997,  n.  62,  del  Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
  2. Gli strumenti di  misura  muniti  di  approvazione  nazionale  o
europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche
se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un
organo principale,  purche'  detta  riparazione  non  determini  allo
strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita'.
  3. Per gli strumenti di  misura  rientranti  fra  le  categorie  di
strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, gia' in servizio  al  31  ottobre
2016 con  approvazione  secondo  la  normativa  nazionale  o  europea
previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel  caso  in  cui  la
targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o
priva dei cosiddetti  «bolli  di  verificazione  prima»,  l'organismo
ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in  modo
tale che la rimozione ne  comporti  la  distruzione,  la  applica  in
prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie  e  la  vincola
con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni
dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede  la
verificazione  periodica,  ove  non  sia  stata  gia'  effettuata
contestualmente al predetto ripristino, e dopo  tale  richiesta  puo'
utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.
  4.  Le  apparecchiature  ausiliarie  self-service,  oggetto  di
approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema
di  misura,  sono  esonerate  dalla  verificazione  prima  e  dalla
successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle
procedure di  cui  all'allegato  III.  La  targa  con  le  iscrizioni
prevista nell'approvazione nazionale non e' vincolata con i bolli  di
verificazione prima ed e' realizzata in modo tale  che  la  rimozione
comporti la sua  distruzione  o  comunque  l'impossibilita'  del  suo
ulteriore utilizzo.
  5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe  e
iscrizioni  da  riportare  sui  distributori  di  carburante  e
apparecchiature  ausiliarie  associate  sostituiscono  tutte  le
prescrizioni  in  materia  previste  dai  singoli  provvedimenti  di
approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.
  6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio  conformi
alla  normativa  nazionale  o  europea  non  sono  soggette  alla
verificazione periodica e su di  esse  non  si  applica  il  relativo
contrassegno, fermi restando gli altri eventuali  controlli  relativi
al loro corretto funzionamento.
  7.  Le  apparecchiature  ausiliarie  self-service  conformi  alla
normativa  nazionale  e  europea,  nel  rispetto  della  verifica
dell'associazione, possono essere associati ai distributori  stradali
di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.
Capo IV

Abrogazioni e disposizioni transitorie
                              Art. 17

                            Abrogazioni

  1.  Sono  abrogati  i  seguenti  regolamenti  e  provvedimenti
ministeriali:
  a)  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182,  concernente  il  regolamento
recante modifica e integrazione della disciplina della  verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di
commercio, fatte salve  le  abrogazioni  disposte  dall'articolo  11,
comma 1, del medesimo decreto;
  b) decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  10  dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 39 del  15  febbraio  2002,  recante  condizioni  e  modalita'  di
riconoscimento dell'idoneita'  dei  laboratori  all'esecuzione  della
verificazione periodica degli strumenti di misura;
  c) decreto del Vice Ministro dello  sviluppo  economico  29  agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli
strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  2
febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;
  d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  gennaio  2011,
n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per  l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per  pesare  a
funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
  e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  gennaio  2011,
n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per  l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui sistemi per  la  misurazione
continua e dinamica di quantita' di liquidi  diversi,  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva
2004/22/CE;
  f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n.
75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli  metrologici  successivi  sui  contatori  del  gas  e  i
dispositivi  di  conversione  del  volume,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  attuativo  della  direttiva
2004/22/CE;
  g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30  ottobre  2013,
n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua  e  sui
contatori di calore, ai sensi  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
  h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015,  n.
60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sui contatori di  energia  elettrica
attiva, ai sensi del decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,
attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto  16
aprile 2012, n.  75,  concernente  i  criteri  per  l'esecuzione  dei
controlli successivi sui contatori  del  gas  e  sui  dispositivi  di
conversione del volume.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali:
  a) direttiva del Ministro della attivita' produttive 4 aprile 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  246
del 22 ottobre 2003, recente indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazioni di verificazione periodica degli  strumenti  di
misura;
  b) direttiva del Ministro  delle  attivita'  produttive  30  luglio
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  253  del  27  ottobre  2004,  recante  la  definizione  delle
caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti  sugli  strumenti  di
misura da parte dei laboratori  riconosciuti  idonei  a  eseguire  la
verificazione periodica;
  c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4  agosto  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  242
del 17 ottobre 2011, recante indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia  di  controlli  successivi  sui  distributori  di  carburanti
(eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI  -005  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
  d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti
conformi  alla  direttiva  2004/22/CE,  attuata  con  il  decreto
legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  associati  ad  apparecchiature
ausiliarie  ammesse  alla  verificazione  metrica  ai  sensi  della
normativa nazionale;
  e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14  marzo  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  102
del 3 maggio 2013,  recante  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazione di verificazione di distributori di  carburante
associati ad apparecchiature ausiliarie e di  armonizzazione  tecnica
alla normativa europea;
  f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  165
del 18 luglio 2014, recante  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in
materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione
del volume, di  semplificazione  e  di  armonizzazione  tecnica  alla
normativa europea.
                              Art. 18

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni del presente regolamento entrano  in  vigore  il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Gli  organismi  gia'  abilitati  ad  effettuare  verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti  abrogati  ai
sensi dell'articolo  17,  comma  1,  riprodotte  o  comunque  non  in
contrasto  con  disposizioni  del  presente  decreto,  continuano  a
svolgere tali attivita' senza soluzione di  continuita',  a  semplice
richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione  periodica  degli
strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le
condizioni,  utilizzano  gli  stessi  sigilli  con  gli  elementi
identificativi assegnati da  Unioncamere  per  la  verificazione  dei
corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere
di commercio e gli organismi abilitati  ad  effettuare  verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati  che
non trovano corrispondenza nelle disposizioni del  presente  decreto,
continuano transitoriamente a svolgerle per  un  periodo  massimo  di
diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
applicando, in quanto compatibili, tutte le  procedure  di  verifica,
gli obblighi di comunicazione e quelli  relativi  all'istituzione  ed
alla  tenuta  del  libretto  metrologico  previsti  dal  presente
regolamento.
  3. Per gli  strumenti  gia'  oggetto  di  verifiche  periodiche  in
conformita'  alle  disposizioni  dei  decreti  abrogati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con
disposizioni del presente decreto, la  periodicita'  delle  verifiche
continua  ad  essere  calcolata  a  decorrere  dall'ultima  verifica
effettuata.
  4. Per gli strumenti per i quali  la  periodicita'  della  verifica
risulta  ridotta  per  effetto  del  presente  decreto,  la  prima
conseguente verifica successiva puo' comunque essere svolta entro  un
anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  se  il  relativo
termine scade anteriormente.
  5.  Per  gli  strumenti  in  precedenza  non  soggetti  a  verifica
periodica e per  i  quali  tale  verifica  e'  stata  introdotta  dal
presente decreto, la periodicita'  della  verifica  va  calcolata  di
norma dalla data di messa in servizio,  se  disponibile,  ovvero  dal
biennio successivo alla data del bollo metrico, se  presente,  ma  la
prima verifica puo' essere svolta entro un triennio  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto  se  il  relativo  termine  scade
anteriormente.
  6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 -  Tassametri  -  e
all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico  -  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e  successive  modificazioni,  il
termine di  cui  al  comma  5  per  lo  svolgimento  delle  verifiche
periodiche  resta  comunque  subordinato  all'individuazione  di
specifiche  schede  per  le  procedure  di  verificazione  periodica
integrative di quelle  di  cui  all'allegato  III,  adottate  con  le
medesime procedure del presente regolamento.
  7.  Per  gli  strumenti  di  misura  utilizzati  nell'ambito  delle
attivita' dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei  servizi
idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati
nell'ambito  dei  provvedimenti  di  regolazione  adottati  dalla
competente Autorita' amministrativa indipendente anche in funzione di
eventuali  piani  di  miglioramento  dei  servizi  di  misura  con
sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per  coordinare  i
conseguenti  adempimenti,  evitare  oneri  sproporzionati  per  gli
operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 21 aprile 2017

                                                Il Ministro: Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619
                                                          Allegato I

                          (articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)

    Requisiti degli organismi
1. Presupposti e requisiti
    1.1  Gli  organismi  che  hanno  presentato  apposita  Scia  a
Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti  prescritti
dal presente regolamento effettuano la verificazione  periodica.  Nei
casi previsti  al  punto  3,  gli  organismi  possono  effettuare  la
riparazione degli strumenti.
    1.2  L'organismo  al  momento  della  presentazione  della  Scia
dichiara il possesso di un certificato di  accreditamento  con  scopo
conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale  di
accreditamento, attestante che l'organismo stesso e' conforme ad  una
delle norme di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  q);  inoltre
l'organismo dichiara anche la sussistenza dei  requisiti  di  cui  al
presente regolamento e delle altre norme applicabili.
    1.3 L'ente che rilascia il  certificato  di  accreditamento  deve
fornire evidenza che le  verifiche  compiute  sull'organismo  abbiano
pienamente considerato i contenuti del presente decreto.
    1.3 Gli organismi nominano un  responsabile  per  l'attivita'  di
verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.
2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformita'
  alla UNI CEI EN ISO/IEC  17020:2012  o  alla  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
  17065:2012.
    2.1 Il responsabile dell'organismo che effettua le  verificazioni
periodiche sugli strumenti e, nel caso, il  suo  sostituto,  sono  in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
    a) diploma di scuola media superiore;
    b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni  anche
in attivita' industriali o di servizio e  un  anno  in  attivita'  di
verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli  strumenti
su cui effettuera' le verifiche periodiche;
    c) conoscenze adeguate  delle  norme  in  materia  di  metrologia
legale.
    1.2  Il  personale  operativo  dell'organismo  che  effettua  le
verificazioni periodiche sugli strumenti e' in possesso dei  seguenti
requisiti minimi:
    a) diploma di scuola media inferiore;
    b) esperienza di  lavoro  di  almeno  un  anno  in  attivita'  di
verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli  strumenti
su cui effettuera' le verifiche periodiche;
    c) conoscenze adeguate  delle  norme  in  materia  di  metrologia
legale.
3. Indipendenza degli organismi e sigilli
    3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi  d'indipendenza  di
cui all'appendice  A  punto  A.3  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17020:2012,  puo'  eseguire  la  verificazione  periodica  e  la
riparazione, mentre nel  caso  in  cui  detto  organismo  rispetta  i
criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo'
eseguire solo la verificazione periodica.
    3.2 L'organismo che rispetta i  requisiti  minimi  d'indipendenza
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025:2005,  puo'  eseguire  la
verificazione periodica e la riparazione.
    3.3 L'organismo che rispetta i  requisiti  minimi  d'indipendenza
della norma UNI CEI EN 17065:2012 puo' eseguire solo la verificazione
periodica.
                                                          Allegato II

                                                    (art. 5, comma 3)

    Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali
1. Generalita'
    1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica  e  nei
controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare
la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale  o  di  quella
CEE/CE o della marcatura  CE  e  il  rispetto  degli  errori  massimi
tollerati,  escludendosi  qualsiasi  operazione    che    comporti
l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti  e
la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli  previsti  nelle
approvazioni di modello o di progetto.
    1.2 Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione
periodica e dei controlli casuali non devono  essere  affetti  da  un
errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza
che  si  sta  misurando  e  l'incertezza  estesa  con  cui  e'  stato
determinato  l'errore  dello  strumento  non  deve  superare  1/3
dell'errore misurato.
    1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono  muniti  di
certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da  enti
designati ai sensi del regolamento  (CE)  n.765/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo  di  misura  che
gli strumenti sono destinati a misurare e  la  periodicita'  di  tale
taratura e' riportata nell'allegato IV.
    1.4 Deroghe al certificato di taratura rilasciato  da  laboratori
accreditati da enti  designati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008, oltre quelle gia' previste nelle schede di cui all'allegato
III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello
sviluppo  economico  per  strumenti  utilizzati  nella  verificazione
periodica di particolari tipologie di  strumenti  o  di  ausilio  per
eseguire detta verificazione.
    1.5 Qualora la verificazione dello strumento  in  servizio  viene
effettuata con uno strumento di controllo (master meter), fatte salve
le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento
di controllo deve rispettare i requisiti di cui ai punti  1.2  e  1.3
precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che  lo  strumento
e' destinato a misurare.
    1.6 In alternativa allo strumento  di  controllo  (master  meter)
possono essere utilizzati  per  la  verificazione  anche  sistemi  di
misura equivalenti i quali rispettano i requisiti  dei  punti  1.2  e
1.3.
    1.7 Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le  funzioni
da svolgere sono nella disponibilita'  materiale  dell'organismo  che
svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero  secondo
altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.
    1.8 In deroga al  punto  1.2,  i  campioni  di  prima  linea  (di
riferimento), i campioni di  lavoro  e  gli  strumenti  di  controllo
(master  meters)  utilizzati  ai  fini  dell'esecuzione    della
verificazione periodica  e  dei  controlli  casuali  dei  sistemi  di
misurazione su condotta e dei  sistemi  di  misurazione  per  liquidi
criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di  controllo  del
rispetto degli errori e delle incertezze. In  particolare  il  citato
sistema pianificato ha una  cadenza  di  certificazione  di  taratura
biennale per i  campioni  di  prima  linea,  eseguita  da  laboratori
accreditati da enti  designati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli  di
lavoro, la cadenza dei controlli e'  annuale.  I  campioni  di  prima
linea e i campioni da lavoro hanno  errore  e  incertezza  estesa  di
taratura singolarmente non maggiori di un terzo  dell'errore  massimo
tollerato  previsto  nelle  prove  da  eseguirsi  nei  controlli.
L'incertezza estesa e' calcolata con un fattore di copertura  k  =  2
includendo  l'incertezza  di  taratura  dei  campioni  di  misura,
l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione
oggetto della taratura. Dette prescrizioni si  applicano  anche  alle
misure di capacita' ≥ 1000 L qualora utilizzate nei controlli di  cui
all'art. 3.
    1.9 In caso  di  esito  negativo  della  verificazione  periodica
l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno  di
cui all'allegato VI, punto 2, ove e' riportato il  logo  recante  gli
elementi identificativi dell'organismo che lo appone e  la  data.  Il
contrassegno e' rimosso all'atto  della  riparazione  o  della  nuova
richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
    1.10 Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di
misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato  III;  per  le
altre  tipologie  di  strumenti,  nelle  more  dell'adozione  delle
direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verificazione periodica e
i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i  principi,  in
quanto  applicabili,  dalle  prescrizioni  previste  in  materia  di
verificazione dalle norme nazionali,  dalle  norme  europee  e  dalle
pertinenti norme  armonizzate  europee  o,  in  loro  assenza,  dalle
relative raccomandazioni OIML.  Si  applicano  inoltre  le  eventuali
procedure  specificamente  previste  per  controlli  analoghi  dalle
relative approvazioni di modello nazionali e europee o  dai  relativi
attestati di esame CE del tipo o di progetto.
                                                        Allegato III

                                                    (art. 4, comma 9)

    Schede per le procedure di verificazione periodica
    A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
    B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico -  Riempitrici
gravimetriche automatiche.
    C) Distributori di carburante.
    D)  Distributori  di  carburante  associati  ad  apparecchiature
ausiliarie - Procedure di installazione.
    E) Convertitori di volume di gas.
      F) Contatori di energia elettrica attiva.
Scheda A. - Strumenti  per  pesare  a  funzionamento  non  automatico
  (NAWI)
    Procedura  per  la  verificazione  periodica  delle  bilance  a
funzionamento non automatico  conformi  alla  normativa  nazionale  e
europea.
    1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati  per
la verifica degli strumenti di classe  III  e  IV  con  divisione  di
verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall'organismo  che  svolge
la  verificazione,  purche'  disponga  di  sistemi  di  trasferimento
(comparatori  di  massa)  e  di  procedure  idonee  con  particolare
attenzione ai seguenti punti:
      l'errore massimo tollerato della massa che  non  deve  superare
1/3  del  massimo  errore  tollerato  dello  strumento  sottoposto  a
verifica periodica per il carico di prova;
      l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non
deve essere superiore a 1/3  dell'errore  massimo  tollerato  per  la
classe  di  precisione  degli  strumenti  considerata  (punto  3.7.1
EN45501:2015).
    In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi  puo'  essere
utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a  condizione  che
siano utilizzati almeno pesi  corrispondenti  al  50%  della  portata
massima (punto 3.7.3 EN45501:2015).
    In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi puo'
essere ridotta a:
    a) 35% della portata massima se  l'errore  di  ripetibilita'  non
supera 0,3 e (e = divisione di verifica);
    b) 20% della portata massima se  l'errore  di  ripetibilita'  non
supera 0,2 e (e = divisione di verifica). L'errore  di  ripetibilita'
deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verra'
effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato  tre
volte sul ricettore del carico.
    2. La verificazione periodica prevede:
    a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita'  delle
marcature e/o etichette adesive  attestanti  la  verificazione  prima
nazionale o  CE,  dell'esistenza  sullo  strumento  delle  iscrizioni
regolamentari, dei sigilli o di altri  elementi  di  protezione.  Nel
caso di sigilli elettronici con contatore di  eventi  si  accerta  la
corrispondenza tra l'indicazione  di  detto  contatore  e  il  numero
riscontrato, secondo i casi in  occasione  dell'ultima  verificazione
periodica,  della  verificazione  prima  o  CE  oppure  dell'ultima
rilegalizzazione;
    b) controllo della presenza del  libretto  metrologico,  se  gia'
rilasciato;
    c)  l'effettuazione  di  prove  metrologiche  per  verificare  il
funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga
all'art. 4,  comma  7.  Gli  errori  massimi  tollerati  sono  quelli
previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83,  allegato  A,
punti  4.1  e  4.2  e  in  caso  di  indicazione  digitale  l'errore
dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli  stessi
errori  si  applicano  agli  strumenti  in  servizio  conformi  alla
normativa nazionale.
    3. Prove metrologiche e loro svolgimento:
      a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora  questo
non sia elettronico.
    E' effettuata mettendo lo strumento a  zero  e  determinando,  in
seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero
ad una divisione superiore allo zero;
    b) prova  della  ripetibilita'  a  circa  80%  Max  (EN45501:2015
A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello;
    c) prova di decentramento.
    E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI
CEI EN 45501;
      d)  prove  atte  alla  determinazione  degli  errori  massimi
tollerati fino a Max senza tara, con  almeno  5  distinti  valori  di
carico con carico ascendente e 5 con carico  discendente;  i  carichi
dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri  tre
valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t  se  si  impiega  il
metodo di «sostituzione con zavorra» non si  effettua  la  prova  con
carico discendente;
      e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora  questo
non sia di tipo elettronico.
    La prova e'  effettuata  come  descritto  al  presente  comma  3,
lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di tara;
      f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente  in
corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova  non  e'  applicabile
per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015).
Scheda  B  -  Strumenti  per  pesare  a  funzionamento  automatico  -
  Riempitrici gravimetriche automatiche
  1. Procedure per la verificazione periodica di strumenti per pesare
a funzionamento automatico -  riempitrici  gravimetriche  automatiche
(dosatrici ponderali  automatiche  o  DOS)  conformi  alla  normativa
nazionale e europea destinati a riempire contenitori  con  una  massa
predeterminate virtualmente costante di prodotto sciolto.
    1.1 Classi di accuratezza.
      1.1.1  Il  fabbricante  deve  specificare  sia  la  classe  di
accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o  le  classi)  di
accuratezza di funzionamento, X(x).
      1.1.2 Per il tipo di  strumento  e'  designata  una  classe  di
accuratezza di riferimento, Ref(x),  che  corrisponde  alla  maggiore
accuratezza possibile per gli  strumenti  di  quel  tipo.  Una  volta
completata l'installazione, per i singoli  strumenti  sono  designate
una o piu' classi di  accuratezza  di  funzionamento,  X(x),  tenendo
conto  dei  prodotti  specifici  da  pesare.  Il  fattore  (x)  di
designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 x
10k, 2 x 10k o 5 x 10k, dove k e' un numero intero negativo (compreso
lo zero).
      1.1.3 La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica
alla pesatura statica.
      1.1.4 Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X  e'
un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e  (x)  e'  un
moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1).
    1.2 Massa unitaria di riferimento di un prodotto
      Massa uguale alla media delle masse dei dieci piu' grandi pezzi
o particelle elementari del prodotto presenti in uno o piu' carichi.
    1.3 Valore convenzionalmente  vero  della  massa  della  dose  di
prova.
      Viene considerato tale il risultato della pesatura  della  dose
di prova su uno strumento di controllo.
    1.4 Valore predeterminato.
      Valore, espresso in unita'  di  massa,  fissato  dall'operatore
mediante un dispositivo di predeterminazione delle dosi,  allo  scopo
di definire il valore nominale delle dosi.
    1.5 Scarto di una dose dalla media, in pesatura automatica.
      Valore  assoluto    della    differenza    tra    il    valore
convenzionalmente  vero  di  una  dose  e  la  media  dei  valori
convenzionalmente veri di tutte le dosi prese in considerazione.
    1.6 Valore medio di n valori
      Valore  medio  di  n  valori,  espresso  matematicamente  dalla
relazione:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. Limiti di errore
    2.1 Errore di pesatura statica
      2.1.1 Per i carichi statici nelle condizioni  di  funzionamento
nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza  di
riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo  scarto  massimo
tollerato  di  ciascun  riempimento  rispetto  alla  media,  come
specificato nella tabella 1, per il  fattore  di  designazione  della
classe (x).
      2.1.2. Per gli strumenti in  cui  il  riempimento  puo'  essere
fatto a partire da piu'  di  un  carico  (es.  pese  cumulative  o  a
combinazione  selettiva)  l'errore  massimo  tollerato  per  carichi
statici  e'  l'accuratezza  richiesta  per  il  riempimento,  come
specificato al successivo  punto  5.2  (non  la  somma  degli  scarti
massimi tollerati per i singoli carichi).
    2.2 Scarto rispetto alla media di riempimento
     

    ===========================================================
    |            Tabella 1            |                      |
    +=================================+=======================+
    |                                |    Scarto massimo    |
    |                                | tollerato di ciascun  |
    |                                | riempimento rispetto  |
    |    Valore della massa dei      |  alla media relativa  |
    |      riempimenti - m(g)        |  alla classe X(1)    |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |            m ≤ 50              |          9%          |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |          50 < m ≤ 100          |        4,5 g        |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |          100 < m ≤ 200          |        4,5%          |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |          200 < m ≤ 300          |          9 g          |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |          300 < m ≤ 500          |          3%          |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |        500 < m ≤ 1 000        |        15 g          |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |      1 000 < m ≤ 10 000        |        1,5%          |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |      10 000 < m ≤ 15 000      |        150 g        |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |          15 000 ≤ m            |          1%          |
    +---------------------------------+-----------------------+
    |  Nota: Lo scarto calcolato di  |                      |
    |ciascun riempimento rispetto alla|                      |
    |media puo' essere aggiustato per |                      |
    |controbilanciare l'effetto delle |                      |
    |  dimensioni delle particelle  |                      |
    |    (grani) del materiale.      |                      |
    +---------------------------------+-----------------------+

    2.3 Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione).
    Per gli strumenti in cui e' possibile preassegnare  un  peso  del
riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e  la
massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a  0,312
volte lo scarto massimo tollerato  di  ciascun  riempimento  rispetto
alla media, come e' specificato nella tabella 1.
  3. Verifica periodica.
    3.1 Prove.
    Le prove devono rispettare le condizioni indicate  nell'attestato
di esame del tipo o di  progetto  e  nelle  iscrizioni  regolamentati
riportate  sullo  strumento.  Sono  effettuate  con  lo  strumento
funzionante nelle normali condizioni d'uso, in accordo con  i  metodi
di prova usando quando  possibile  articoli  utilizzati  dal  cliente
finale.
    E' buona norma accendere preventivamente lo  strumento  affinche'
raggiunga un equilibrio termico adeguato prima di  procedere  con  le
prove. Normalmente  30  minuti  sono  sufficienti  in  condizioni  di
temperatura normali.
    3.2 Controllo visivo.
    Accertare la presenza delle iscrizioni e dei documenti di cui  lo
strumento deve essere dotato.
    Informazioni apposte sullo strumento:
    Marca o nome del fabbricante
    Informazioni relative all'accuratezza dello strumento
    Integrita' dei sigilli
    Come pure, se del caso
    Dati pertinenti alle condizioni d'impiego
    Capacita' di misurazione in termini di pesate in unita' di tempo
    portate massima e minima
    Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare M
    Numero dell'attestato di esame CE del tipo o di progetto
      Controllo della presenza  del  libretto  metrologico,  se  gia'
rilasciato
    Accertarsi inoltre che il  software  metrologico  e  la  versione
presente sia corrispondente al pertinente Attestato.
    Esaminare se il luogo e le condizioni d'impiego  dello  strumento
sono appropriati;
    3.3 Prove per i requisiti metrologici
    Le prove da effettuare, quando possibile,  col  prodotto  che  lo
strumento e' destinato a dosare, devono essere  eseguite  secondo  la
programmazione descritta al successivo punto 4,  nel  rispetto  delle
modalita' di prova di cui al punto 3.4 successivo ed utilizzando  uno
dei  due  metodi  specificati  nel  punto  3.7,  con  lo  strumento
completamente montato e fissato  nella  posizione  di  utilizzazione,
evitando inutili sprechi di risorse.
    3.4 Modalita' di prova
      3.4.1 Determinazione della massa delle dosi individuali.
      La massa delle dosi individuali e' determinata utilizzando  uno
dei metodi di prova con prodotto di cui ai punti 3.7.1. e 3.7.2.
      3.4.2 Svolgimento delle prove con prodotto.
    3.4.2.1 Le prove sono effettuate con carichi  uguali  o  prossimi
alle portate massima e minima.
    3.4.2.2 Le dosatrici cumulative devono essere provate come sopra,
con il numero pratico massimo di carichi per dose  ed  anche  con  il
numero minimo di carichi per  dose,  e  le  dosatrici  del  tipo  con
carichi associati devono essere provate anch'esse come sopra  con  il
numero medio (od ottimale) di carichi per dose.
    3.4.2.3 Se la portata minima e' minore di un terzo della  portata
massima, saranno effettuate prove anche vicino al centro del campo di
pesatura dei carichi, preferibilmente vicino a 100 g, 300 g,  1000  g
oppure 15000 g, come applicabile ma senza superare questi valori.
      3.4.2.4 Tutte le prove  saranno  condotte  con  ogni  parametro
regolabile critico rispetto all'integrita'  metrologica,  ad  esempio
durata o portata di alimentazione finale, impostato in corrispondenza
alla condizione piu' gravosa consentita dalle istruzioni scritte  del
fabbricante e incluse nelle iscrizioni segnaletiche.
    3.5  Ogni  dispositivo  di  correzione  (azzeramento  automatico,
prodotto in caduta all'atto dell'arresto  dell'alimentazione,  ecc..)
deve essere attivato  in  conformita'  alle  istruzioni  scritte  del
fabbricante.
    3.6 Numero dei carichi di prova.
    Il numero delle dosi individuali di prova e' funzione del  valore
predeterminato «m», come specificato nella tabella 2 seguente.
     

            =============================================
            |          Tabella 2          |            |
            +=============================+=============+
            |                            |Numero delle |
            |    Valore predeterminato    |dosi di prova|
            +-----------------------------+-------------+
            |          m ≤ 10 kg          |    60      |
            +-----------------------------+-------------+
            |      10 kg < m ≤ 25 kg      |    30      |
            +-----------------------------+-------------+
            |    25 kg < m ≤ 100 kg      |    20      |
            +-----------------------------+-------------+
            |        100 kg < m          |    10      |
            +-----------------------------+-------------+

    3.7 Metodi per le prove con prodotto.
      3.7.1 Metodo di verifica separata.
      Il metodo di verifica separata richiede l'uso  di  un  separato
strumento di controllo per determinare  il  valore  convenzionalmente
vero della massa della dose di prova. Le caratteristiche metrologiche
di questo strumento sono specificate al successivo punto 5.2.
      3.7.2 Metodo di verifica integrale.
      Per determinare il valore convenzionalmente  vero  della  massa
della dose di prova viene usato lo strumento sottoposto a  prova.  Il
metodo di verifica integrale  deve  essere  condotto  utilizzando  un
dispositivo  indicatore  con  caratteristiche  adeguate,  oppure  un
dispositivo indicatore con pesi campione per  accertare  l'errore  di
arrotondamento.
    L'incertezza totale del  metodo  di  prova  utilizzato  non  deve
essere maggiore di un terzo  dell'errore  massimo  tollerato  per  lo
strumento.
    Note:  il  metodo  di  verifica  integrale  dipende  dalla
determinazione delle masse dei carichi. I limiti di errore prescritti
si riferiscono alla massa della dose. Se non e'  possibile  garantire
che nel funzionamento normale tutto il carico sia scaricato  ad  ogni
ciclo di funzionamento, cioe' che la somma  dei  carichi  sia  uguale
alla dose, allora occorre usare il metodo di verifica separata.
    Quando si usa il metodo di verifica integrale per  una  dosatrice
del tipo cumulativo, e' inevitabile una suddivisione  della  dose  di
prova. Quando si calcola il valore convenzionalmente vero della  dose
di prova, e' necessario tenere conto della maggiore incertezza dovuta
alla suddivisione della dose di prova.
  4. Programmazione delle prove con prodotto
    Regolare la dosatrice conformemente ai punti 3.4.2.4. e 3.5.
    Scegliere un valore predeterminato per  la  dose  e  regolare  il
valore di  carico  se  quest'ultimo  e'  differente  dalla  dose,  in
conformita' al punto 3.4.2.
    Far funzionare lo strumento fino ad ottenere il  numero  di  dosi
specificate nel punto 3.6.
    Pesare tutte le dosi utilizzando uno dei metodi di cui  al  punto
3.7.
    Calcolare il valore medio di tutte le dosi della prova in atto  e
l'errore di predeterminazione.
    Calcolare lo scarto di ciascuna dose dalla media.
    Ripetere le operazioni per gli altri carichi come specificato  al
punto 3.4.
  5. Apparecchiature da utilizzare.
    5.1 Per l'esecuzione delle prove  di  cui  ai  punti  precedenti,
l'organismo dispone di uno strumento per pesare  di  controllo  e  di
pesi campione aventi caratteristiche metrologiche corrispondenti alle
esigenze di cui al  punto  5.2  seguente.  In  deroga  al  punto  1.3
dell'allegato II lo strumento per pesare e i pesi utilizzati  per  la
verifica  possono  essere  tarati  dall'organismo  che  svolge  la
verificazione,  purche'  disponga  di  sistemi  di  trasferimento
(comparatori  di  massa)  e  di  procedure  idonee  con  particolare
attenzione alla  stima  delle  incertezze  di  misura  connesse  alle
operazioni  di  taratura.  In  particolare,  l'incertezza  estesa  di
taratura  non  deve  essere  superiore  ad  1/3  dell'errore  massimo
tollerato ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto
delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli  strumenti
considerata.
    5.2 Lo strumento per  pesare  di  controllo  e  i  pesi  campione
utilizzati per le prove devono permettere di determinare il peso  dei
carichi di prova e delle dosi con un errore non superiore a:
      a) un terzo dell'errore tollerato sullo strumento,  cioe',  nel
corso delle prove prodotto, un terzo dello scarto massimo tollerato e
dell'errore massimo tollerato dell'errore del  valore  predeterminato
in pesatura automatica, se lo strumento di controllo  separato  o  il
dispositivo  indicatore,  incorporato  o  associato  alla  dosatrice,
utilizzato per il controllo e' verificato immediatamente prima  della
prova prodotto, oppure,
      b) un quinto dell'errore  massimo  tollerato  sullo  strumento,
cioe', nel corso delle prove prodotto, un quinto dello scarto massimo
tollerato e dell'errore massimo tollerato sul  valore  predeterminato
in pesatura automatica, in tutti gli altri casi.
Scheda C - Distributori di carburante
  Procedura per la verificazione periodica dei sistemi  di  misura  -
distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti)  conformi  alla
normativa nazionale ed europea.
  1. Strumenti di controllo
    1.1 In  deroga  al  punto  1.3  dell'allegato  II  le  misure  di
capacita' utilizzate per la verifica dei distributori  di  carburante
possono essere tarate dall'organismo  che  svolge  la  verificazione,
purche'  l'organismo  disponga  di  sistemi  di  trasferimento  e  di
procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:
      l'errore massimo tollerato della misura di capacita'  non  deve
superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento  sottoposto
a verifica periodica.
      l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non
deve essere superiore a 1/3  dell'errore  massimo  tollerato  per  la
classe di precisione degli strumenti considerata.
    1.2 La capacita' dei serbatoi utilizzati per  la  verifica  degli
errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere  il  volume
erogato dal sistema di misura alla portata  massima  effettiva  nelle
condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.
    1.3 Il volume dei predetti  serbatoi  utilizzati  e'  determinato
alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da
vuoto» bagnato e sgocciolato.
  2. La verificazione periodica prevede:
    2.1 Controllo visivo finalizzato a  verificare  la  presenza  dei
bolli di verificazione prima  nazionale  o  di  quelli  CEE  o  della
marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare  M,  nonche'
delle iscrizioni regolamentari e dell'integrita' dei sigilli.
    2.2 Controllo della presenza del libretto  metrologico,  se  gia'
rilasciato.
    2.3 Controllo che in caso di sostituzione di  un  componente  del
sistema  di  misura  vincolato  con  sigilli  di  protezione  detta
sostituzione sia  stata  annotata  nel  libretto  metrologico;  detta
annotazione,  effettuata  a  cura  del  soggetto  che  ha  eseguito
l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.
    2.4 Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare  il
corretto funzionamento del sistema di misura.
      2.4.1 Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati.
  Tale  verifica  e'  effettuata  mediante  due  distinte  erogazioni
corrispondenti alla portata massima e minima del  sistema  di  misura
accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato  non
sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa  nazionale
o  europea  in  base  al  quale  e'  stato  approvato,  fatta  salva
l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo.
    2.4.2 Verifica  del  corretto  funzionamento  dei  visualizzatori
continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti.
    Dopo aver letto il valore iniziale  indicato  dal  visualizzatore
continuo di  quantita',  erogare  una  certa  quantita'  di  prodotto
superiore  alla  minima  quantita'  misurabile  dallo  strumento;  la
differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul  predetto
visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo
di visualizzazione azzerabile del sistema di misura  per  piu'  di  1
(uno) litro.
    2.5 Verifica della tenuta del  circuito  idraulico  a  valle  del
misuratore.
    2.5.1  Messa  in  pressione  il  circuito  idraulico  mediante
l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere
tenuta chiusa.
    2.5.2 Verifica  che  per  un  periodo  di  circa  30  secondi  il
dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un  passaggio  di
prodotto superiore al doppio del  massimo  errore  tollerato  per  la
minima quantita' misurabile.
    2.6 Verifica del raggiungimento della portata massima.
  Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura  e
la successiva lenta chiusura  della  pistola,  azzerare  la  testata,
aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per  almeno  30
secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve
essere inferiore al 60% della portata massima riportata  nella  targa
delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato
sulla base sulla base di quanto indicato  dalla  testata  indicatrice
dello strumento.
    2.7 Prove su distributori di carburante conformi  alla  normativa
nazionale  o  europea  e  associati  ad  apparecchiature  ausiliarie
self-service utilizzate in modalita'  «non  sorvegliata»  (unattended
service  mode)  da  eseguire  una  volta  per  ogni  testata  del
distributore.
      2.7.1 Disponibilita' ricevuta.
  Controllare che in caso  di  indisponibilita'  della  ricevuta  sia
inibita la prenotazione  di  una  nuova  erogazione  oppure  che  sia
segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa.
      2.7.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.
    Dopo  aver  abilitato  l'erogazione  con  carta  elettronica,
effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra  i
dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta.
    2.7.3  Erogazione  prepagata  con  banconote,  incompleta  o  non
iniziata.
    Dopo aver abilitato un'erogazione  per  l'importo  corrispondente
alla/e  banconota/e  accreditata/e,  avviare  l'erogazione  quindi
interromperla  chiudendo  e  riponendo  la  pistola.  Verificare  la
congruenza dei  dati  visualizzati  dal  sistema  di  misura  con  lo
scontrino di resto.
      2.7.4 Cambio prezzo unitario.
  Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica  del  prezzo
unitario ed accertare che il  nuovo  prezzo  unitario  impostato  non
abbia effetto sul corrispettivo dovuto.
      2.7.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
      Dopo  aver  impostato  un'erogazione,  verificare  che  qualora
l'utente  non  provvede  a  rifornirsi  entro  un  tempo  di  attesa,
l'erogazione  e'  inibita  in  modo  automatico  e  viene  rilasciata
ricevuta.
      2.7.6 Verifica delle registrazioni.
      Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti  i
dati  e  le  informazioni  necessarie  a  individuare  le  singole
transazioni.
    2.8 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma
1, lettere a)  e  b),  compila  la  lista  di  controllo  (checklist)
riportata nell'allegato A alla presente scheda.
    2.9 L'originale della lista di controllo  e'  conservata  a  cura
dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e  dallo
stesso trasmessa in copia o in formato  elettronico  alla  Camera  di
commercio competente per territorio; una  copia  di  detta  lista  e'
tenuta a disposizione delle  Autorita'  di  controllo  da  parte  del
titolare dello strumento.
 
     
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda D - Distributori di carburante  associati  ad  apparecchiature
  ausiliarie - Procedure di controllo in fase di  associazione  (art.
  22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,
  come modificato dall'art. 1,  comma  1,  lettera  hh)  del  decreto
  legislativo 19 maggio 2016, n. 84)
    Procedure  per  il  controllo  della  corretta  funzionalita'  da
eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di  carburante
con  apparecchiature  ausiliarie  self-service.  L'apparecchiatura
ausiliaria self-service e' un sistema che consente al cliente di fare
uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il  proprio  uso
personale.
  1 Procedure
    1.1 Le  disposizioni  e  le  procedure  tecniche  finalizzate  ad
accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori
di carburante nazionali ed  europei  con  apparecchiature  ausiliarie
self-service sono riportate nell'allegato A alla presente scheda.
    1.2 L'apparecchiatura self-service e' munita  di  certificato  di
valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un
organismo notificato o di una approvazione nazionale.
  2. Verifica dell'associazione.
    2.1 Dopo il 30  ottobre  2016  e'  consentita  l'installazione  e
l'utilizzo delle apparecchiature self-service munite  di  certificato
di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da
un organismo notificato anche sui punti vendita di  solo  metano  per
autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di  carburanti
conformi alla normativa nazionale.
    2.2 L'operatore che esegue il collegamento  dei  distributori  di
carburante ad apparecchiature self-service accerta il  solo  rispetto
delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1.
    2.3 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma
1, lettere  a)  e  b)  compila  la  lista  di  controllo  (checklist)
riportata nell'allegato B alla presente scheda.
    2.4 L'originale della lista di controllo  e'  conservata  a  cura
dell'operatore che ha accertato  il  rispetto  delle  disposizioni  e
delle procedure  tecniche  di  cui  al  punto  1.1,  e  dallo  stesso
trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di  commercio
competente per territorio; una copia  di  detta  lista  e'  tenuta  a
disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello
strumento.
    2.5  Il  fabbricante  titolare  dell'approvazione  rilasciata  a
livello nazionale fornisce al titolare  dello  strumento  insieme  al
distributore  di  carburante  una  dichiarazione  dei  protocolli  di
comunicazione  utilizzati  per  il  colloquio  con  il  sistema
self-service. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista  di
controllo di cui all'allegato B.
  3. Iscrizioni
    3.1 I distributori di carburante nazionali e europei associati ad
apparecchiature ausiliarie self-service  sono  muniti  di  una  targa
recante la seguente iscrizione:
      «Distributore  di  carburante  associato  ad  apparecchiatura
ausiliaria n. ................ (numero di matricola)»
    3.2  Le  apparecchiature  ausiliarie  self-service  associate  a
distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di  una  o
piu' targhe con la seguente iscrizione:
      «Apparecchiatura  ausiliaria  associata  a  distributore/i  di
carburante n. ................... (numero/i di matricola)»
    3.3 Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate  in  modo
tale che  la  rimozione  comporti  la  loro  distruzione  o  comunque
l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo.
    3.4  Qualora  vengono  cambiati  uno  o  piu'    componenti
dell'associazione,  le  targhe  di  cui  ai  commi  3.1  e  3.2  sono
sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di  matricola  dei
nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed  e'
compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico.
    3.5 Il contrassegno di verificazione periodica  si  applica  solo
sui distributori di carburante.
    3.6 Nel caso in cui tutti  i  componenti  dell'associazione  sono
conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano,  se
previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del
tipo o di progetto e nei certificati EC e PC.
Allegato A (Punto 1.1 della scheda D)
Procedura  per  l'accertamento  del  corretto  funzionamento  dei
  distributori di carburanti associati ad apparecchiature  ausiliarie
  self service in modalita' «non sorvegliata» e «sorvegliata»
  1.  Prove  su  distributori  di  carburante  associati  a  sistemi
self-service utilizzati in modalita' «sorvegliata».
    1.1 Accertare  che  il  dispositivo  per  la  riproduzione  della
quantita' misurata e del prezzo (se  calcolato)  indichi  in  maniera
corretta  quanto  visualizzato  nel  display  del  distributore  di
carburanti.
  2.  Prove  su  distributori  di  carburante  associati  a  sistemi
self-service utilizzati in modalita' «non sorvegliata».
    2.1 Disponibilita' ricevuta.
    Controllare che in caso di assenza della  stampante  di  ricevuta
del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di  guasto
rilevabile dalla stampante, ovvero sia  rilevata  la  mancanza  della
carta nella stampante, si determini che sia inibita  la  prenotazione
di una nuova erogazione  oppure  che  sia  chiaramente  segnalata  al
cliente l'indisponibilita' della ricevuta.
    2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.
    Dopo  aver  abilitato  l'erogazione  con  carta  elettronica,
effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra  i
dati visualizzati dal distributore di carburante e  lo  scontrino  di
ricevuta.
    2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.
    Dopo aver abilitato una erogazione per  l'importo  corrispondente
alla/e  banconota/e  accreditata/e,  avviare  l'erogazione  quindi
interromperla  chiudendo  e  riponendo  la  pistola.  Verificare  la
congruenza dei  dati  visualizzati  dal  sistema  di  misura  con  lo
scontrino di resto emesso.
    2.4 Cambio prezzo unitario.
    Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato
dal  prezzo  unitario  con  cui  l'erogazione  ha  avuto  inizio  e
controllare  che  detto  importo  non  sia  modificabile  una  volta
impostati i parametri della transazione.
    2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
    Verificare che sia presente un tempo di  attesa  oltre  il  quale
l'erogazione si conclude in modo automatico.
    2.6 Minimo livello.
    Accertare che all'intervento del dispositivo  di  minimo  livello
l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.
    2.7 Verifica delle registrazioni.
    Verificare che i dati degli eventi e delle prove  eseguite  siano
stati registrati su supporti durevoli.

              Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas
    Procedure per  la  verificazione  periodica  dei  dispositivi  di
conversione del volume di gas conformi  alla  normativa  nazionale  e
europea
  1. Procedure per i controlli
    1.1 L'incaricato dell'organismo  effettua  tutti  i  controlli  e
tutte le prove previste  nell'allegato  A  della  presente  scheda  e
compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista  di  controllo
(checklist) riportata nell'allegato B della presente scheda.
    1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai  sensi  del
precedente punto 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o
foglio di calcolo implementato per il  calcolo  del  coefficiente  di
conversione  ai  fini  delle  operazioni  di  verifica  e  controllo
contenente i risultati di detto calcolo; una  copia  della  lista  di
controllo e' trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o
elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio;  una
ulteriore copia  di  detta  lista  e'  tenuta  a  disposizione  delle
Autorita' di controllo da  parte  del  titolare  del  dispositivo  di
conversione.
  2. Iscrizioni e sigilli
    2.1  Nel  caso  in  cui  tutti  i  componenti  dell'associazione,
contatore del gas e dispositivo di conversione,  sono  conformi  alla
direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni
e i sigilli previsti negli attestati  di  esame  CE  del  tipo  o  di
progetto e nei certificati EC e TC.
    2.2 Nel caso in cui  il  dispositivo  di  conversione  di  volume
conforme alla direttiva MID sia associato ad  un  contatore  del  gas
approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti
si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle
rispettive approvazioni di modello.
    2.3 Nel caso in cui tutti  i  componenti  dell'associazione  sono
approvati secondo la normativa nazionale sui  singoli  componenti  si
riportano  le  iscrizioni  e  i  sigilli  previsti  dalle  rispettive
approvazioni di modello.
  3. Il dispositivo di conversione di  volume  del  gas  puo'  essere
associato a un gascromatografo o a un  analizzatore  di  gas  purche'
detta associazione sia prevista dall'approvazione nazionale o europea
di detto dispositivo di conversione.
Allegato A
  Procedura per la verificazione periodica e controlli casuali
    1. Gli elementi identificativi  degli  strumenti  utilizzati  nei
controlli e le  informazioni  significative  contenute  nei  relativi
certificati di  taratura  sono  registrati  nella  checklist  di  cui
allegato B della presente scheda.
    2.  Gli  strumenti  utilizzati  nell'esecuzione  verificazione
periodica rispettano i requisiti di cui all'allegato II riguardo  gli
errori massimi tollerati e l'incertezza di taratura con  le  seguenti
precisazioni:
     

=====================================================================
|                  |Errore massimo|                |  Incertezza  |
|                  |tollerato nel | Errore massimo |  massima (U)  |
|                  |  controllo  |dello strumento |dello strumento |
|Grandezza misurata|    (emt)    |  utilizzato  |  utilizzato  |
+==================+==============+================+================+
| Temperatura (eT) |  ± 0,5 °C  |  1/3 dell'emt  |  1/3 dell'emt  |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|  Pressione (ep)  |    ± 0,5%    |  1/3 dell'emt  |  1/3 dell'emt  |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Umidita' relativa |              |                |                |
|      (U%)      |      -      |      ± 5%      |      ± 5%      |
+------------------+--------------+----------------+----------------+

    3.  Ai  fini  del  corretto  funzionamento  del  dispositivo  di
conversione,  le  condizioni  termodinamiche  di  riferimento  (o
condizioni  standard)  rappresentano  lo  stato  termodinamico  di
riferimento del gas  naturale  ai  fini  della  misura  fiscale.  Ove
necessario, tale stato termodinamico e' definito da  una  temperatura
di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar.  La  composizione  del
gas naturale e' misurata nei suoi parametri fondamentali  e  indicata
formalmente  dall'operatore  di  rete  che  alimenta  il  punto  di
riconsegna; copia di tale dichiarazione o altra evidenza e'  allegata
alla check list.
    4. La verificazione periodica prevede:
      a) controllo visivo finalizzato a verificare la presenza  della
verifica prima nazionale o  della  marcatura  CE  e  della  marcatura
supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della  presenza  dei
sigilli o di altri elementi di protezione anche di  tipo  elettronico
come previsti nelle approvazioni nazionali e negli attestati di esame
CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume;
      b)  identificazione  ed  annotazione  delle  caratteristiche
metrologiche  dei  componenti  del  dispositivo  di  conversione
(trasduttori) e del contatore associato sulla checklist;
      c) controllo che, in caso di riparazione che ha  comportato  la
rimozione  di  un  elemento  di  protezione  o  sostituzione  di  un
componente del dispositivo di conversione vincolato con i sigilli  di
protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto  metrologico
(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente).
    5. La  verificazione  periodica  prevede  l'esecuzione  di  prove
metrologiche finalizzate ad accertare il corretto  funzionamento  del
dispositivo di conversione:
    a) verifica della corretta registrazione degli impulsi inviati da
parte del  dispositivo  di  conversione  di  volume  del  gas;  detta
verifica puo' essere eseguita anche con la simulazione di invio degli
impulsi al dispositivo di conversione;
    b) verifica che il dispositivo ed i suoi componenti  operano  nei
limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante mediante
le misure di umidita' e temperatura dell'ambiente;
    c) verifica che il dispositivo di conversione  ed  i  trasduttori
sono installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni  rispettando
le indicazioni del fabbricante;
      d) verifica che  il  software  utilizzato  dal  dispositivo  di
conversione di volumi per il calcolo del fattore di  conversione  (C)
e' conforme a quello indicato dal fabbricante.
    6. La prova di accuratezza del dispositivo di conversione include
la verifica della misura della temperatura mediante l'inserimento del
termometro campione o strumento equivalente  nell'apposita  tasca  di
controllo nel condotto ovvero in  un  bagno  termostatico  comune  al
termometro da  sottoporre  a  verifica;  inoltre,  se  del  caso,  la
misurazione dei valori alla  pressione  di  esercizio,  eventualmente
tramite la  generazione  di  una  pressione  (prossima  a  quella  di
esercizio) mediante un banco manometrico:
    a) prova del trasduttore o  sensore  di  temperatura  consistente
nella  determinazione  dell'errore  assoluto  nella  misura  della
temperatura operata dal dispositivo di conversione (Tread);
    b) (ove applicabile) prova del trasduttore  di  pressione,  anche
tramite  un  banco  manometrico,  consistente  nella  determinazione
dell'errore  relativo  nella  misura  della  pressione  operata  dal
dispositivo di conversione (Pread);
      c) prova di accuratezza consistente nella verifica del rispetto
dell'errore massimo tollerato del fattore di  conversione  (C)  nelle
condizioni in cui il  dispositivo  e'  funzionante.  L'errore  e'  la
differenza tra il fattore Cread (fattore  di  conversione)  calcolato
dal dispositivo di conversione del gas secondo quanto stabilito dalla
norma UNI EN 12405-1  nonche'  sulla  base  di  quanto  indicato  nel
certificato CE di approvazione del tipo o del progetto, ed il  valore
convenzionalmente vero (Ccv ) del fattore  di  conversione,  espresso
come percentuale del valore vero. Ai  fini  di  tale  prova,  per  il
calcolo del  fattore  di  compressione  Z,  e'  applicato  il  metodo
indicato dal fabbricante del dispositivo di  conversione:  il  valore
ottenuto di Z ed il metodo utilizzato  sono  dichiarati  nella  check
list.
    7. Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione
sono parti integranti (c.d. tipo  1)  l'eventuale  superamento  degli
errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura puo'
non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti
che il valore  del  «Volume  convertito»  rispetti  l'errore  massimo
previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i  sensori  di
temperatura e pressione siano  comunque  in  grado  di  attivare  gli
allarmi al superamento dello  specifico  campo  di  operativita'  del
convertitore, in conformita' a quanto previsto sia al paragrafo  9.1,
Parte II - Requisiti  specifici  -  Dispositivi  di  conversione  del
volume  dell'Allegato  IV  (MI-002)  della  direttiva  MID    e
dall'approvazione di modello o di progetto.
    8. La prova degli allarmi consiste nella  simulazione  di  una  o
piu' situazioni in cui una quantita' misurata dal dispositivo, spinta
fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme;
viene verificato che a seguito di tale allarme il  dispositivo  abbia
inibito  l'incremento  del  calcolatore  e  che,  con  la  cessazione
dell'allarme,  avvenga  il  corretto  reset  del  dispositivo  di
conversione; e' altresi'  verificata  la  corretta  registrazione  ed
evidenza dell'allarme generato.
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva
  1. Procedure per controlli.
    1.1 L'incaricato dell'organismo effettua i controlli e  tutte  le
prove previste dall'allegato A della presente scheda e compila, oltre
il libretto metrologico, anche la lista  di  controllo  (check  list)
riportata nell'allegato B della presente scheda.
    1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai  sensi  del
precedente punto 1 e'  conservato  dall'organismo;  una  copia  della
lista di controllo e' trasmessa da parte  dell'organismo  in  formato
cartaceo o elettronico,  alla  Camera  di  commercio  competente  per
territorio  e  all'Agenzia  delle  dogane  in  caso  di  implicazioni
fiscali; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a  disposizione
delle Autorita' di controllo da  parte  del  titolare  del  contatore
elettrico.
  2. Iscrizioni e sigilli.
    2.1 Sul contatore  sono  riportate  le  iscrizioni  e  i  sigilli
previsti dalle normative applicabili.
    2.2  Restano  ferme  le  competenze  e  le  eventuali  ulteriori
prescrizioni  dell'Amministrazione  finanziaria  relativamente  agli
strumenti utilizzati in ambito fiscale.
Allegato A
    Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei
contatori di energia elettrica attiva
    1. Gli elementi identificativi  degli  strumenti  utilizzati  nei
controlli e le  informazioni  significative  contenute  nei  relativi
certificati di taratura sono  registrati  nella  check  list  di  cui
all'allegato B della presente scheda.
    2.  Lo  strumento  campione  utilizzato  nell'esecuzione  della
verificazione periodica:
      a) rispetta i limiti di cui all'allegato II riguardo gli errori
massimi tollerati e l'incertezza estesa di taratura; in particolare:
     

=====================================================================
|                |                |                |  Incertezza  |
|                | Errore massimo | Errore massimo |  massima (U)  |
|  Grandezza    | tollerato nel  |dello strumento |dello strumento |
|    misurata    |controllo (emt) |  utilizzato  |  utilizzato  |
+================+================+================+================+
|      kWh      |  Limite MID  | 1/3 limite MID |  1/3 dell'emt  |
+----------------+----------------+----------------+----------------+

      b) opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante.
    3.  Ai  fini  del  corretto  funzionamento  del  contatore  ha
particolare rilevanza:
    a) il controllo della data  e  ora  indicati  dal  contatore,  se
presenti;
    b) il controllo del parametro impostato per  la  conversione  dei
kWh misurati con il valore indicato nel  numeratore  (k  interno  del
contatore);
    c) il controllo se il k interno del contatore tiene conto o  meno
dell'eventuale presenza di trasformatori di misura;
    d) il controllo della corretta integrazione del numeratore.
    4. La verifica periodica prevede:
    a) controllo visivo finalizzato ad accertare  la  presenza  delle
iscrizioni regolamentari, della  presenza  dei  sigilli  o  di  altri
elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti  dalla
normativa applicabile;
    b)  identificazione  ed  annotazione  delle  caratteristiche
metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di  misura
sulla check list;
    c) controllo che, in caso di riparazione  che  ha  comportato  la
rimozione  di  un  elemento  di  protezione  o  sostituzione  di  un
componente  del  sistema  di  misura  vincolato  con  i  sigilli  di
protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto  metrologico
(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo  componente,
se presenti).
    5.  La  verifica  periodica  prevede  l'esecuzione  di  prove
metrologiche finalizzate ad accertare il corretto  funzionamento  del
contatore anche se associato a trasformatori di misura:
    a) verifica della corretta inserzione del contatore con lo  scopo
di verificarne la corretta installazione; Qualora i contatori sono in
combinazione con trasformatori di  misura  sono  verificati  anche  i
segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori,
ai fini del riscontro di  massima  del  rapporto  di  trasformazione,
della corretta  installazione  e  del  corretto  funzionamento  degli
stessi;
    b) verifica che il contatore  opera  nei  limiti  di  temperatura
previsti;
    c) verifica che il contatore, eventualmente in  combinazione  con
trasformatori  di  misura,  e'  correttamente  dimensionato  ed  e'
installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante;
      d)  verifica  che  il  contatore  integra  regolarmente  ed  il
numeratore avanza corrispondentemente all'energia  integrata  tenendo
conto del k interno del contatore e degli eventuali trasformatori  di
misura.
    6. La prova di accuratezza del contatore si effettua  durante  il
suo normale utilizzo a carico reale. La prova di accuratezza a carico
reale non puo' essere eseguita se il carico reale e'  inferiore  alla
Imin contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto  della
prova. Qualora non sia possibile effettuare la prova a carico  reale,
la prova di accuratezza e' eseguita con carico fittizio alle seguenti
condizioni di corrente nominale: 5%; 20%; 100% a f.d.p. = 1; 5%; 20%;
100% a f.d.p.=0,5 induttivo; se il contatore e' di  tipo  trifase  e'
eseguita anche una prova su ogni singola fase al 100% della  corrente
nominale a f.d.p.=1.
    La prova di accuratezza consiste nella verifica, in ciascun punto
di misura, del rispetto  dell'errore  massimo  tollerato  in  cui  il
contatore e' funzionante. L'errore e' la differenza espressa in % fra
i kWh misurati  dal  contatore  e  i  kWh  misurati  dallo  strumento
campione, in un intervallo di tempo minimo di  60  sec  e  almeno  il
tempo necessario per registrare  il  numero  di  impulsi/giro  minimo
previsto dalla norme tecniche. I valori degli  errori  rilevati  sono
riportati nella checklist.
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato IV

                                                    (art. 4, comma 3)

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                          Allegato V
                                                  (art. 4, comma 12)

    Informazioni minime che  devono  essere  riportate  sul  libretto
metrologico:
    Nome, indirizzo del titolare dello  strumento  eventuale  partita
IVA ;
    Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal
precedente;
    codice  identificativo  del  punto  di  prelievo  (POD)  o  di
riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
    Tipo dello strumento;
    Marca e modello;
    Numero di serie;
    Anno di fabbricazione  per  gli  strumenti  muniti  di  bolli  di
verificazione prima nazionale;
    Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e  della  marcatura
supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
    Data di messa in servizio;
    Nome  dell'organismo,  del  riparatore  e  del  verificatore
intervenuto;
    Data e descrizione delle riparazioni;
    Data della verificazione periodica e data di scadenza;
    Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
    Controlli casuali, esito e data.
                                                          Allegato VI

                                                  (art. 4, comma 13)

              Parte di provvedimento in formato grafico

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