[size=18pt][b]MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 aprile 2017, n. 93
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui
controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza
sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e
europea. (17G00102)
(GU n.141 del 20-6-2017)
Vigente al: 18-9-2017 [/b][/size]
Capo I
Controlli
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e
degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina
dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento
all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante
attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in
materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa
della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed
integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di
qualita' per prodotti e servizi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte
del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici
delle Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante
attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di
misura;
Visto in particolare l'articolo 14, comma 2, del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui le funzioni di
autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello
sviluppo economico avvalendosi delle autorita' competenti per i
controlli metrologici;
Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26
gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in applicazione
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente
la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante
attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante
interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-sexies, del citato
decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «il Ministero dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e
gestore di rete per l'esecuzione di controlli metrologici sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6-septies, del citato
decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di cui
ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima
procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli
strumenti di misura gia' messi in servizio ai sensi delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto
legislativo»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante
attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q),
che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992
e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con
uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico i criteri
per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi;
Visto altresi' l'articolo 19, comma 2, del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante
attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata
dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE)
2015/1535;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,
con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di
misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per
funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione
delle norme legislative attuative delle direttive europee relative
agli strumenti di misura.
2. Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata
da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza
pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei
consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle
transazioni commerciali;
b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1,
comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;
c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale
periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in
servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle
caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per
qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione,
anche di tipo elettronico;
d) «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico
legale, diverso da quelli della lettera c) ed e), effettuato dalle
Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad
accertare il loro corretto funzionamento;
e) «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli
strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a
dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;
f) «operatore economico», il fabbricante, l'importatore, il
rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di
misura;
g) «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica
titolare della proprieta' dello strumento di misura o che, ad altro
titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura;
h) «norma armonizzata», una norma cosi' come definita all'articolo
2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
i) «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale
adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
l) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che
in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita'
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
m) «contrassegno», l'etichetta che al distacco si distrugge, da
applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della
verificazione periodica;
n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico,
applicati sugli strumenti per garantirne l'integrita' dagli organismi
notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della
conformita', e dagli organismi di verificazione periodica che hanno
presentato una segnalazione certificata di inizio attivita'
all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi
autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo
transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente;
o) «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o
informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste
nell'allegato V;
p) «Scia», segnalazione certificata d'inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica
degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere
della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una delle
seguenti norme o successive revisioni:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento
di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio
di taratura;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che
certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;
r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio;
s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per
il controllo di altri strumenti;
t) «normativa europea», la normativa metrologica dell'Unione
europea, ed in precedenza della Comunita' economica europea,
direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonche' le
relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;
u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente
nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della
Comunita' economica europea e non ne costituisce attuazione o
recepimento.
Art. 3
Controlli
1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le
funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di
controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e
europea.
2. In sede di controlli sugli strumenti di misura non possono
essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti
nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di
esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi
notificati, ferma restando la possibilita' di apporre ulteriori
sigilli facoltativi da parte dell'installatore.
3. I controlli casuali o a richiesta di cui al comma 1, lettera b),
si effettuano su tutti gli strumenti di misura ivi compresi quelli
gia' in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 2007.
4. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le
procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare
le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento,
possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico
apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.
5. Mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico e con l'organismo nazionale di
accreditamento autorizzato, sono adottate le opportune intese per
coordinare e migliorare l'efficacia dei rispettivi interventi e per
evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari
degli strumenti di misura o degli organismi che effettuano la
verificazione periodica.
Art. 4
Verificazione periodica
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura e' eseguita
dagli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), in
possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato
apposita Scia a Unioncamere.
2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di
misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di
accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale,
o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura
metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi
tollerati per tale tipologia di controllo.
3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione
periodica con le periodicita' previste nell'allegato IV che decorrono
dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due
anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o
CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica
supplementare; successivamente, la verificazione e' effettuata
secondo la periodicita' fissata nell'allegato IV e decorre dalla data
dell'ultima verificazione.
4. I bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o la marcatura
CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del
gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno validita'
temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione. I
contatori di cui al presente comma restano esclusi dalla
verificazione periodica.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai
contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con
la conversione della temperatura che indicano il solo volume
convertito.
6. I contatori di gas, di acqua, di energia elettrica attiva
diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5, qualora muniti dei bolli di
verificazione prima nazionale o CEE/CE e gia' messi in servizio, sono
sottoposti alla verificazione periodica, con le modalita' e
periodicita' previste dal presente decreto calcolate, in sede di
prima applicazione, come previsto all'articolo 18, commi 4 e 6.
7. La riparazione di uno scomparto tarato di una cisterna montata
su autoveicolo comporta la verifica periodica e la legalizzazione del
solo scomparto, ferma la scadenza della precedente verificazione
periodica.
8. Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova
verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della
scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi
dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha
comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di
tipo elettronico.
9. Le procedure di verificazione periodica di alcune tipologie di
strumenti di misura sono riportate nell'allegato III.
10. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica
degli strumenti di misura sono pari a quelli fissati per i controlli
in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di
accuratezza, dalla pertinente norma nazionale o europea o, in assenza
di tali disposizioni, dalla norma armonizzata o dalla Raccomandazione
OIML. Per gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale
messi in servizio entro i termini ed ai sensi dell'articolo 22, comma
1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive
modifiche, in caso di divergenza fra norma nazionale ed europea, gli
errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono
quelli previsti dalla pertinente norma europea.
11. Nei casi in cui le pertinenti norme nazionali, europee,
armonizzate o raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per
le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi
tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli previsti per
la verificazione prima dalla vigente normativa nazionale e europea o
per l'accertamento della conformita'.
12. Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo
che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di
misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto
metrologico contenente le informazioni di cui all'allegato V; lo
stesso onere e' a carico della Camera di commercio che in
applicazione delle diposizioni transitorie di cui all'articolo 18,
comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti gia' in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sul
piano operativo sono adottate le opportune iniziative affinche' la
compilazione del libretto metrologico possa avvenire, di norma,
mediante l'utilizzo di un idoneo supporto informatico, che puo'
essere messo a disposizione dallo stesso sistema camerale
nell'intento di facilitare anche lo scambio di informazioni
prescritto.
13. Nell'allegato VI sono riportati i disegni cui devono
conformarsi:
a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito
positivo della verificazione periodica;
b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito
negativo del controllo successivo.
14. Nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 13 non puo'
essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della
verificazione, questo e' apposto sul libretto metrologico.
15. Sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica gli
strumenti utilizzati per funzioni di misura legali costituiti da
misure lineari materializzate o misure di capacita' di vetro,
terracotta e monouso.
16. La verificazione periodica e' eseguita dall'Organismo entro 45
giorni dalla data di ricezione della richiesta.
17. L'incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui
svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, da' evidenza
sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.
18. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attivita' di
riparazione, la funzione di verificazione periodica e' svolta in
maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il
responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal
legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.
19. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di
verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato, al fine
di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti
per altra qualsiasi causa, gia' posti a salvaguardia
dell'inaccessibilita' agli organi interni e dei dispositivi di
taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilita' per la
carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi
notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di
accertamento della conformita'.
20. Un contatore dell'acqua, o di gas o di energia elettrica attiva
o di energia termica, nonche' un dispositivo di conversione di volume
di gas, installato presso un'utenza con fornitura non attiva e con
verificazione periodica scaduta e' sostituito o sottoposto a
verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.
Art. 5
Controlli casuali o a richiesta
1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati
dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata
periodicita' e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e
continuita' dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il
contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto
metrologico l'esito del controllo.
2. Sono altresi' eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in
cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella
misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente
per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di
esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.
3. Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i
casi, una o piu' delle prove previste per la verificazione periodica,
e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le
prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti,
ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera q)
dell'articolo 2.
4. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a
richiesta sono superiori del 50 per cento rispetto a quelli stabiliti
per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 10 e 11.
5. Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta
l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo
tollerato in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma
4, la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di
aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a
verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento
ha facolta' di provvedere alla sostituzione dello strumento anziche'
alla riparazione.
6. Nei casi in cui l'errore riscontrato nel controllo casuale o a
richiesta supera quello di cui al comma 4, il soggetto incaricato del
controllo applica il contrassegno di cui all'allegato VI, punto 2,
ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali
sanzioni previste dalle norme vigenti.
7. Gli strumenti, nel caso di valutazioni afferenti a profili di
natura fiscale o tributaria, possono essere sottoposti a controlli
casuali su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane.
8. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e
misure.
Art. 6
Vigilanza sugli strumenti
1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla
normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:
a) le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sugli
strumenti soggetti alla normativa europea di cui all'articolo 16,
comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia
di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero
dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali
autorita' locali competenti per i controlli metrologici di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come
modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;
b) la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli
strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle
necessarie procedure di accertamento della conformita', che i
requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e
che sono stati progettati e fabbricati in conformita' con i requisiti
previsti dalla pertinente normativa;
c) le Camere di commercio, qualora abbiano sufficienti ragioni
per ritenere che uno strumento di misura disciplinato dalla normativa
europea vigente presenti un rischio per aspetti inerenti alla
protezione di interessi pubblici, effettuano una valutazione dello
strumento di misura interessato che investe tutte o in parte le
prescrizioni pertinenti e informano il Ministero dello sviluppo
economico degli esiti di tale valutazione; a tal fine, gli operatori
economici interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di
commercio e il Ministero dello sviluppo economico;
d) per l'effettuazione dei controlli, le Camere di commercio
possono avvalersi, ed in ogni caso se ne avvalgono per
l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati da
enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura, e future revisioni;
e) la vigilanza e' effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti
sono stati messi in servizio.
2. Per la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa
nazionale si applicano le seguenti prescrizioni:
a) nel caso di strumenti conformi alla normativa nazionale, la
vigilanza e' effettuata dalle Camere di commercio che, qualora
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura
in servizio ha subito alterazioni e presenta un rischio per aspetti
inerenti alla protezione di interessi pubblici, effettuano una
valutazione sulla conformita' dello strumento di misura interessato
che investe tutte o in parte le prescrizioni pertinenti e informano
il Ministero dello sviluppo economico; a tal fine, i fabbricanti
interessati cooperano, ove necessario, con le Camere di commercio;
b) per l'esecuzione dei controlli, le Camere di commercio possono
avvalersi della collaborazione di organismi accreditati, ed in ogni
caso si avvalgono, per l'effettuazione di prove, di laboratori di
taratura accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE)
n. 765/2008 secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 -
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura, e future revisioni;
c) le Camere di commercio informano il Ministero dello sviluppo
economico degli esiti relativi ai controlli effettuati e degli
eventuali provvedimenti adottati.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 47 della legge 6
febbraio 1996, n 52. Ai fini della vigilanza del mercato ai
funzionari delle Camere di commercio preposti al controllo e'
consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento
e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti
strumenti per l'effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei
controlli sono posti a carico degli operatori interessati nei limiti
e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, commi 1, lettera c), e
2-bis, e all'articolo 18, comma 1, lettere d) ed f), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata da ultimo dal decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
Art. 7
Riparazione degli strumenti
1. Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento,
indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della
riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo
elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci
giorni come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la
riparazione, possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori
applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e,
successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica
all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.
2. Se la verificazione periodica sugli strumenti di misura ha esito
negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal
titolare dello strumento nel luogo di impiego, purche' muniti del
contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati; gli stessi
strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa
richiesta di una nuova verificazione periodica, purche' muniti di
sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a
togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.
3. Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del
comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione
della riparazione effettuata e i sigilli applicati.
4. Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente
all'esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore
rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la
descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori
applicati e ne informa la Camera di commercio competente per
territorio; detta dichiarazione o una sua copia e' fornita
all'organismo che esegue la prima verificazione periodica e la
riporta nel libretto metrologico.
Art. 8
Obblighi dei titolari degli strumenti
1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della
verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della
circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data di inizio
dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli
altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) mantengono l'integrita' del contrassegno apposto in sede di
verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l'integrita' dei sigilli provvisori applicati dal
riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore
documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li
utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto
di vista metrologico.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono
esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si
abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Art. 9
Elenco titolari degli strumenti di misura
1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le
informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli
organismi riguardanti le attivita' di verificazione periodica e degli
esiti dell'attivita' relativa ai controlli casuali, provvedendo a
trasmetterle ad Unioncamere.
2. Le Camere di commercio formano altresi' l'elenco dei titolari
degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via
informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in
materia di metrologia legale, contenente:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello
strumento di misura;
b) indirizzo presso cui lo strumento di misura e' in servizio,
qualora diverso dal precedente;
c) codice identificazione del punto di riconsegna o di prelievo,
a seconda dei casi e ove previsto;
d) tipo dello strumento di misura;
e) marca e modello dello strumento di misura;
f) numero di serie dello strumento di misura, se previsto;
g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica
supplementare, nonche' data di messa in servizio e di cessazione
dell'utilizzo dello strumento di misura;
h) caratteristiche metrologiche dello strumento;
i) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento.
3. Le Camere di commercio utilizzano, ai fini della costituzione e
della verifica dell'elenco di cui al presente articolo, anche i dati
del registro delle imprese e quelli forniti dai comuni e dalle altre
amministrazioni pubbliche in base agli accordi procedimentali di cui
all'articolo 3, comma 5.
Capo II
Organismi
Art. 10
Presupposti
1. La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui
all'articolo 1 e' effettuata dagli organismi in possesso dei
requisiti riportati all'allegato I.
2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato
apposita Scia per lo svolgimento di attivita' di verificazione
periodica ai sensi del presente decreto. Tale elenco e' reso
pubblico, e' consultabile anche per via informatica e telematica e
contiene almeno i seguenti dati:
a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
b) nome e cognome del responsabile delle attivita' di verificazione
periodica;
c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi
operative dell'organismo;
d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli
utilizzati;
e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione
periodica;
f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica
certificata;
g) data di inizio attivita', dell'eventuale divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di cessazione;
h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.
Art. 11
Scia
1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad
Unioncamere.
2. La Scia contiene:
a) copia del certificato di accreditamento;
b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di
strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali
effettua la verificazione periodica;
c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il
responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere
agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata;
d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e
del suo eventuale sostituto;
e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla
scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione,
anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di
verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei
risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche
effettuate.
3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente
alle attivita' disciplinate dal presente regolamento per le quali
l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti
generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di
gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di
accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia
anche parziale ad Unioncamere.
4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede
all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del
sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta
presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della
verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero,
preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede
legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una
circonferenza.
5. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero
identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che
utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI.
6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza
sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo
che ha presentato la segnalazione.
7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.
8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e
nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19
e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni
legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti
disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e
criterio generale interpretativo delle stesse.
Art. 12
Divieto di prosecuzione dell'attivita'
e provvedimenti di autotutela
1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di
cui all'articolo 11, procede alla verifica documentale della
segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in
caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia
possibile conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa
vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede a conformare
detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato da
Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle condizioni
di cui all'articolo 21-nonies della medesima legge, Unioncamere
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e ogni altro provvedimento previsto in applicazione
del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il divieto di prosecuzione dell'attivita' e' adottato da
Unioncamere, sentito l'organismo, e contiene la motivazione della
decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo
cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. Tale divieto e'
adottato anche nei casi di sospensione o revoca del certificato di
accreditamento.
4. L'organismo oggetto di provvedimenti d'inibizione della
prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte di Unioncamere
comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche
gia' programmate, l'impossibilita' ad eseguire le verifiche. I
titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli
stessi con altro organismo, entro sessanta giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione.
Art. 13
Obbligo di registrazione e di comunicazione
1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna
delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di
verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo
degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:
a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello
strumento;
b) indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso
dal precedente;
c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a
seconda dei casi e qualora previsto;
d) tipo dello strumento;
e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista;
f) numero di serie dello strumento;
g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della
verificazione;
i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito
negativo;
m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.
2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o
informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste
di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con
il relativo esito.
3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di
messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere
liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel
rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della
verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla
Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in
servizio dello strumento.
Art. 14
Vigilanza sugli organismi
1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria
attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita'
alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente
a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di
accreditamento a seguito dell'attivita' di sorveglianza di cui al
comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12.
3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento
esercita l'attivita' di vigilanza eseguendo controlli a campione,
computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti gia'
sottoposti a verificazione periodica; nel caso di contatori
dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di
energia elettrica e di energia termica la vigilanza sulle
verificazioni periodiche e' effettuata fino alla soglia dell'1 per
cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a
campione sono messi a disposizione della Camera di commercio
dall'organismo che ha eseguito la verificazione.
4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non trova
applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via telematica
alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro
e gli utenti presso cui effettuera' operazioni di verificazione
periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera
di commercio programma lo svolgimento dei propri controlli in una
data diversa da quella comunicata dall'organismo.
5. La vigilanza di cui al presente articolo, e' effettuata in
conformita' ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.
6. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle
Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere e, in caso di
anomalie riscontrate, anche all'organismo nazionale di
accreditamento.
Art. 15
Vigilanza
1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla
corretta applicazione del presente decreto.
Capo III
Semplificazione e adeguamento alle norme europee
Art. 16
Armonizzazione e semplificazione
1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli
oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con
quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati
dalla normativa dell'Unione europea, qualora vengono introdotte al
software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali
metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico,
detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente
divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile
del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e
b), della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato.
2. Gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o
europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche
se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un
organo principale, purche' detta riparazione non determini allo
strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita'.
3. Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie di
strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, gia' in servizio al 31 ottobre
2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea
previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel caso in cui la
targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o
priva dei cosiddetti «bolli di verificazione prima», l'organismo
ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in modo
tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in
prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola
con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni
dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la
verificazione periodica, ove non sia stata gia' effettuata
contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta puo'
utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione.
4. Le apparecchiature ausiliarie self-service, oggetto di
approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema
di misura, sono esonerate dalla verificazione prima e dalla
successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle
procedure di cui all'allegato III. La targa con le iscrizioni
prevista nell'approvazione nazionale non e' vincolata con i bolli di
verificazione prima ed e' realizzata in modo tale che la rimozione
comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilita' del suo
ulteriore utilizzo.
5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e
iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e
apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le
prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di
approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.
6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio conformi
alla normativa nazionale o europea non sono soggette alla
verificazione periodica e su di esse non si applica il relativo
contrassegno, fermi restando gli altri eventuali controlli relativi
al loro corretto funzionamento.
7. Le apparecchiature ausiliarie self-service conformi alla
normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica
dell'associazione, possono essere associati ai distributori stradali
di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.
Capo IV
Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 17
Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti
ministeriali:
a) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento
recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di
commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'articolo 11,
comma 1, del medesimo decreto;
b) decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 39 del 15 febbraio 2002, recante condizioni e modalita' di
riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della
verificazione periodica degli strumenti di misura;
c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 29 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli
strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;
d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011,
n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per pesare a
funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011,
n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione
continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva
2004/22/CE;
f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n.
75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i
dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva
2004/22/CE;
g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013,
n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui
contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE;
h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015, n.
60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica
attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,
attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16
aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di
conversione del volume.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano
di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali:
a) direttiva del Ministro della attivita' produttive 4 aprile 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
del 22 ottobre 2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in
materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di
misura;
b) direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 253 del 27 ottobre 2004, recante la definizione delle
caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di
misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la
verificazione periodica;
c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242
del 17 ottobre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in
materia di controlli successivi sui distributori di carburanti
(eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI -005 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293
del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in
materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti
conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature
ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della
normativa nazionale;
e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 3 maggio 2013, recante indirizzo e coordinamento tecnico in
materia di operazione di verificazione di distributori di carburante
associati ad apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica
alla normativa europea;
f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165
del 18 luglio 2014, recante indirizzo e coordinamento tecnico in
materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione
del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla
normativa europea.
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli organismi gia' abilitati ad effettuare verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in
contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a
svolgere tali attivita' senza soluzione di continuita', a semplice
richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli
strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le
condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi
identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei
corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere
di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni
periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che
non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto,
continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di
diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica,
gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed
alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente
regolamento.
3. Per gli strumenti gia' oggetto di verifiche periodiche in
conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con
disposizioni del presente decreto, la periodicita' delle verifiche
continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica
effettuata.
4. Per gli strumenti per i quali la periodicita' della verifica
risulta ridotta per effetto del presente decreto, la prima
conseguente verifica successiva puo' comunque essere svolta entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo
termine scade anteriormente.
5. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica
periodica e per i quali tale verifica e' stata introdotta dal
presente decreto, la periodicita' della verifica va calcolata di
norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal
biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la
prima verifica puo' essere svolta entro un triennio dall'entrata in
vigore del presente decreto se il relativo termine scade
anteriormente.
6. Per gli strumenti di cui all'allegato MI-007 - Tassametri - e
all'allegato MI-010 - Analizzatori di gas di scarico - del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, il
termine di cui al comma 5 per lo svolgimento delle verifiche
periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di
specifiche schede per le procedure di verificazione periodica
integrative di quelle di cui all'allegato III, adottate con le
medesime procedure del presente regolamento.
7. Per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle
attivita' dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi
idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati
nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla
competente Autorita' amministrativa indipendente anche in funzione di
eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con
sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i
conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli
operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 aprile 2017
Il Ministro: Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 619
Allegato I
(articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1)
Requisiti degli organismi
1. Presupposti e requisiti
1.1 Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a
Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti
dal presente regolamento effettuano la verificazione periodica. Nei
casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la
riparazione degli strumenti.
1.2 L'organismo al momento della presentazione della Scia
dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo
conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale di
accreditamento, attestante che l'organismo stesso e' conforme ad una
delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q); inoltre
l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al
presente regolamento e delle altre norme applicabili.
1.3 L'ente che rilascia il certificato di accreditamento deve
fornire evidenza che le verifiche compiute sull'organismo abbiano
pienamente considerato i contenuti del presente decreto.
1.3 Gli organismi nominano un responsabile per l'attivita' di
verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.
2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformita'
alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o alla UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012.
2.1 Il responsabile dell'organismo che effettua le verificazioni
periodiche sugli strumenti e, nel caso, il suo sostituto, sono in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma di scuola media superiore;
b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni anche
in attivita' industriali o di servizio e un anno in attivita' di
verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti
su cui effettuera' le verifiche periodiche;
c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia
legale.
1.2 Il personale operativo dell'organismo che effettua le
verificazioni periodiche sugli strumenti e' in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
a) diploma di scuola media inferiore;
b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attivita' di
verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti
su cui effettuera' le verifiche periodiche;
c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia
legale.
3. Indipendenza degli organismi e sigilli
3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di
cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020:2012, puo' eseguire la verificazione periodica e la
riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i
criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, puo'
eseguire solo la verificazione periodica.
3.2 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, puo' eseguire la
verificazione periodica e la riparazione.
3.3 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza
della norma UNI CEI EN 17065:2012 puo' eseguire solo la verificazione
periodica.
Allegato II
(art. 5, comma 3)
Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali
1. Generalita'
1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica e nei
controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare
la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quella
CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi
tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti
l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e
la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle
approvazioni di modello o di progetto.
1.2 Gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione
periodica e dei controlli casuali non devono essere affetti da un
errore superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la grandezza
che si sta misurando e l'incertezza estesa con cui e' stato
determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3
dell'errore misurato.
1.3 Gli strumenti di cui al punto 1.2 precedente sono muniti di
certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti
designati ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per la grandezza e il campo di misura che
gli strumenti sono destinati a misurare e la periodicita' di tale
taratura e' riportata nell'allegato IV.
1.4 Deroghe al certificato di taratura rilasciato da laboratori
accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008, oltre quelle gia' previste nelle schede di cui all'allegato
III, possono essere autorizzate con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico per strumenti utilizzati nella verificazione
periodica di particolari tipologie di strumenti o di ausilio per
eseguire detta verificazione.
1.5 Qualora la verificazione dello strumento in servizio viene
effettuata con uno strumento di controllo (master meter), fatte salve
le specifiche deroghe previste dal presente regolamento, lo strumento
di controllo deve rispettare i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3
precedenti, per la grandezza ed il campo di misura che lo strumento
e' destinato a misurare.
1.6 In alternativa allo strumento di controllo (master meter)
possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di
misura equivalenti i quali rispettano i requisiti dei punti 1.2 e
1.3.
1.7 Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni
da svolgere sono nella disponibilita' materiale dell'organismo che
svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo
altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilita'.
1.8 In deroga al punto 1.2, i campioni di prima linea (di
riferimento), i campioni di lavoro e gli strumenti di controllo
(master meters) utilizzati ai fini dell'esecuzione della
verificazione periodica e dei controlli casuali dei sistemi di
misurazione su condotta e dei sistemi di misurazione per liquidi
criogenici sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del
rispetto degli errori e delle incertezze. In particolare il citato
sistema pianificato ha una cadenza di certificazione di taratura
biennale per i campioni di prima linea, eseguita da laboratori
accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio mentre per quelli di
lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale. I campioni di prima
linea e i campioni da lavoro hanno errore e incertezza estesa di
taratura singolarmente non maggiori di un terzo dell'errore massimo
tollerato previsto nelle prove da eseguirsi nei controlli.
L'incertezza estesa e' calcolata con un fattore di copertura k = 2
includendo l'incertezza di taratura dei campioni di misura,
l'incertezza delle operazioni di taratura e l'incertezza del campione
oggetto della taratura. Dette prescrizioni si applicano anche alle
misure di capacita' ≥ 1000 L qualora utilizzate nei controlli di cui
all'art. 3.
1.9 In caso di esito negativo della verificazione periodica
l'operatore dell'organismo appone sullo strumento il contrassegno di
cui all'allegato VI, punto 2, ove e' riportato il logo recante gli
elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il
contrassegno e' rimosso all'atto della riparazione o della nuova
richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
1.10 Le procedure di verifica di alcune tipologie di strumenti di
misura sono riportate nelle schede di cui all'allegato III; per le
altre tipologie di strumenti, nelle more dell'adozione delle
direttive di cui al comma 4 dell'art. 3, la verificazione periodica e
i controlli in genere sono eseguiti tenendo presenti i principi, in
quanto applicabili, dalle prescrizioni previste in materia di
verificazione dalle norme nazionali, dalle norme europee e dalle
pertinenti norme armonizzate europee o, in loro assenza, dalle
relative raccomandazioni OIML. Si applicano inoltre le eventuali
procedure specificamente previste per controlli analoghi dalle
relative approvazioni di modello nazionali e europee o dai relativi
attestati di esame CE del tipo o di progetto.
Allegato III
(art. 4, comma 9)
Schede per le procedure di verificazione periodica
A) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
B) Strumenti per pesare a funzionamento automatico - Riempitrici
gravimetriche automatiche.
C) Distributori di carburante.
D) Distributori di carburante associati ad apparecchiature
ausiliarie - Procedure di installazione.
E) Convertitori di volume di gas.
F) Contatori di energia elettrica attiva.
Scheda A. - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(NAWI)
Procedura per la verificazione periodica delle bilance a
funzionamento non automatico conformi alla normativa nazionale e
europea.
1. In deroga al punto 1.3 dell'allegato II i pesi utilizzati per
la verifica degli strumenti di classe III e IV con divisione di
verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall'organismo che svolge
la verificazione, purche' disponga di sistemi di trasferimento
(comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare
attenzione ai seguenti punti:
l'errore massimo tollerato della massa che non deve superare
1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a
verifica periodica per il carico di prova;
l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non
deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la
classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1
EN45501:2015).
In sede di verifica di strumenti, in luogo dei pesi puo' essere
utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che
siano utilizzati almeno pesi corrispondenti al 50% della portata
massima (punto 3.7.3 EN45501:2015).
In luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi puo'
essere ridotta a:
a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera 0,3 e (e = divisione di verifica);
b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera 0,2 e (e = divisione di verifica). L'errore di ripetibilita'
deve essere determinato con un carico prossimo al punto in cui verra'
effettuata la sostituzione (punto 3.7.3 EN45501:2015), collocato tre
volte sul ricettore del carico.
2. La verificazione periodica prevede:
a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita' delle
marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima
nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni
regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel
caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la
corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero
riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione
periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima
rilegalizzazione;
b) controllo della presenza del libretto metrologico, se gia'
rilasciato;
c) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il
funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga
all'art. 4, comma 7. Gli errori massimi tollerati sono quelli
previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, allegato A,
punti 4.1 e 4.2 e in caso di indicazione digitale l'errore
dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli stessi
errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla
normativa nazionale.
3. Prove metrologiche e loro svolgimento:
a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo
non sia elettronico.
E' effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in
seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero
ad una divisione superiore allo zero;
b) prova della ripetibilita' a circa 80% Max (EN45501:2015
A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello;
c) prova di decentramento.
E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI
CEI EN 45501;
d) prove atte alla determinazione degli errori massimi
tollerati fino a Max senza tara, con almeno 5 distinti valori di
carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi
dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre
valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t se si impiega il
metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con
carico discendente;
e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo
non sia di tipo elettronico.
La prova e' effettuata come descritto al presente comma 3,
lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di tara;
f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in
corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova non e' applicabile
per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015).
Scheda B - Strumenti per pesare a funzionamento automatico -
Riempitrici gravimetriche automatiche
1. Procedure per la verificazione periodica di strumenti per pesare
a funzionamento automatico - riempitrici gravimetriche automatiche
(dosatrici ponderali automatiche o DOS) conformi alla normativa
nazionale e europea destinati a riempire contenitori con una massa
predeterminate virtualmente costante di prodotto sciolto.
1.1 Classi di accuratezza.
1.1.1 Il fabbricante deve specificare sia la classe di
accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o le classi) di
accuratezza di funzionamento, X(x).
1.1.2 Per il tipo di strumento e' designata una classe di
accuratezza di riferimento, Ref(x), che corrisponde alla maggiore
accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta
completata l'installazione, per i singoli strumenti sono designate
una o piu' classi di accuratezza di funzionamento, X(x), tenendo
conto dei prodotti specifici da pesare. Il fattore (x) di
designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 x
10k, 2 x 10k o 5 x 10k, dove k e' un numero intero negativo (compreso
lo zero).
1.1.3 La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica
alla pesatura statica.
1.1.4 Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X e'
un regime che associa l'accuratezza al peso del carico e (x) e' un
moltiplicatore per i limiti di errore specificati per la classe X(1).
1.2 Massa unitaria di riferimento di un prodotto
Massa uguale alla media delle masse dei dieci piu' grandi pezzi
o particelle elementari del prodotto presenti in uno o piu' carichi.
1.3 Valore convenzionalmente vero della massa della dose di
prova.
Viene considerato tale il risultato della pesatura della dose
di prova su uno strumento di controllo.
1.4 Valore predeterminato.
Valore, espresso in unita' di massa, fissato dall'operatore
mediante un dispositivo di predeterminazione delle dosi, allo scopo
di definire il valore nominale delle dosi.
1.5 Scarto di una dose dalla media, in pesatura automatica.
Valore assoluto della differenza tra il valore
convenzionalmente vero di una dose e la media dei valori
convenzionalmente veri di tutte le dosi prese in considerazione.
1.6 Valore medio di n valori
Valore medio di n valori, espresso matematicamente dalla
relazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Limiti di errore
2.1 Errore di pesatura statica
2.1.1 Per i carichi statici nelle condizioni di funzionamento
nominali, l'errore massimo tollerato per la classe di accuratezza di
riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo scarto massimo
tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come
specificato nella tabella 1, per il fattore di designazione della
classe (x).
2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento puo' essere
fatto a partire da piu' di un carico (es. pese cumulative o a
combinazione selettiva) l'errore massimo tollerato per carichi
statici e' l'accuratezza richiesta per il riempimento, come
specificato al successivo punto 5.2 (non la somma degli scarti
massimi tollerati per i singoli carichi).
2.2 Scarto rispetto alla media di riempimento
===========================================================
| Tabella 1 | |
+=================================+=======================+
| | Scarto massimo |
| | tollerato di ciascun |
| | riempimento rispetto |
| Valore della massa dei | alla media relativa |
| riempimenti - m(g) | alla classe X(1) |
+---------------------------------+-----------------------+
| m ≤ 50 | 9% |
+---------------------------------+-----------------------+
| 50 < m ≤ 100 | 4,5 g |
+---------------------------------+-----------------------+
| 100 < m ≤ 200 | 4,5% |
+---------------------------------+-----------------------+
| 200 < m ≤ 300 | 9 g |
+---------------------------------+-----------------------+
| 300 < m ≤ 500 | 3% |
+---------------------------------+-----------------------+
| 500 < m ≤ 1 000 | 15 g |
+---------------------------------+-----------------------+
| 1 000 < m ≤ 10 000 | 1,5% |
+---------------------------------+-----------------------+
| 10 000 < m ≤ 15 000 | 150 g |
+---------------------------------+-----------------------+
| 15 000 ≤ m | 1% |
+---------------------------------+-----------------------+
| Nota: Lo scarto calcolato di | |
|ciascun riempimento rispetto alla| |
|media puo' essere aggiustato per | |
|controbilanciare l'effetto delle | |
| dimensioni delle particelle | |
| (grani) del materiale. | |
+---------------------------------+-----------------------+
2.3 Errore relativo al valore preassegnato (errore di selezione).
Per gli strumenti in cui e' possibile preassegnare un peso del
riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e la
massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a 0,312
volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto
alla media, come e' specificato nella tabella 1.
3. Verifica periodica.
3.1 Prove.
Le prove devono rispettare le condizioni indicate nell'attestato
di esame del tipo o di progetto e nelle iscrizioni regolamentati
riportate sullo strumento. Sono effettuate con lo strumento
funzionante nelle normali condizioni d'uso, in accordo con i metodi
di prova usando quando possibile articoli utilizzati dal cliente
finale.
E' buona norma accendere preventivamente lo strumento affinche'
raggiunga un equilibrio termico adeguato prima di procedere con le
prove. Normalmente 30 minuti sono sufficienti in condizioni di
temperatura normali.
3.2 Controllo visivo.
Accertare la presenza delle iscrizioni e dei documenti di cui lo
strumento deve essere dotato.
Informazioni apposte sullo strumento:
Marca o nome del fabbricante
Informazioni relative all'accuratezza dello strumento
Integrita' dei sigilli
Come pure, se del caso
Dati pertinenti alle condizioni d'impiego
Capacita' di misurazione in termini di pesate in unita' di tempo
portate massima e minima
Marcatura CE e marcatura metrologica supplementare M
Numero dell'attestato di esame CE del tipo o di progetto
Controllo della presenza del libretto metrologico, se gia'
rilasciato
Accertarsi inoltre che il software metrologico e la versione
presente sia corrispondente al pertinente Attestato.
Esaminare se il luogo e le condizioni d'impiego dello strumento
sono appropriati;
3.3 Prove per i requisiti metrologici
Le prove da effettuare, quando possibile, col prodotto che lo
strumento e' destinato a dosare, devono essere eseguite secondo la
programmazione descritta al successivo punto 4, nel rispetto delle
modalita' di prova di cui al punto 3.4 successivo ed utilizzando uno
dei due metodi specificati nel punto 3.7, con lo strumento
completamente montato e fissato nella posizione di utilizzazione,
evitando inutili sprechi di risorse.
3.4 Modalita' di prova
3.4.1 Determinazione della massa delle dosi individuali.
La massa delle dosi individuali e' determinata utilizzando uno
dei metodi di prova con prodotto di cui ai punti 3.7.1. e 3.7.2.
3.4.2 Svolgimento delle prove con prodotto.
3.4.2.1 Le prove sono effettuate con carichi uguali o prossimi
alle portate massima e minima.
3.4.2.2 Le dosatrici cumulative devono essere provate come sopra,
con il numero pratico massimo di carichi per dose ed anche con il
numero minimo di carichi per dose, e le dosatrici del tipo con
carichi associati devono essere provate anch'esse come sopra con il
numero medio (od ottimale) di carichi per dose.
3.4.2.3 Se la portata minima e' minore di un terzo della portata
massima, saranno effettuate prove anche vicino al centro del campo di
pesatura dei carichi, preferibilmente vicino a 100 g, 300 g, 1000 g
oppure 15000 g, come applicabile ma senza superare questi valori.
3.4.2.4 Tutte le prove saranno condotte con ogni parametro
regolabile critico rispetto all'integrita' metrologica, ad esempio
durata o portata di alimentazione finale, impostato in corrispondenza
alla condizione piu' gravosa consentita dalle istruzioni scritte del
fabbricante e incluse nelle iscrizioni segnaletiche.
3.5 Ogni dispositivo di correzione (azzeramento automatico,
prodotto in caduta all'atto dell'arresto dell'alimentazione, ecc..)
deve essere attivato in conformita' alle istruzioni scritte del
fabbricante.
3.6 Numero dei carichi di prova.
Il numero delle dosi individuali di prova e' funzione del valore
predeterminato «m», come specificato nella tabella 2 seguente.
=============================================
| Tabella 2 | |
+=============================+=============+
| |Numero delle |
| Valore predeterminato |dosi di prova|
+-----------------------------+-------------+
| m ≤ 10 kg | 60 |
+-----------------------------+-------------+
| 10 kg < m ≤ 25 kg | 30 |
+-----------------------------+-------------+
| 25 kg < m ≤ 100 kg | 20 |
+-----------------------------+-------------+
| 100 kg < m | 10 |
+-----------------------------+-------------+
3.7 Metodi per le prove con prodotto.
3.7.1 Metodo di verifica separata.
Il metodo di verifica separata richiede l'uso di un separato
strumento di controllo per determinare il valore convenzionalmente
vero della massa della dose di prova. Le caratteristiche metrologiche
di questo strumento sono specificate al successivo punto 5.2.
3.7.2 Metodo di verifica integrale.
Per determinare il valore convenzionalmente vero della massa
della dose di prova viene usato lo strumento sottoposto a prova. Il
metodo di verifica integrale deve essere condotto utilizzando un
dispositivo indicatore con caratteristiche adeguate, oppure un
dispositivo indicatore con pesi campione per accertare l'errore di
arrotondamento.
L'incertezza totale del metodo di prova utilizzato non deve
essere maggiore di un terzo dell'errore massimo tollerato per lo
strumento.
Note: il metodo di verifica integrale dipende dalla
determinazione delle masse dei carichi. I limiti di errore prescritti
si riferiscono alla massa della dose. Se non e' possibile garantire
che nel funzionamento normale tutto il carico sia scaricato ad ogni
ciclo di funzionamento, cioe' che la somma dei carichi sia uguale
alla dose, allora occorre usare il metodo di verifica separata.
Quando si usa il metodo di verifica integrale per una dosatrice
del tipo cumulativo, e' inevitabile una suddivisione della dose di
prova. Quando si calcola il valore convenzionalmente vero della dose
di prova, e' necessario tenere conto della maggiore incertezza dovuta
alla suddivisione della dose di prova.
4. Programmazione delle prove con prodotto
Regolare la dosatrice conformemente ai punti 3.4.2.4. e 3.5.
Scegliere un valore predeterminato per la dose e regolare il
valore di carico se quest'ultimo e' differente dalla dose, in
conformita' al punto 3.4.2.
Far funzionare lo strumento fino ad ottenere il numero di dosi
specificate nel punto 3.6.
Pesare tutte le dosi utilizzando uno dei metodi di cui al punto
3.7.
Calcolare il valore medio di tutte le dosi della prova in atto e
l'errore di predeterminazione.
Calcolare lo scarto di ciascuna dose dalla media.
Ripetere le operazioni per gli altri carichi come specificato al
punto 3.4.
5. Apparecchiature da utilizzare.
5.1 Per l'esecuzione delle prove di cui ai punti precedenti,
l'organismo dispone di uno strumento per pesare di controllo e di
pesi campione aventi caratteristiche metrologiche corrispondenti alle
esigenze di cui al punto 5.2 seguente. In deroga al punto 1.3
dell'allegato II lo strumento per pesare e i pesi utilizzati per la
verifica possono essere tarati dall'organismo che svolge la
verificazione, purche' disponga di sistemi di trasferimento
(comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare
attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse alle
operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di
taratura non deve essere superiore ad 1/3 dell'errore massimo
tollerato ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto
delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli strumenti
considerata.
5.2 Lo strumento per pesare di controllo e i pesi campione
utilizzati per le prove devono permettere di determinare il peso dei
carichi di prova e delle dosi con un errore non superiore a:
a) un terzo dell'errore tollerato sullo strumento, cioe', nel
corso delle prove prodotto, un terzo dello scarto massimo tollerato e
dell'errore massimo tollerato dell'errore del valore predeterminato
in pesatura automatica, se lo strumento di controllo separato o il
dispositivo indicatore, incorporato o associato alla dosatrice,
utilizzato per il controllo e' verificato immediatamente prima della
prova prodotto, oppure,
b) un quinto dell'errore massimo tollerato sullo strumento,
cioe', nel corso delle prove prodotto, un quinto dello scarto massimo
tollerato e dell'errore massimo tollerato sul valore predeterminato
in pesatura automatica, in tutti gli altri casi.
Scheda C - Distributori di carburante
Procedura per la verificazione periodica dei sistemi di misura -
distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi alla
normativa nazionale ed europea.
1. Strumenti di controllo
1.1 In deroga al punto 1.3 dell'allegato II le misure di
capacita' utilizzate per la verifica dei distributori di carburante
possono essere tarate dall'organismo che svolge la verificazione,
purche' l'organismo disponga di sistemi di trasferimento e di
procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:
l'errore massimo tollerato della misura di capacita' non deve
superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto
a verifica periodica.
l'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non
deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la
classe di precisione degli strumenti considerata.
1.2 La capacita' dei serbatoi utilizzati per la verifica degli
errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume
erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle
condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.
1.3 Il volume dei predetti serbatoi utilizzati e' determinato
alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato «da
vuoto» bagnato e sgocciolato.
2. La verificazione periodica prevede:
2.1 Controllo visivo finalizzato a verificare la presenza dei
bolli di verificazione prima nazionale o di quelli CEE o della
marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M, nonche'
delle iscrizioni regolamentari e dell'integrita' dei sigilli.
2.2 Controllo della presenza del libretto metrologico, se gia'
rilasciato.
2.3 Controllo che in caso di sostituzione di un componente del
sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta
sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta
annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito
l'intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.
2.4 Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il
corretto funzionamento del sistema di misura.
2.4.1 Verifica del rispetto degli errori massimi tollerati.
Tale verifica e' effettuata mediante due distinte erogazioni
corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura
accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato non
sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa nazionale
o europea in base al quale e' stato approvato, fatta salva
l'applicazione dell'art. 4, comma 10, secondo periodo.
2.4.2 Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori
continui di quantita' (totalizzatori), ove presenti.
Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore
continuo di quantita', erogare una certa quantita' di prodotto
superiore alla minima quantita' misurabile dallo strumento; la
differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto
visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo
di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per piu' di 1
(uno) litro.
2.5 Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del
misuratore.
2.5.1 Messa in pressione il circuito idraulico mediante
l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere
tenuta chiusa.
2.5.2 Verifica che per un periodo di circa 30 secondi il
dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di
prodotto superiore al doppio del massimo errore tollerato per la
minima quantita' misurabile.
2.6 Verifica del raggiungimento della portata massima.
Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e
la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata,
aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30
secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto non deve
essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa
delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato
sulla base sulla base di quanto indicato dalla testata indicatrice
dello strumento.
2.7 Prove su distributori di carburante conformi alla normativa
nazionale o europea e associati ad apparecchiature ausiliarie
self-service utilizzate in modalita' «non sorvegliata» (unattended
service mode) da eseguire una volta per ogni testata del
distributore.
2.7.1 Disponibilita' ricevuta.
Controllare che in caso di indisponibilita' della ricevuta sia
inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia
segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa.
2.7.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.
Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica,
effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i
dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta.
2.7.3 Erogazione prepagata con banconote, incompleta o non
iniziata.
Dopo aver abilitato un'erogazione per l'importo corrispondente
alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi
interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la
congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo
scontrino di resto.
2.7.4 Cambio prezzo unitario.
Dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica del prezzo
unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non
abbia effetto sul corrispettivo dovuto.
2.7.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Dopo aver impostato un'erogazione, verificare che qualora
l'utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa,
l'erogazione e' inibita in modo automatico e viene rilasciata
ricevuta.
2.7.6 Verifica delle registrazioni.
Verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i
dati e le informazioni necessarie a individuare le singole
transazioni.
2.8 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma
1, lettere a) e b), compila la lista di controllo (checklist)
riportata nell'allegato A alla presente scheda.
2.9 L'originale della lista di controllo e' conservata a cura
dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo
stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di
commercio competente per territorio; una copia di detta lista e'
tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte del
titolare dello strumento.
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda D - Distributori di carburante associati ad apparecchiature
ausiliarie - Procedure di controllo in fase di associazione (art.
22-bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,
come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh) del decreto
legislativo 19 maggio 2016, n. 84)
Procedure per il controllo della corretta funzionalita' da
eseguirsi al momento dell'associazione di distributori di carburante
con apparecchiature ausiliarie self-service. L'apparecchiatura
ausiliaria self-service e' un sistema che consente al cliente di fare
uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso
personale.
1 Procedure
1.1 Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad
accertare il corretto funzionamento dell'associazione di distributori
di carburante nazionali ed europei con apparecchiature ausiliarie
self-service sono riportate nell'allegato A alla presente scheda.
1.2 L'apparecchiatura self-service e' munita di certificato di
valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un
organismo notificato o di una approvazione nazionale.
2. Verifica dell'associazione.
2.1 Dopo il 30 ottobre 2016 e' consentita l'installazione e
l'utilizzo delle apparecchiature self-service munite di certificato
di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da
un organismo notificato anche sui punti vendita di solo metano per
autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di carburanti
conformi alla normativa nazionale.
2.2 L'operatore che esegue il collegamento dei distributori di
carburante ad apparecchiature self-service accerta il solo rispetto
delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1.
2.3 L'operatore che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma
1, lettere a) e b) compila la lista di controllo (checklist)
riportata nell'allegato B alla presente scheda.
2.4 L'originale della lista di controllo e' conservata a cura
dell'operatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e
delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso
trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio
competente per territorio; una copia di detta lista e' tenuta a
disposizione delle Autorita' di controllo da parte del titolare dello
strumento.
2.5 Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a
livello nazionale fornisce al titolare dello strumento insieme al
distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di
comunicazione utilizzati per il colloquio con il sistema
self-service. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista di
controllo di cui all'allegato B.
3. Iscrizioni
3.1 I distributori di carburante nazionali e europei associati ad
apparecchiature ausiliarie self-service sono muniti di una targa
recante la seguente iscrizione:
«Distributore di carburante associato ad apparecchiatura
ausiliaria n. ................ (numero di matricola)»
3.2 Le apparecchiature ausiliarie self-service associate a
distributori di carburante nazionali e europei sono muniti di una o
piu' targhe con la seguente iscrizione:
«Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di
carburante n. ................... (numero/i di matricola)»
3.3 Le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzate in modo
tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque
l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo.
3.4 Qualora vengono cambiati uno o piu' componenti
dell'associazione, le targhe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono
sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei
nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui al punto 3 ed e'
compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico.
3.5 Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo
sui distributori di carburante.
3.6 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono
conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano, se
previste, le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del
tipo o di progetto e nei certificati EC e PC.
Allegato A (Punto 1.1 della scheda D)
Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei
distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie
self service in modalita' «non sorvegliata» e «sorvegliata»
1. Prove su distributori di carburante associati a sistemi
self-service utilizzati in modalita' «sorvegliata».
1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della
quantita' misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera
corretta quanto visualizzato nel display del distributore di
carburanti.
2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi
self-service utilizzati in modalita' «non sorvegliata».
2.1 Disponibilita' ricevuta.
Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta
del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto
rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della
carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione
di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al
cliente l'indisponibilita' della ricevuta.
2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.
Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica,
effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i
dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di
ricevuta.
2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.
Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente
alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi
interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la
congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo
scontrino di resto emesso.
2.4 Cambio prezzo unitario.
Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato
dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e
controllare che detto importo non sia modificabile una volta
impostati i parametri della transazione.
2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale
l'erogazione si conclude in modo automatico.
2.6 Minimo livello.
Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello
l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.
2.7 Verifica delle registrazioni.
Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano
stati registrati su supporti durevoli.
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda E - Dispositivi di conversione del volume di gas
Procedure per la verificazione periodica dei dispositivi di
conversione del volume di gas conformi alla normativa nazionale e
europea
1. Procedure per i controlli
1.1 L'incaricato dell'organismo effettua tutti i controlli e
tutte le prove previste nell'allegato A della presente scheda e
compila, oltre il libretto metrologico, anche la lista di controllo
(checklist) riportata nell'allegato B della presente scheda.
1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del
precedente punto 1 e' conservato dall'organismo insieme al software o
foglio di calcolo implementato per il calcolo del coefficiente di
conversione ai fini delle operazioni di verifica e controllo
contenente i risultati di detto calcolo; una copia della lista di
controllo e' trasmessa da parte dell'organismo, in formato cartaceo o
elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una
ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle
Autorita' di controllo da parte del titolare del dispositivo di
conversione.
2. Iscrizioni e sigilli
2.1 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione,
contatore del gas e dispositivo di conversione, sono conformi alla
direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni
e i sigilli previsti negli attestati di esame CE del tipo o di
progetto e nei certificati EC e TC.
2.2 Nel caso in cui il dispositivo di conversione di volume
conforme alla direttiva MID sia associato ad un contatore del gas
approvato secondo la normativa nazionale o CEE sui singoli componenti
si riportano rispettivamente le iscrizioni e i sigilli previsti dalle
rispettive approvazioni di modello.
2.3 Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono
approvati secondo la normativa nazionale sui singoli componenti si
riportano le iscrizioni e i sigilli previsti dalle rispettive
approvazioni di modello.
3. Il dispositivo di conversione di volume del gas puo' essere
associato a un gascromatografo o a un analizzatore di gas purche'
detta associazione sia prevista dall'approvazione nazionale o europea
di detto dispositivo di conversione.
Allegato A
Procedura per la verificazione periodica e controlli casuali
1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei
controlli e le informazioni significative contenute nei relativi
certificati di taratura sono registrati nella checklist di cui
allegato B della presente scheda.
2. Gli strumenti utilizzati nell'esecuzione verificazione
periodica rispettano i requisiti di cui all'allegato II riguardo gli
errori massimi tollerati e l'incertezza di taratura con le seguenti
precisazioni:
=====================================================================
| |Errore massimo| | Incertezza |
| |tollerato nel | Errore massimo | massima (U) |
| | controllo |dello strumento |dello strumento |
|Grandezza misurata| (emt) | utilizzato | utilizzato |
+==================+==============+================+================+
| Temperatura (eT) | ± 0,5 °C | 1/3 dell'emt | 1/3 dell'emt |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
| Pressione (ep) | ± 0,5% | 1/3 dell'emt | 1/3 dell'emt |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Umidita' relativa | | | |
| (U%) | - | ± 5% | ± 5% |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
3. Ai fini del corretto funzionamento del dispositivo di
conversione, le condizioni termodinamiche di riferimento (o
condizioni standard) rappresentano lo stato termodinamico di
riferimento del gas naturale ai fini della misura fiscale. Ove
necessario, tale stato termodinamico e' definito da una temperatura
di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar. La composizione del
gas naturale e' misurata nei suoi parametri fondamentali e indicata
formalmente dall'operatore di rete che alimenta il punto di
riconsegna; copia di tale dichiarazione o altra evidenza e' allegata
alla check list.
4. La verificazione periodica prevede:
a) controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della
verifica prima nazionale o della marcatura CE e della marcatura
supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei
sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico
come previsti nelle approvazioni nazionali e negli attestati di esame
CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume;
b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche
metrologiche dei componenti del dispositivo di conversione
(trasduttori) e del contatore associato sulla checklist;
c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la
rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un
componente del dispositivo di conversione vincolato con i sigilli di
protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico
(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente).
5. La verificazione periodica prevede l'esecuzione di prove
metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del
dispositivo di conversione:
a) verifica della corretta registrazione degli impulsi inviati da
parte del dispositivo di conversione di volume del gas; detta
verifica puo' essere eseguita anche con la simulazione di invio degli
impulsi al dispositivo di conversione;
b) verifica che il dispositivo ed i suoi componenti operano nei
limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante mediante
le misure di umidita' e temperatura dell'ambiente;
c) verifica che il dispositivo di conversione ed i trasduttori
sono installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni rispettando
le indicazioni del fabbricante;
d) verifica che il software utilizzato dal dispositivo di
conversione di volumi per il calcolo del fattore di conversione (C)
e' conforme a quello indicato dal fabbricante.
6. La prova di accuratezza del dispositivo di conversione include
la verifica della misura della temperatura mediante l'inserimento del
termometro campione o strumento equivalente nell'apposita tasca di
controllo nel condotto ovvero in un bagno termostatico comune al
termometro da sottoporre a verifica; inoltre, se del caso, la
misurazione dei valori alla pressione di esercizio, eventualmente
tramite la generazione di una pressione (prossima a quella di
esercizio) mediante un banco manometrico:
a) prova del trasduttore o sensore di temperatura consistente
nella determinazione dell'errore assoluto nella misura della
temperatura operata dal dispositivo di conversione (Tread);
b) (ove applicabile) prova del trasduttore di pressione, anche
tramite un banco manometrico, consistente nella determinazione
dell'errore relativo nella misura della pressione operata dal
dispositivo di conversione (Pread);
c) prova di accuratezza consistente nella verifica del rispetto
dell'errore massimo tollerato del fattore di conversione (C) nelle
condizioni in cui il dispositivo e' funzionante. L'errore e' la
differenza tra il fattore Cread (fattore di conversione) calcolato
dal dispositivo di conversione del gas secondo quanto stabilito dalla
norma UNI EN 12405-1 nonche' sulla base di quanto indicato nel
certificato CE di approvazione del tipo o del progetto, ed il valore
convenzionalmente vero (Ccv ) del fattore di conversione, espresso
come percentuale del valore vero. Ai fini di tale prova, per il
calcolo del fattore di compressione Z, e' applicato il metodo
indicato dal fabbricante del dispositivo di conversione: il valore
ottenuto di Z ed il metodo utilizzato sono dichiarati nella check
list.
7. Nei dispositivi nei quali i sensori di temperatura e pressione
sono parti integranti (c.d. tipo 1) l'eventuale superamento degli
errori massimi tollerati nelle misure di pressione o temperatura puo'
non dare luogo ad un esito negativo della verifica qualora si accerti
che il valore del «Volume convertito» rispetti l'errore massimo
previsto (Tabella 2 della norma UNI EN 12405-1) e il o i sensori di
temperatura e pressione siano comunque in grado di attivare gli
allarmi al superamento dello specifico campo di operativita' del
convertitore, in conformita' a quanto previsto sia al paragrafo 9.1,
Parte II - Requisiti specifici - Dispositivi di conversione del
volume dell'Allegato IV (MI-002) della direttiva MID e
dall'approvazione di modello o di progetto.
8. La prova degli allarmi consiste nella simulazione di una o
piu' situazioni in cui una quantita' misurata dal dispositivo, spinta
fuori dal campo di misura del dispositivo stesso, provoca un allarme;
viene verificato che a seguito di tale allarme il dispositivo abbia
inibito l'incremento del calcolatore e che, con la cessazione
dell'allarme, avvenga il corretto reset del dispositivo di
conversione; e' altresi' verificata la corretta registrazione ed
evidenza dell'allarme generato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda F - Contatori di energia elettrica attiva
1. Procedure per controlli.
1.1 L'incaricato dell'organismo effettua i controlli e tutte le
prove previste dall'allegato A della presente scheda e compila, oltre
il libretto metrologico, anche la lista di controllo (check list)
riportata nell'allegato B della presente scheda.
1.2 L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del
precedente punto 1 e' conservato dall'organismo; una copia della
lista di controllo e' trasmessa da parte dell'organismo in formato
cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per
territorio e all'Agenzia delle dogane in caso di implicazioni
fiscali; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione
delle Autorita' di controllo da parte del titolare del contatore
elettrico.
2. Iscrizioni e sigilli.
2.1 Sul contatore sono riportate le iscrizioni e i sigilli
previsti dalle normative applicabili.
2.2 Restano ferme le competenze e le eventuali ulteriori
prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria relativamente agli
strumenti utilizzati in ambito fiscale.
Allegato A
Procedura per la verifica periodica e per i controlli casuali dei
contatori di energia elettrica attiva
1. Gli elementi identificativi degli strumenti utilizzati nei
controlli e le informazioni significative contenute nei relativi
certificati di taratura sono registrati nella check list di cui
all'allegato B della presente scheda.
2. Lo strumento campione utilizzato nell'esecuzione della
verificazione periodica:
a) rispetta i limiti di cui all'allegato II riguardo gli errori
massimi tollerati e l'incertezza estesa di taratura; in particolare:
=====================================================================
| | | | Incertezza |
| | Errore massimo | Errore massimo | massima (U) |
| Grandezza | tollerato nel |dello strumento |dello strumento |
| misurata |controllo (emt) | utilizzato | utilizzato |
+================+================+================+================+
| kWh | Limite MID | 1/3 limite MID | 1/3 dell'emt |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
b) opera alle condizioni ambientali stabilite dal fabbricante.
3. Ai fini del corretto funzionamento del contatore ha
particolare rilevanza:
a) il controllo della data e ora indicati dal contatore, se
presenti;
b) il controllo del parametro impostato per la conversione dei
kWh misurati con il valore indicato nel numeratore (k interno del
contatore);
c) il controllo se il k interno del contatore tiene conto o meno
dell'eventuale presenza di trasformatori di misura;
d) il controllo della corretta integrazione del numeratore.
4. La verifica periodica prevede:
a) controllo visivo finalizzato ad accertare la presenza delle
iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri
elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti dalla
normativa applicabile;
b) identificazione ed annotazione delle caratteristiche
metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di misura
sulla check list;
c) controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la
rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un
componente del sistema di misura vincolato con i sigilli di
protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico
(ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente,
se presenti).
5. La verifica periodica prevede l'esecuzione di prove
metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del
contatore anche se associato a trasformatori di misura:
a) verifica della corretta inserzione del contatore con lo scopo
di verificarne la corretta installazione; Qualora i contatori sono in
combinazione con trasformatori di misura sono verificati anche i
segnali di tensione e di corrente provenienti da detti trasformatori,
ai fini del riscontro di massima del rapporto di trasformazione,
della corretta installazione e del corretto funzionamento degli
stessi;
b) verifica che il contatore opera nei limiti di temperatura
previsti;
c) verifica che il contatore, eventualmente in combinazione con
trasformatori di misura, e' correttamente dimensionato ed e'
installato ed utilizzato rispettando le indicazioni del fabbricante;
d) verifica che il contatore integra regolarmente ed il
numeratore avanza corrispondentemente all'energia integrata tenendo
conto del k interno del contatore e degli eventuali trasformatori di
misura.
6. La prova di accuratezza del contatore si effettua durante il
suo normale utilizzo a carico reale. La prova di accuratezza a carico
reale non puo' essere eseguita se il carico reale e' inferiore alla
Imin contemplata nelle norme di prodotto del contatore oggetto della
prova. Qualora non sia possibile effettuare la prova a carico reale,
la prova di accuratezza e' eseguita con carico fittizio alle seguenti
condizioni di corrente nominale: 5%; 20%; 100% a f.d.p. = 1; 5%; 20%;
100% a f.d.p.=0,5 induttivo; se il contatore e' di tipo trifase e'
eseguita anche una prova su ogni singola fase al 100% della corrente
nominale a f.d.p.=1.
La prova di accuratezza consiste nella verifica, in ciascun punto
di misura, del rispetto dell'errore massimo tollerato in cui il
contatore e' funzionante. L'errore e' la differenza espressa in % fra
i kWh misurati dal contatore e i kWh misurati dallo strumento
campione, in un intervallo di tempo minimo di 60 sec e almeno il
tempo necessario per registrare il numero di impulsi/giro minimo
previsto dalla norme tecniche. I valori degli errori rilevati sono
riportati nella checklist.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
(art. 4, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
(art. 4, comma 12)
Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto
metrologico:
Nome, indirizzo del titolare dello strumento eventuale partita
IVA ;
Indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal
precedente;
codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di
riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
Tipo dello strumento;
Marca e modello;
Numero di serie;
Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di
verificazione prima nazionale;
Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura
supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
Data di messa in servizio;
Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore
intervenuto;
Data e descrizione delle riparazioni;
Data della verificazione periodica e data di scadenza;
Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
Controlli casuali, esito e data.
Allegato VI
(art. 4, comma 13)
Parte di provvedimento in formato grafico