COMPRO-ORO - nuova disciplina DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92
[img width=300 height=211]http://www.varesenews.it/photogallery_new/images/2010/04/compro-oro-243196.610x431.jpg[/img]
[size=18pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92
Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in
attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12
agosto 2016, n. 170. (17G00109)
(GU n.141 del 20-6-2017)
Vigente al: 5-7-2017 [/b][/size]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del
20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in
particolare l'articolo 2, paragrafo 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in
particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del
mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi
con parere del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:
a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni
competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei
confronti degli operatori compro oro;
b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel
compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva
ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente;
c) autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la
Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto
attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;
d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista
o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in
oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti
sono ceduti;
e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo
e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove
diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione
e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi
da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato,
il codice fiscale;
f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni;
g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o
in valute estere, aventi corso legale;
h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e
postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi
assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte
di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di
pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi
dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli
preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero
nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale
gemmologico;
n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore
professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che
esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione nel registro
degli operatori compro oro;
o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al
dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo
del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti
dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro
oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio
dell'attivita' di compro oro.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la
definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti
al fine di garantire la piena tracciabilita' della compravendita e
permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del
relativo mercato per finalita' illegali, con specifico riferimento al
riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attivita'
illecite.
2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero
dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.
Art. 3
Registro degli operatori compro oro
[b] 1. L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli
operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo
istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro e' subordinata al
possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi
di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
relative norme esecutive. [/b]
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano
all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali
telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del
cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del
nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice
fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa,
della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della
citta' e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi
della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui
all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei documenti
di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonche'
l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente
competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita' della
licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della
documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel
registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo
unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati
dall'operatore con l'istanza di iscrizione.
3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM,
per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati
comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E'
considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni
dall'intervenuta variazione.
4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del
registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati
e dei relativi aggiornamenti;
b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e
relativo rinnovo;
c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati
riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di
protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
e) le modalita' d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso
riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri
elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere
tempestivamente disponibile alle autorita' competenti e alle altre
amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa
la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) l'entita' e i criteri di determinazione del contributo, dovuto
dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione,
sviluppo e gestione del registro nonche' le modalita' e i termini
entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce
causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore
compro oro nel registro.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli
operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in
via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto proprio
o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7,
che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro. Per tali
operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata con l'indicazione
del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto
che ha effettuato la predetta comunicazione.
7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto
stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresi' ferme
le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Art. 4
Obblighi di identificazione della clientela
1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione
dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo
19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.
2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono
effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento,
diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilita'
dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilita' al
disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e'
obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita
dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione
o con piu' operazioni frazionate.
Art. 5
Tracciabilita' delle operazioni di compro oro
1. Al fine di assicurare la tracciabilita' delle transazioni
effettuate nell'esercizio della propria attivita', gli operatori
compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario
o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie
eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro
effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e
recante:
a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, nonche', nelle ipotesi di cui
all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata
con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto
prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita';
c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi
contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte
affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la
valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui
alla lettera b), alla sua qualita' e al suo stato;
d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso
acquisite da prospettive diverse;
e) la data e l'ora dell'operazione;
f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione
data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:
1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato
ceduto;
2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000,
n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva
trasformazione;
3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di
materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto.
3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro
rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni
acquisite ai sensi del comma 2.
Art. 6
Obblighi di conservazione
1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi
dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia
della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10
anni.
2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione
idonei a garantire:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle
autorita' competenti;
b) l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati,
successivamente alla loro acquisizione;
c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni
acquisiti;
d) il mantenimento della storicita' dei medesimi, in modo che,
rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i
dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.
3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto
delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di
protezione dei dati personali, nonche' il trattamento dei medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.
4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente
decreto costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi
di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle
cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del
predetto regio decreto.
Art. 7
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle
segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto
compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del
decreto antiriciclaggio.
2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle
indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo
contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore,
adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed
e), del decreto antiriciclaggio.
Art. 8
Esercizio abusivo dell'attivita'
1. Chiunque svolge l'attivita' di compro oro, in assenza
dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui
all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
Art. 9
Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM
1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi,
ripetute o sistematiche, la sanzione e' triplicata. Se la
comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini prescritti, la sanzione pecuniaria e' ridotta a 500 euro. La
procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente
articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni e'
attribuita alla competenza dell'OAM.
Art. 10
Sanzioni
1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il
cliente con le modalita' di cui all'articolo 4, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori
compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non
effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni ivi previsti.
3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la
segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano
tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 50.000 euro.
4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero
plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e
3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente
decreto, ritenute di minore gravita', la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.
Art. 11
Controlli e procedimento sanzionatorio
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto
provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere
della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e' svolto
dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, gia'
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29
novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di
massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie
territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato all'interessato
ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM,
per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del
registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione e'
consentito, senza restrizioni, alle autorita' competenti,
all'autorita' giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate,
ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui
al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini,
il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza
agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri
sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai
quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di
controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di
controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
dalle disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di
controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di
cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del
medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non
consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma
2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo
accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio
dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato
dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e
notificato all'interessato nonche' comunicato all'OAM, per
l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per
la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari
durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi', notizia al
Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso
l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle
sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla
sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla
Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
30.000 euro.
6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli
obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente
all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza
della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore
compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la
cancellazione, provvede altresi' ad annotarne gli estremi nella
sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro
oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata
disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori
compro oro di cui all'articolo 3 e' interdetta all'operatore compro
oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la
persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i
genitori. La violazione del divieto e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 8.
Art. 12
Criteri per la quantificazione delle sanzioni
1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o
delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero
dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e,
in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della
sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravita' e durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica
responsabile;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per
effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della
violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorita' competenti prestato
dalla persona fisica o giuridica responsabile;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente
decreto.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis
della legge 21 novembre 1981, n. 689.
Art. 13
Ulteriori disposizioni procedurali
1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero
dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative,
sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto,
sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso
di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria per
l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti
relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo
14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data
di ricezione del nulla osta medesimo.
3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni
amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono
comunicati dall'autorita' irrogante all'OAM e alle amministrazioni
interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva
competenza.
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, avvia la gestione del
registro degli operatori compro oro.
Art. 15
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Minniti, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando