Data: 2017-06-21 09:12:37

COMPRO-ORO - nuova disciplina DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92

COMPRO-ORO - nuova disciplina DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92

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[size=18pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92
Disposizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  compro  oro,  in
attuazione dell'articolo 15, comma 2,  lettera  l),  della  legge  12
agosto 2016, n. 170. (17G00109)
(GU n.141 del 20-6-2017)
  Vigente al: 5-7-2017  [/b][/size]

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del
20  maggio  2015  relativa  alla  prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE  della  Commissione  e,  in
particolare l'articolo 2, paragrafo 7;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);
  Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina  del
mercato dell'oro, anche in attuazione della  direttiva  98/80/CE  del
Consiglio, del 12 ottobre 1998;
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito il Garante per la protezione dei  dati  personali  espressosi
con parere del 9 marzo 2017;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 maggio 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della  giustizia,  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:
  a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni
competenti al rilascio di  autorizzazioni,  licenze  o  altri  titoli
abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei
confronti degli operatori compro oro;
  b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel
compimento di operazioni di compro oro, esercitata in  via  esclusiva
ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente;
  c)  autorita'  competenti:  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la
Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal  presente  decreto
attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;
  d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta,  acquista
o cede oggetti preziosi usati  ovvero  l'operatore  professionale  in
oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi  oggetti
sono ceduti;
  e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il  luogo
e la data di nascita, la residenza anagrafica  e  il  domicilio,  ove
diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione
e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di  soggetti  diversi
da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato,
il codice fiscale;
  f) decreto antiriciclaggio:  il  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni;
  g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro  o
in valute estere, aventi corso legale;
  h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1,  comma  1,
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
  i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli  assegni  bancari  e
postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi
assimilabili  o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le  altre  carte
di pagamento, le polizze assicurative  trasferibili,  le  polizze  di
pegno  e  ogni  altro  strumento  a  disposizione  che  permetta  di
trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
  l) OAM: indica l'Organismo per  la  gestione  degli  elenchi  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi,  ai  sensi
dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;
  m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro  o  in  altri  metalli
preziosi nella forma del prodotto finito  o  di  gioielleria,  ovvero
nella  forma  di  rottame,  cascame  o  avanzi  di  oro  e  materiale
gemmologico;
  n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso  dall'operatore
professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio  2000,  n.  7,  che
esercita l'attivita' di compro oro, previa  iscrizione  nel  registro
degli operatori compro oro;
  o) operazione di compro oro: la compravendita,  all'ingrosso  o  al
dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
  p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto  il  profilo
del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti
dal presente decreto, posta in  essere  attraverso  piu'  operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti  limiti,  effettuate  in  momenti
diversi ed in un circoscritto  periodo  di  tempo  fissato  in  sette
giorni, ferma  restando  la  sussistenza  dell'operazione  frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
  q) registro  degli  operatori  compro  oro:  il  registro  pubblico
informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli  operatori  compro
oro  sono  tenuti  ad  iscriversi,  al  fine  del  lecito  esercizio
dell'attivita' di compro oro.
                              Art. 2

                Finalita' e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  detta  disposizioni  specifiche  per  la
definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro  sono  tenuti
al fine di garantire la piena tracciabilita'  della  compravendita  e
permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo  del
relativo mercato per finalita' illegali, con specifico riferimento al
riciclaggio di  denaro  e  al  reimpiego  di  proventi  di  attivita'
illecite.
  2. Restano fermi i poteri e le  funzioni  attribuiti  al  Ministero
dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.
                              Art. 3

                Registro degli operatori compro oro

[b]  1. L'esercizio dell'attivita'  di  compro  oro  e'  riservato  agli
operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro,  all'uopo
istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro  e'  subordinata  al
possesso della licenza per l'attivita' in materia di oggetti preziosi
di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e
relative norme esecutive. [/b]
  2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano
all'OAM, in formato esclusivamente elettronico  e  attraverso  canali
telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del  nome,  del
cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione  del
nominativo  del  responsabile  legale  e  del  preposto,  del  codice
fiscale, dell'indirizzo ovvero della  sede  legale  e,  ove  diversa,
della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della
citta' e del relativo codice di  avviamento  postale,  degli  estremi
della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di  cui
all'articolo 5, comma 1. All'istanza e' allegata copia dei  documenti
di identificazione dell'operatore che richiede  l'iscrizione  nonche'
l'attestazione,  rilasciata    dalla    questura    territorialmente
competente, che comprovi il possesso e la perdurante validita'  della
licenza di cui al comma 1. L'OAM,  verificata  la  completezza  della
documentazione  inviata,  dispone  l'iscrizione  dell'operatore  nel
registro, e assegna  a  ciascun  iscritto  un  codice  identificativo
unico,  a  margine  del  quale  sono  riportati  i  dati  comunicati
dall'operatore con l'istanza di iscrizione.
  3. Gli operatori compro oro,  comunicano  tempestivamente  all'OAM,
per la relativa annotazione nel registro, ogni  variazione  dei  dati
comunicati,  intervenuta    successivamente    all'iscrizione.    E'
considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni
dall'intervenuta variazione.
  4. Le modalita' tecniche di invio dei dati e di  alimentazione  del
registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
  a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli  interessati
e dei relativi aggiornamenti;
  b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di  iscrizione  e
relativo rinnovo;
  c)  la  chiarezza,  la  completezza  e  l'accessibilita'  dei  dati
riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
  d) il rispetto  delle  norme  dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali nonche'  il  trattamento  dei  medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
  e) le  modalita'  d'interfaccia  tra  la  sottosezione  ad  accesso
riservato del registro di  cui  al  presente  articolo  e  gli  altri
elenchi  o  registri  tenuti  dall'OAM,  anche  al  fine  di  rendere
tempestivamente disponibile alle autorita' competenti  e  alle  altre
amministrazioni  interessate,  ivi  compreso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,  l'informazione  circa
la  sussistenza  di  eventuali  provvedimenti  di  cancellazione  o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
  f) l'entita' e i criteri di determinazione del  contributo,  dovuto
dagli iscritti, a  copertura  integrale  dei  costi  di  istituzione,
sviluppo e gestione del registro nonche' le  modalita'  e  i  termini
entro cui provvedere al relativo versamento.
  5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM  costituisce
causa ostativa all'iscrizione ovvero alla  permanenza  dell'operatore
compro oro nel registro.
  6. Gli obblighi di cui  al  presente  articolo  si  applicano  agli
operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in
via professionale l'attivita' di commercio di oro, per conto  proprio
o per conto di terzi, previa comunicazione alla  Banca  d'Italia,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio  2000,  n.  7,
che svolgano o intendano svolgere l'attivita' di compro oro. Per tali
operatori, l'istanza di cui al comma 2 e' integrata con l'indicazione
del codice operatore, attribuito dalla Banca  d'Italia,  al  soggetto
che ha effettuato la predetta comunicazione.
  7. Per gli  operatori  di  cui  al  comma  6,  resta  fermo  quanto
stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresi'  ferme
le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in  funzione  di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
                              Art. 4

            Obblighi di identificazione della clientela

  1.  Gli  operatori  compro  oro  procedono,  prima  dell'esecuzione
dell'operazione,  all'identificazione  di  ogni  cliente,  con  le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo
19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.
  2. Le operazioni di importo  pari  o  superiore  a  500  euro  sono
effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di  mezzi  di  pagamento,
diversi dal  denaro  contante,  che  garantiscano  la  tracciabilita'
dell'operazione  medesima  e  la  sua  univoca  riconducibilita'  al
disponente.  In  dette  ipotesi,  l'utilizzo  di  tali  strumenti  e'
obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita
dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica  operazione
o con piu' operazioni frazionate.
                              Art. 5

            Tracciabilita' delle operazioni di compro oro

  1. Al  fine  di  assicurare  la  tracciabilita'  delle  transazioni
effettuate nell'esercizio  della  propria  attivita',  gli  operatori
compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario
o postale, dedicato in via  esclusiva  alle  transazioni  finanziarie
eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
  2. Gli operatori compro oro, per  ogni  operazione  di  compro  oro
effettuata, predispongono una  scheda,  numerata  progressivamente  e
recante:
  a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti  ai
sensi dell'articolo  4,  comma  1,  nonche',  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo 4, comma 2, degli estremi della  transazione  effettuata
con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
  b) la  sintetica  descrizione  delle  caratteristiche  dell'oggetto
prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita';
  c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei  metalli  preziosi
contenuti  nell'oggetto  prezioso  usato,  rilevata  da  una  fonte
affidabile  e  indipendente,  al  momento  dell'operazione  e  la
valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche  di  cui
alla lettera b), alla sua qualita' e al suo stato;
  d)  due  fotografie  in  formato  digitale  dell'oggetto  prezioso
acquisite da prospettive diverse;
  e) la data e l'ora dell'operazione;
  f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
  g) l'integrazione con le informazioni  relative  alla  destinazione
data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:
  1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato
ceduto;
  2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio  2000,
n.  7,  cui  l'oggetto  e'  venduto  o  ceduto,  per  la  successiva
trasformazione;
  3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero  di
materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto.
  3.  A  conclusione  dell'operazione,  gli  operatori  compro  oro
rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa  delle  informazioni
acquisite ai sensi del comma 2.
                              Art. 6

                      Obblighi di conservazione

  1. Gli operatori compro oro conservano i dati  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma  2,  e  copia
della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo  di  10
anni.
  2. Gli operatori  compro  oro  adottano  sistemi  di  conservazione
idonei a garantire:
  a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati  da  parte  delle
autorita' competenti;
  b)  l'integrita'  e  la  non  alterabilita'  dei  medesimi  dati,
successivamente alla loro acquisizione;
  c) la completezza e la chiarezza  dei  dati  e  delle  informazioni
acquisiti;
  d) il mantenimento della storicita'  dei  medesimi,  in  modo  che,
rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra  i
dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.
  3. I sistemi di conservazione  adottati  garantiscono  il  rispetto
delle norme e delle  procedure  dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, nonche' il  trattamento  dei  medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto.
  4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente
decreto costituisce valida modalita' di assolvimento  degli  obblighi
di cui all'articolo 128 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773.
Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione  delle
cose preziose usate, previsto dall'articolo 128,  quinto  comma,  del
predetto regio decreto.
                              Art. 7

          Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

  1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio  alla  UIF  delle
segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni  di  cui
all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in  quanto
compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II,  Capo  III,  del
decreto antiriciclaggio.
  2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette, gli operatori compro  oro  hanno  riguardo  alle
indicazioni  generali  e  agli  indirizzi  di  carattere  operativo
contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore,
adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere  d)  ed
e), del decreto antiriciclaggio.
                              Art. 8

                  Esercizio abusivo dell'attivita'

  1.  Chiunque  svolge  l'attivita'  di  compro  oro,  in  assenza
dell'iscrizione  al  registro  degli  operatori  compro  oro  di  cui
all'articolo 3, e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a  quattro
anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
                              Art. 9

  Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM

  1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi,
ripetute  o  sistematiche,  la  sanzione  e'  triplicata.  Se  la
comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza  dei
termini prescritti, la sanzione pecuniaria e' ridotta a 500 euro.  La
procedura per la contestazione delle violazioni di  cui  al  presente
articolo e l'irrogazione e riscossione  delle  relative  sanzioni  e'
attribuita alla competenza dell'OAM.
                              Art. 10

                              Sanzioni

  1. Agli operatori  compro  oro  che  omettono  di  identificare  il
cliente con le  modalita'  di  cui  all'articolo  4,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori
compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non
effettuano, in tutto o in  parte,  la  conservazione  dei  dati,  dei
documenti e delle informazioni ivi previsti.
  3.  Agli  operatori  compro  oro  che  omettono  di  effettuare  la
segnalazione  di  operazione  sospetta  ovvero  la    effettuano
tardivamente, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
5.000 euro a 50.000 euro.
  4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute  o  sistematiche  ovvero
plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e
3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
  5. Per le  violazioni  delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto, ritenute di  minore  gravita',  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.
                              Art. 11

              Controlli e procedimento sanzionatorio

  1. Fermo quanto disposto  dall'articolo  9,  all'irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente  decreto
provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il  parere
della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  114.  Il  procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e'  svolto
dagli  Uffici  delle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato,  gia'
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  29
novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di
massima, per categorie di  violazioni,  utilizzate  dalle  Ragionerie
territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione.
  2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato  all'interessato
ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM,
per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso  riservato  del
registro di  cui  all'articolo  3.  L'accesso  alla  sottosezione  e'
consentito,  senza  restrizioni,  alle    autorita'    competenti,
all'autorita' giudiziaria, alle  altre  amministrazioni  interessate,
ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza  del  Ministero
dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.
  3.  La  Guardia  di  finanza,  che  agisce  con  i  poteri  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.
68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni  di  cui
al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini,
il Nucleo speciale di polizia  valutaria  della  Guardia  di  finanza
agisce anche con  i  poteri  attribuiti  al  Corpo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi  poteri
sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di  finanza  ai
quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di
controllo di cui al presente  decreto.  Restano  fermi  i  poteri  di
controllo attribuiti agli ufficiali e agenti  di  pubblica  sicurezza
dalle disposizioni vigenti.
  4. La Guardia di finanza,  qualora  nell'esercizio  dei  poteri  di
controllo accerti e contesti gravi violazioni delle  disposizioni  di
cui al presente decreto e riscontri  la  sussistenza,  a  carico  del
medesimo  soggetto,  di  due  distinte  annotazioni,  anche  non
consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al  comma
2,  avvenute  nel  corso  dell'ultimo  triennio,  propone,  a  titolo
accessorio  rispetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  la
sospensione  da  quindici  giorni  a  tre  mesi  dell'esercizio
dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e'  adottato
dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
notificato  all'interessato  nonche'  comunicato  all'OAM,    per
l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per
la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari
durata. Del predetto provvedimento  e'  data,  altresi',  notizia  al
Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127  del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  5.  L'esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione,  attraverso
l'apposizione  del  sigillo  dell'autorita'  procedente  e  delle
sottoscrizioni del personale incaricato nonche'  il  controllo  sulla
sua osservanza  da  parte  degli  interessati  sono  espletati  dalla
Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento  di  sospensione
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
30.000 euro.
  6. Con il decreto che  irroga  la  sanzione  per  violazioni  degli
obblighi  di  cui  al  presente  decreto,  commesse  successivamente
all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza
della violazione, richiede all'OAM  la  cancellazione  dell'operatore
compro oro dal registro di cui all'articolo  3.  L'OAM,  disposta  la
cancellazione, provvede  altresi'  ad  annotarne  gli  estremi  nella
sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro
oro. Per i tre anni successivi al  provvedimento  con  cui  e'  stata
disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli  operatori
compro oro di cui all'articolo 3 e' interdetta  all'operatore  compro
oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi il  coniuge,  la
persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i  figli  e  i
genitori.  La  violazione  del  divieto  e'  sanzionata  ai  sensi
dell'articolo 8.
                              Art. 12

            Criteri per la quantificazione delle sanzioni

  1. Nell'applicazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  o
delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il  Ministero
dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e,
in particolare, tenuto conto del  fatto  che  il  destinatario  della
sanzione sia una persona fisica o giuridica:
  a) la gravita' e durata della violazione;
  b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
  c) la  capacita'  finanziaria  della  persona  fisica  o  giuridica
responsabile;
  d) l'entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite  evitate  per
effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
  e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi  per  effetto  della
violazione, nella misura in cui sia determinabile;
  f) il livello di cooperazione con le autorita' competenti  prestato
dalla persona fisica o giuridica responsabile;
  g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui  al  presente
decreto.
  2. Si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  8  e  8-bis
della legge 21 novembre 1981, n. 689.
                              Art. 13

                Ulteriori disposizioni procedurali

  1.  Al  procedimento  sanzionatorio  di  competenza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  si  applicano  le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n.  689.  Le  somme  riscosse  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, a titolo di  sanzioni  amministrative,
sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
  2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente  decreto,
sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel  caso
di concessione di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria  per
l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o  degli  atti
relativi ad un procedimento penale, il termine  di  cui  all'articolo
14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data
di ricezione del nulla osta medesimo.
  3.  I  provvedimenti  con  i  quali  sono  irrogate  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie,  previste  dal  presente  decreto,  sono
comunicati dall'autorita' irrogante all'OAM  e  alle  amministrazioni
interessate, ivi compreso il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
del  Ministero  dell'interno,  per  le  iniziative  di  rispettiva
competenza.
                              Art. 14

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. L'OAM, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui  all'articolo  3,  comma  4,  avvia  la  gestione  del
registro degli operatori compro oro.
                              Art. 15

                      Clausola di invarianza

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

                            MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Orlando, Ministro della giustizia

                                  Alfano,  Ministro  degli  affari
                                  esteri  e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico

                                  Minniti, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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