Al Suape è stata presentata una pratica per l’installazione di diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante. L’area interessata all’insediamento temporaneo (pertinenza di un complesso ex Collegio Salesiano), attualmente di proprietà del Comune, risulta affidata alla Parrocchia, mediante apposita convenzione ventennale, per la realizzazione di iniziative connesse alle attività dell’oratorio (svolgimento attività sportive e di incontro tra le nuove generazioni, con laboratori di vario genere e contenuto che aiutino a sviluppare la creatività ed il senso civico della tolleranza e del rispetto verso le persone e l’ambiente).
Per quanto riguarda l’autorizzazione all’utilizzo dell’area, le ditte dello spettacolo viaggiante hanno presentato copia dei contratti (non registrati) sottoscritti con il parroco, dal cui contenuto si rileva esclusivamente la dichiarazione con la quale si solleva il titolare dell’area da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dall’esercizio dell’attività. Nessun accenno ad eventuale compenso in danaro.
Si chiede se è legittimo l’affidamento dell’area suddetta da parte del Parroco, in considerazione del fatto che nella convenzione esistente tra Comune e Parrocchia, e tantomeno nella deliberazione che approva lo schema di convenzione, non si fa il minimo accenno ad un simile utilizzo ed inoltre in riferimento alla disposizione di cui all’art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, che testualmente dispone:
“[i][i][i]Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
E' vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.”[/i][/i][/i]
Per un quadro più chiaro della situazione si evidenzia che in data 14.05.2014, l’Amministrazione Comunale in carica all’epoca, mediante deliberazione della Giunta Comunale, individuava genericamente, ai sensi dalla dell’art. 9 della citata legge n. 337/1968, alcune aree del territorio comunale da destinare alle installazioni temporanee delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, tra le quali quella in argomento.
A distanza di due mesi, con successiva deliberazione in data 15.07.2014, affidava l’area ed alcuni immobili alla Parrocchia mediante la convenzione sopra accennata, nella quale non risulta alcun riferimento che preveda la sub concessione per le attività dello spettacolo viaggiante, ma nella cui premessa viene evidenziato esclusivamente l’uso per il quale viene concessa, come sopra precisato.
La pratica allo sportello unico è stata presentata alle ore 14,00 del venerdì in cui la manifestazione ha avuto inizio, e per una durata di tre giorni con il sabato e la domenica, approfittando del fatto che gli uffici comunali risultavano ormai chiusi. Naturalmente si ritiene con il benestare dell’Amministrazione Comunale, anche se non in forma ufficiale.
Detta installazione per gli uffici comunali interessati avrebbe dovuto essere sottoposta preventivamente alla CCVLPS per valutare l’idoneità dei luoghi, in quanto l’area risulta completamente delimitata da immobili, muratura e in parte recinzione metallica e presenta alcune criticità, cosa che ovviamente non rientrava nell’interesse delle ditte interessate, che nella documentazione inoltrata hanno escluso la necessità di verifica da parte della predetta Commissione.
In riferimento a quanto sopra illustrato, considerato che quanto descritto è avvenuto con le stesse modalità anche lo scorso anno, si chiede un Vostro competente parere in merito alla legittimità nell’affidamento dell’area, come sopra evidenziato, ed inoltre quali violazioni possono essere contestate nell’ambito della vicenda descritta, in modo da evitare il ripetersi di quanto accaduto.
Al Suape è stata presentata una pratica per l’installazione di diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante. L’area interessata all’insediamento temporaneo (pertinenza di un complesso ex Collegio Salesiano), attualmente di proprietà del Comune, risulta affidata alla Parrocchia, mediante apposita convenzione ventennale, per la realizzazione di iniziative connesse alle attività dell’oratorio (svolgimento attività sportive e di incontro tra le nuove generazioni, con laboratori di vario genere e contenuto che aiutino a sviluppare la creatività ed il senso civico della tolleranza e del rispetto verso le persone e l’ambiente).
[color=red][b]Beh per prima cosa andrebbe contestata alla parrocchia la violazione della convenzione con diffida affinche' non avvengano pIu sub-cessioni dell'area oggetto della convenzione perche' non previsto nella stessa, ricordando quali sono le cause di revoca sicuramente citate nella stessa[/b][/color]
Detta installazione per gli uffici comunali interessati avrebbe dovuto essere sottoposta preventivamente alla CCVLPS per valutare l’idoneità dei luoghi, in quanto l’area risulta completamente delimitata da immobili, muratura e in parte recinzione metallica e presenta alcune criticità, cosa che ovviamente non rientrava nell’interesse delle ditte interessate, che nella documentazione inoltrata hanno escluso la necessità di verifica da parte della predetta Commissione.
[color=red][b]Beh quello che conta per le ditte poco interessa..conta quello che il SUAP stabilisce in base alla normativa vigente che in questo caso richiedeva agibilita' ex art 80 tulps ai sensi dei punti 81 e 82 della tabella A del D.LGS. 222/2016 quindi ci sarebbero gli estremi per contestare tale violazione[/b][/color]
Dunque, l'articolo 9 della legge 337 1968 impone ai comuni di individuare aree disponibili,dunque idonee, per l'attività di spettacolo viaggiante. La colpa dell'imprenditore quale sarebbe? Quella di non poter lavorare perché il comune ha fatto delibere che fanno sorridere? Attenzione, le colpe delle Amministrazioni non devono necessariamente ricadere su cittadini che svolgono una attività della quale il legislatore ha riconosciuto la funzione sociale. L'esercente avrà portato il corretto montaggio. Se l'attività è inferiore alle 200 persone il discorso è ancora diverso. Il comune adempia la legge così tutto sarà più semplice per tutti.
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