Data: 2017-06-20 14:26:47

vendita propri prodotti

Uno spaccio aziendale di abbigliamento (produzione e vendita propri prodotti in locali attigui) può vendere una percentuale di abbigliamento non di sua produzione? qual è la norma?

E' stato risposto da Voi "Certo che può farlo .... nei limiti del 50% della superficie di vendita in quanto l'attività prevalente deve rimanere quella della vendita dei propri prodotti .... per il resto con SCIA DI VICINATO può venderne altri senza fare cambio di destinazione".

MA... se sta già vendendo, cosa deve fare il Comune?
qual è la norma che dice che se fa SCIA vicinato per vendere altre marche non di propria produzione  (penso quindi con limite di superficie del 50%) non deve fare cambio di destinazione in commerciale?
dovrà presentare qualcosa che comprovi che fa produzione e vendita propri prodotti nel resto della superficie? (dato che non ha mai presentato nulla all'ufficio Commercio ed è attiva da molti anni?)

GRAZIE MILLE

riferimento id:40695

Data: 2017-06-20 15:10:14

Re:vendita propri prodotti

Il d.lgs. 114/98 NON SI APPLICA ad ARTIGIANI e INDUSTRIE [i]per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio[/i].

Queste attività sono LIBERE.

Qualora invece la ditta avvi un'attività COMMERCIALE allora deve presentare SCIA per vicinato.

Il tema della destinazione d'uso è normato dalle NTA del PGT.
Di solito tali norme prevedono una superficie minima destinabile a commercio senza cambio di destinazione d'uso, pertanto in tale ipotesi l'attività è assentibile anche in assenza della classica destinazione d'uso commerciale.

Sta a chi fa vigilanza e controllo verificare il rispetto delle superfici di vendita dichiarate e la natura dei prodotti venduti.

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Data: 2017-06-21 14:01:25

Re:vendita propri prodotti

Ma "nei limiti del 50% della superficie di vendita in quanto l'attività prevalente deve rimanere quella della vendita dei propri prodotti " dove è scritto?


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Data: 2021-01-26 10:59:27

Re:vendita propri prodotti

Ma "nei limiti del 50% della superficie di vendita in quanto l'attivit?  prevalente deve rimanere quella della vendita dei propri prodotti " dove ? scritto?

riferimento id:40695

Data: 2021-01-26 11:33:20

Re:vendita propri prodotti

Ai tempi del post (2017) era vigente nel D.P.R. 380/2001 il seguente articolo.

Art. 23-ter. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
...
[i]2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unit?  immobiliare ? quella prevalente in termini di superficie utile.[/i]

TUTTAVIA questo comma ? stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. m), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 come segue:

[i]2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unit? immobiliare ? quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.[/i]

INFINE l'art. 51 della L.R. 12/2005 dispone che:
[i]1. Costituisce destinazione d'uso urbanistica di un'area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione. Ferma restando, per i profili edilizi, la destinazione d'uso prevalente ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 2, del D.P.R. 380/2001, ? principale la destinazione d'uso qualificante l'area; ? complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonch? le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed ? sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.[/i]

Quindi in sintesi la verifica va fatta con l'UTC comunale.

riferimento id:40695

Data: 2021-01-26 12:18:51

Re:vendita propri prodotti

SCUSA... stavi forse rispondendo ad un altro quesito?

riferimento id:40695

Data: 2021-01-27 16:38:50

Re:vendita propri prodotti

No.

[quote]Ma "nei limiti del 50% della superficie di vendita in quanto l'attivit?  prevalente deve rimanere quella della vendita dei propri prodotti " dove è scritto?
[/quote]

La risposta ? nel vecchio comma 2: La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita'  immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.

riferimento id:40695

Data: 2021-01-28 11:14:22

Re:vendita propri prodotti

Nei locali adiacenti la produzione, può vendere altre marche non di sua produzione? entro un limite? e questo limite in che norma è contenuto?

riferimento id:40695

Data: 2021-01-28 15:58:32

Re:vendita propri prodotti

DISTINGUIAMO gli aspetti:
- COMMERIALE: deve fare SCIA per vicinato per vendere prodotti diversi? S?.
- URBANISTICO: serve il cambio di destinazione d'uso? Dipende dalle norme di PGT.

La previsione del 50% rispondeva al secondo punto.

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