Nel caso di publici trattenimenti con capienza inferiore a 200 persone, va rilasciata licenza di agibilità ex art. 80 TULPS o è sosituita dall'asseverazione del tecnico?
riferimento id:40655
Nel caso di publici trattenimenti con capienza inferiore a 200 persone, va rilasciata licenza di agibilità ex art. 80 TULPS o è sosituita dall'asseverazione del tecnico?
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La nostra posizione, espressa più volte in questo forum, e rafforzata dal Dlgs 222/2016 è nel senso che:
1) spettacoli nelle 24 ore sotto le 200 persone senza dubbio scia
2) spettacoli oltre le 24 ore sotto le 200 persone si può andare in scia (occorre delibera di semplificazione) ma comunque si va in autorizzazione SENZA COMMISSIONE e sola relazione asseverata del tecnico
3) sopra le 200 persone sempre autorizzazione (ma non è detto agibilità art. 80 che riguarda solo le strutture permanenti)
Scusa, solo strutture permanenti? le panche per lo stazionamento del pubblico non richiedono l'intervento della Commissione in caso delle 200 persone?
riferimento id:40655Grazie condivido pienamente la tua risposta. Scusami ma ho un altro dubbio. Le manifestazioni temporanee in luogo all'aperto senza strutture per lo stazionamento del pubblico, nè attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico, per le quali non è previsto l'intervento della CCVLPS,sono soggette a SCIA o a autorizzazione? Finora le avevamo sottoposte a Scia, ma adesso con il Decreto Madia, che fra l'altro non prende in considerazione la casistica, non so se per queste manifestazioni deve essere rilasciata autorizzazione.
riferimento id:40655segnalo la guida alle manifestazioni temporanee realizzata dal gruppo tecnico della regione Friuli Venezia Giulia che cura il portale SUAP IN RETE
[url=https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/MANIFESTAZIONI-TEMPORANEE_2017.pdf]https://suap.regione.fvg.it/portale/export/sites/SUAP/allegati/archivio_file/MANIFESTAZIONI-TEMPORANEE_2017.pdf[/url]
Direi che una manifestazione temporanea all' aperto senza strutture soggette a certificazione Scia, diversamente se con impianti soggetti a certificazione di sicurezza allora Autorizzazione.
riferimento id:40655Posso aggiungere che la TABELLONA A in allegato al d.lgs. n. 222/2016 prevede la completa liberalizzaizone delle [i]attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti[/i]
Resta l'eventuale richiesta di suolo pubblico, l'eventuale impatto acustico (magari è una rassegna di "mimi" che si esibiscono in silenzio), la DGR 149/2015 (questa sconosciuta...) e l'eventuale asseverazione di cui al Titolo IX del DM 19/08/96.
In teoria, però (caso raro visto che non ci sono recinzioni) se fosse attività imprenditoriale la TABELLA non potrebbe far venir meno l'applicabilità dell'abilitazione ex art. 68 TULPS.
Dando retta alla TABELLA, quindi, non si applica nemmeno la SCIA. Magari è il caso di una comunicazione ai sensi del Titolo IX del DM 19/08/96.
Io ho questi 2 casi :
- teatro all'aperto con palco e posizionamento di sedie , meno di 200 persone , termine spettacolo entro le
24.00
- concerto di musica dal vivo all'aperto con palco , meno di 200 persone ma senza sedie, termine spettacolo entro le 24.00
In entrambi i casi ammettiamo SCIA ex art. 68 una volta ottenuta l'autorizz. suolo pubblico e il collaudo del palco .
E' una prassi corretta o vi sono delle criticita' ? (es . le sedie ? )
un contributo di idee sul mio quesito ?
riferimento id:40655Come avrai visto noi suggeriamo la scia SEMPRE sotto le 200 persone:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40770.0