1) E' obbligatorio per l'NCC avere il recapito sul territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione? è obbligato ad avere anche la rimessa in questo Comune? in base a che riferimento di legge?
2) deve essere un locale pubblico/agenzia (con che destinazione uso?) o anche un locale residenziale? e la rimessa può essere privata/residenziale?
3) deve avere la pubblicità (targhetta) del servizio NCC fuori dal locale?
4) in questo locale vi devono essere affissi orario e prezzi? anche qualcos'altro?
5) Chi non l'ha comunicato e non ne è in possesso ricorre a sanzioni o revoca autorizzazione? in base a che riferimento di legge?
si ringrazia
forse può aiutarti leggere questi post [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10537.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10537.0[/url]
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[url=http://www.innovatoripa.it/posts/2016/10/8701/ncc-niente-sede-e-rimessa-nel-comune-iscrizione-albo-anche-fuori-provincia]http://www.innovatoripa.it/posts/2016/10/8701/ncc-niente-sede-e-rimessa-nel-comune-iscrizione-albo-anche-fuori-provincia[/url]
Scusate tanto ma chiedo maggior chiarezza.
Le mie autorizzazioni sono state rilasciate nel 2003 con sede legale (è uguale a sede del vettore??) in altro Comune e rimessa nel Ns Comune. Dal 2008 sede legale e rimessa devono essere nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. COSA POSSO FARE ORA??
L'art.3 dice che l'utenza avanza richiesta presso sede vettore che può non coincidere con la rimessa. Ma l'art. 11 c.4 prevede che le prenotazioni di trasporto vengano effettuate presso rimesse. QUAL'E' QUELLA GIUSTA?
In Ns regolamento in vigore dice che l'autorizzato NCC deve presentare al SUAP atto comprovante di aver attrezzato nel Comune idoneo locali per il recapito del servizio, mentre i veicoli possono essere custoditi in autorimesse esistenti nell'ambito dell'area sovracomunale. E' GIUSTO?
COME DEVE ESSERE IL RECAPITO DEL SERVIZIO (è rimessa? è sede legale? è sede del vettore?)? Il mio regolamento dice che le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere esposte nel veicolo e nel recapito del servizio. QUINDI COME PUO' ESSERE RECAPITO MOBILE?
l'art. 29 DL 207/2008 parla "di sede, di rimessa..." ma ci devono essere tutt'e due o una di queste nel Comune autorizzante?
l'art. 29 c.1 quater nel 2017 E' OPERATIVO?
Chi non ha comunicato rimessa e/o recapito e/o sede legale nel Comune autorizzante e non ne è in possesso ricorre a sanzioni o revoca autorizzazione? in base a che riferimento di legge?
grazie sempre
NCC: le nuove norme non sono prorogate e sono in vigore dal 2017
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40537.0
riuscite anche a rispondere agli altri quesiti?
grazie
A parere mio sarebbe più corretto che la richiesta avvenisse presso la rimessa cioè dove trova posteggio l’auto usata per il servizio ma finché il regolamento è in vigore o finché un giudice non lo dichiara illegittimo si applica. La legge 21/92 rimanda proprio ai regolamenti comunali. Il comune ha una discreta discrezionalità nel redigere il regolamento.
La sentenza citata dal collega è solo una pronuncia di un giudice, nonuna norma, e non tiene conto delle specificazioni della legge di conversione del c.d. milleproroghe:
[i]DL 30 dicembre 2016, n. 244, così come convertito con Legge n. 19/2017 (GU n. 28 febbraio 2017, n. 49)
Art. 9 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Comma 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». [b]Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si
intende prorogata fino al 31 dicembre 2017[/b][/i]
Alla luce di questo, ritengo che tu debba dare seguito al tuo regolamento che resta applicabile perché non esplicitamente contra legem