Premesso che il nostro Comune non ha emesso alcuna ordinanza relativa agli orari di locali di p.s., quale normativa si deve applicare in merito?
Il richiedente, ottenuta la licenza ex artt. 80 e 68 Tulps per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo nel locale X, può iniziare l'attività dal giorno del ritiro della licenza oppure deve presentare ulteriore comunicazione del giorno di apertura del locale? Ed allegare prospetto con orari di apertura e giorno di chiusura?
Grazie per il vostro prezioso aiuto.
Buongiorno, quesito di interesse anche della sottoscritta.
Attendiamo il vostro parere.
Grazie, buon lavoro,
Fulvia
Premesso che il nostro Comune non ha emesso alcuna ordinanza relativa agli orari di locali di p.s., quale normativa si deve applicare in merito?
Il richiedente, ottenuta la licenza ex artt. 80 e 68 Tulps per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo nel locale X, può iniziare l'attività dal giorno del ritiro della licenza oppure deve presentare ulteriore comunicazione del giorno di apertura del locale? Ed allegare prospetto con orari di apertura e giorno di chiusura?
Grazie per il vostro prezioso aiuto.
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1) l'autorizzazione abilita e non occorre ulteriore comunicazione
2) non esiste alcun obbligo di orari se il Comune non ha una propria ordinanza
3) l'interessato dovrà comunque esporre l'orario prescelto
posso citare un TAR Brescia del 2014 - n. 186 - che riguarda proprio l'attività di discoteca e simili
[i]...Anche per questi esercizi, come in generale per ogni attività economica, vale infatti il principio di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1 comma 1-b del DL 24 gennaio 2012 n. 1, il quale dispone l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”;
nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Di conseguenza, i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari (risulta abrogato, per questo aspetto, l’art. 50 comma 7 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti), ma devono individuare altri strumenti di regolazione, tutti strettamente proporzionati al fine perseguito...[/i]
Il comune può intervenire ma solo per eliminare problemi, non per programmare orari in modo del tutto discrezionale