Ma la Commissione collaudo distributori carburanti esiste ancora?
L'art. 58 della L.R.T. 28 la prevede ancora e c'è dentro anche l'ARPAT, ma perché l'ARPAT mi risponde che è stata "sostituita dalla procedura di autocollaudo di cui all'art. 10 del DPR 160/2010 e che per quanto indicato nella "vigente Carta dei Servizi e delle Attività di ARPAT, approvata con DCRT del 30.01.2013" non viene prevista attività di collaudo degli impianti, ma solo i controlli di cui al comma 3 del detto art. 10 del DPR 160/2010?
Il comma 1 let. b) dice che "Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato"; ma la normativa vigente, in questo caso la LRT 28 non lo prevede, prevede l'esercizio provvisorio, ma poi entro 60 giorni va fatto il collaudo.
Come al solito, in mezzo a questo stato di confusione, a chi dobbiamo dare retta?
Vi ringrazio fin da ora per la risposta.
Ma la Commissione collaudo distributori carburanti esiste ancora?
L'art. 58 della L.R.T. 28 la prevede ancora e c'è dentro anche l'ARPAT, ma perché l'ARPAT mi risponde che è stata "sostituita dalla procedura di autocollaudo di cui all'art. 10 del DPR 160/2010 e che per quanto indicato nella "vigente Carta dei Servizi e delle Attività di ARPAT, approvata con DCRT del 30.01.2013" non viene prevista attività di collaudo degli impianti, ma solo i controlli di cui al comma 3 del detto art. 10 del DPR 160/2010?
Il comma 1 let. b) dice che "Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato"; ma la normativa vigente, in questo caso la LRT 28 non lo prevede, prevede l'esercizio provvisorio, ma poi entro 60 giorni va fatto il collaudo.
Come al solito, in mezzo a questo stato di confusione, a chi dobbiamo dare retta?
Vi ringrazio fin da ora per la risposta.
[/quote]
La disciplina SUAP prevale su quella regionale .... da sempre sosteniamo la non applicabilità della LR 28/2005 (quantomeno dall'entrata in vigore del dpr 160/2010).
In ogni caso la questione è ulteriormente confermata con il Dlgs 222/2016 che non prevede procedure di collaudo.