Data: 2017-06-14 10:31:11

legge 94/2009 - pacchetto di sicurezza

un operatore del mercato che effettua la violazione per occupazione in eccedenza di suolo pubblico, ricade nella legge 94/2009 art. 3 comma 16 dove può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di [u]occupazione a fine di commercio[/u], la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni?
nei verbali di accertamento della violazione la norma violata è solamente quella del regolamento vigente sulle aree pubbliche (obblighi e divieti per gli operatori) e nient'altro. grazie

riferimento id:40616

Data: 2017-06-15 17:00:33

Re:legge 94/2009 - pacchetto di sicurezza


un operatore del mercato che effettua la violazione per occupazione in eccedenza di suolo pubblico, ricade nella legge 94/2009 art. 3 comma 16 dove può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di [u]occupazione a fine di commercio[/u], la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni?
nei verbali di accertamento della violazione la norma violata è solamente quella del regolamento vigente sulle aree pubbliche (obblighi e divieti per gli operatori) e nient'altro. grazie
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CONFERMIAMO

APPROFONDIMENTI:
https://polizialocale-mase.blogspot.it/2015/08/la-sanzione-della-chiusura-del-pubblico.html
http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/normativa/circ_l94_2009.pdf

L. 15/07/2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.
Art. 3.
16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

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