Data: 2017-06-14 08:58:20

Ordinanza sindacale divieto di vendita bottiglie di vetro e lattine

Buongiorno,
dovendo predisporre l'ordinanza sindacale in oggetto al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica, oltre che il degrado e l'abbandono di rifiuti in merito ad una manifestazione che si terrà nel Comune, chiedevo quale sanzione applicare in caso di inottemperanza.
Noto infatti che moltissimi Comuni (anche capoluogo di Pv) citano nel preambolo l'art 54 TUEL (intendendo quindi un'ordinanza contingibile e urgente) ma prevedono nel dispositivo una sanzione amministrativa da 25,00 a 500 euro (tipica delle ordinanze ordinarie). Secondo voi è possibile applicare una sanzione amministrativa per un'ordinanza art 54 tuel? Che sanzione proporreste nel caso specifico?
Grazie

riferimento id:40614

Data: 2017-06-15 16:57:40

Re:Ordinanza sindacale divieto di vendita bottiglie di vetro e lattine


Buongiorno,
dovendo predisporre l'ordinanza sindacale in oggetto al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica, oltre che il degrado e l'abbandono di rifiuti in merito ad una manifestazione che si terrà nel Comune, chiedevo quale sanzione applicare in caso di inottemperanza.
Noto infatti che moltissimi Comuni (anche capoluogo di Pv) citano nel preambolo l'art 54 TUEL (intendendo quindi un'ordinanza contingibile e urgente) ma prevedono nel dispositivo una sanzione amministrativa da 25,00 a 500 euro (tipica delle ordinanze ordinarie). Secondo voi è possibile applicare una sanzione amministrativa per un'ordinanza art 54 tuel? Che sanzione proporreste nel caso specifico?
Grazie
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L'art. 54 riformato dal decreto-legge n. 14 del 2017 prevede l'adozione di ordinanze ANCHE non contingibili ed urgenti.
Se l'ordinanza è contingibile ed urgente la sua violazione è penalmente sanzionata dal 6540 c.p.
Negli altri casi trova applicazione l'art. 7 bis della L. 267/2000



****************
[size=18pt][b]D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
[/b][/size]Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale (161) (164) (167)
In vigore dal 22 aprile 2017
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. (166)
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza. (166)
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. (166)
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (163) (166) (169)
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. (165) (168)
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. (166)
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. (166)
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. (166)
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (162) (166)
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. (166)
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. (166)
(161) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(162) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.
(163) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima seri speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».
(164) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(165) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
(166) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 del D.P.R. n. 526 del 1987.
(167) Il testo originario del presente articolo corrispondeva all'art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
(168) Vedi, anche, il D.M. 5 agosto 2008.
(169) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2-septies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45.


Articolo 7-bis Sanzioni amministrative (20) (22)
In vigore dal 29 maggio 2003
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21)
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(20) Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(21) Comma inserito dall'art. 1-quater, comma 5, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2003, n. 116.
(22) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

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