Data: 2017-06-14 06:20:13

APPALTI e partecipazione professionisti: favor nella LEGGE 22 maggio 2017, n.81

[b]LEGGE 22 maggio 2017, n. 81
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi  e  nei  luoghi
del lavoro subordinato. (17G00096)
(GU n.135 del 13-6-2017)[/b]


Art. 12


            Informazioni e accesso agli appalti pubblici
            e ai bandi per l'assegnazione di incarichi
                          e appalti privati

  1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni
appaltanti, la partecipazione dei lavoratori  autonomi  agli  appalti
pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per  l'assegnazione
di incarichi  personali  di  consulenza  o  ricerca,  in  particolare
favorendo il  loro  accesso  alle  informazioni  relative  alle  gare
pubbliche, anche attraverso gli sportelli  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
  2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali  a
valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui  al  presente
capo sono equiparati alle piccole e  medie  imprese.  All'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato.
  3. Al fine di consentire la partecipazione ai  bandi  e  concorrere
all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e'  riconosciuta  ai
soggetti che svolgono attivita' professionale,  a  prescindere  dalla
forma giuridica rivestita, la possibilita':
    a) di costituire reti di esercenti la  professione  e  consentire
agli stessi di partecipare alle reti di imprese,  in  forma  di  reti
miste,  di  cui  all'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  con  accesso  alle  relative
provvidenze in materia;
    b) di costituire consorzi stabili professionali;
    c) di costituire associazioni temporanee  professionali,  secondo
la disciplina prevista dall'articolo 48 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.
  4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si  provvede  senza  nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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