Data: 2017-06-13 16:55:33

incremento spesa appalto modifica cig?

Premetto che dovendo seguire per la prima volta un'appalto, nella fattispecie l'affidamento di un servizio di custodia cani, nel bando di gara è stata prevista la spesa per un determinato n. di cani. Tuttavia il numero medio  preventivato in sede di bando è aumentato per cui occorre incrementare l'impegno di spesa. L'ufficio finanziario comunica che occorre richiedere un nuovo cig piuttosto che mantenere il cig dell'appalto iniziale. E' corretto?

Grazie.

riferimento id:40606

Data: 2017-06-14 06:38:12

Re:incremento spesa appalto modifica cig?


Premetto che dovendo seguire per la prima volta un'appalto, nella fattispecie l'affidamento di un servizio di custodia cani, nel bando di gara è stata prevista la spesa per un determinato n. di cani. Tuttavia il numero medio  preventivato in sede di bando è aumentato per cui occorre incrementare l'impegno di spesa. L'ufficio finanziario comunica che occorre richiedere un nuovo cig piuttosto che mantenere il cig dell'appalto iniziale. E' corretto?

Grazie.
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DIPENDE se siete nel quinto d'obbligo oppure no.
Se operate ai sensi dell'art. 106 comma 12 non serve nuovo CIG
[b]12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.[/b]

Altrimenti occorre:
1) NUOVO CIG
2) NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Approfondimenti:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6391

***************
[b]A39. Cosa si intende con l’espressione “nuovo contratto” e quali sono le conseguenze ai fini dell’acquisizione del codice CIG?[/b]

L’espressione “nuovo contratto” si riferisce:

- ai contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari – ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a) del Codice - per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente;

- ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli articoli 161 e 311 del d.P.R. n. 207/2010.
Per tali contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG .

Nel caso di contratti originati dalle circostanze indicate dall’art. 140 del Codice (fallimento dell’appaltatore, risoluzione per grave inadempimento) per i quali  non si procede all’esperimento di una nuova procedura di gara e le stazioni appaltanti interpellano i concorrenti progressivamente scorrendo la graduatoria per individuare il nuovo aggiudicatario, non occorre richiedere un nuovo codice CIG e si potrà utilizzare ai fini della tracciabilità il CIG già ottenuto, segnalando all’Autorità la variazione dell’aggiudicatario secondo le modalità definite nelle istruzioni operative per l’invio dei dati all’AVCP.
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita

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