Un circolo che effettua somministrazione di alimenti e bevande, affiliato ad associazioni riconosciute a livello nazionale, può avere sede in un locale con destinazione di civile abitazione, dichirando di rispettare i criteri di sorvegliabilità, superamento delle barriere architettoniche, norme in materia iginico sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi, agibilità, o deve chiedere cambio di destinazione d'uso come se fosse un pubblico esercizio?
Grazie
Angela
Comune di Borgo San Lorenzo
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Un circolo che effettua somministrazione di alimenti e bevande, affiliato ad associazioni riconosciute a livello nazionale, può avere sede in un locale con destinazione di civile abitazione, dichirando di rispettare i criteri di sorvegliabilità, superamento delle barriere architettoniche, norme in materia iginico sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi, agibilità, o deve chiedere cambio di destinazione d'uso come se fosse un pubblico esercizio?
Grazie
Angela
Comune di Borgo San Lorenzo
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Brevemente:
ai sensi dell’articolo [color=red]32, comma 4, della legge
383/2000[/color] (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), <<La sede delle
associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica>
la giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia, LE, sez. I,
sentenza 1653/2008) è giunta alla generale conclusione che <<a differenza degli
esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dalla legge 25 pag 2/2
agosto 1991 n. 287, per i circoli privati che intendono aprire punti di ristoro non è
richiesta, alla luce del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, né la conformità alle norme
urbanistiche, né il rispetto della destinazione d'uso dei locali. La ratio che
complessivamente ispira l'intervento di semplificazione, previsto dal citato D.P.R. n. 235
del 2001, risiede infatti nella constatazione che la conformità alle norme urbanistiche è
suffragata dall'attività principale condotta all'interno della più ampia sede del circolo
privato, stante la relazione di accessorietà, e che e il rispetto della destinazione d'uso
edilizia non è richiesta per la sede più ristretta ove si esercita la predetta attività di
somministrazione, trattandosi di esercizio riservato ai soli soci del circolo>>.
la giurisprudenza amministrativa (per tutte, cfr. TAR Puglia , Lecce, sez. I,
sentenza n. 1653/2008; in senso conforme TAR Veneto, sez. III, sentenza n.
1661/2008) ha statuito che <<Vista la meritevolezza delle finalità perseguite da tali
associazioni, il legislatore ha così previsto non solo facilitazioni sul piano fiscale, ma
anche su quello amministrativo, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici,
proprio allo scopo di agevolare l’individuazione delle sedi ove svolgere tali attività. In
questa direzione, le predetti sedi sono allora localizzabili: a) in tutte le parti del territorio
urbano. essendo compatibile con ogni destinazione d’uso urbanistico (ossia quelle
genericamente individuate dagli strumenti urbanistici ai sensi del DM n. 1444/1968); b)
a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa specificamente e
funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire>>.
per ulteriori spunti:
http://www.anvu.it/leggi_recenti/aggiornamento_professionale/polizia_amministrativa/ tripodi_controlli_circoli_privati.htm
http://www.sportello-online.it/docs/pareri/557569-04.pdf
Il Comune di Arezzo ha realizzato una interessante scheda:
http://www.comune.arezzo.it/retecivica/URP/URP.nsf/PESDocumentID/3844DBB6B51464F7C1256F310031ACB8? opendocument&FROM=prrgstrnttvt1
Destinazione urbanistica immobili sede di circoli privati
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9918.new#new