Buon giorno
Anche quest'anno si avvicina il periodo dei saldi estivi.
In questi giorni ( inizio giugno ) in alcuni comuni limitrofi due centri commerciali si è svolta una capillare campagna pubblicitaria mediante volantinaggio in cassetta postale .
Il volantino pubblicitario è composto da tagliandi staccabili che pubblicizzano sconti dal 20% al 50% su vari modelli di calzature.
Lo sconto verrà praticato sulle calzature oggetto della promozione presentando alla cassa il relativo tagliando . La promozione si protrarrà fino al 30 giugno.
Tale modalità di promozione non tenta di aggirare il divieto previsto dall'art 116 della legge regionale 6/2010 ?
Mi è sfuggita qualche deroga regionale ?
In attesa di Vs parere
Ringrazio e saluto Cordialmente
La L.R. 9/2017, entrata in vigore lo scorso 14 aprile, ha parzialmente modificato l'art. 116 c. 2 della L.R. 6/2010, il cui testo aggiornato dice: [i]Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 115, comma 1, [b]non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti[/b].[/i]
Pertanto se si tratta di una vendita promozionale (fatte [i]al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita[/i]) allora vige il divieto.