una tabaccheria ha presentato richiesta di autorizzazione alla chiusura con sostituzione del servizio da parte di altra tabaccheria, per l'esecuzione di alcuni lavori non meglio specificati. tale richiesta è indirizzata al comune e all'agenzia delle dogane e monopoli. Come si dovrebbe procedere in tale caso? Con apposito nulla osta scritto? Va sentita l'agenzia delle dogane preliminarmente?
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una tabaccheria ha presentato richiesta di autorizzazione alla chiusura con sostituzione del servizio da parte di altra tabaccheria, per l'esecuzione di alcuni lavori non meglio specificati. tale richiesta è indirizzata al comune e all'agenzia delle dogane e monopoli. Come si dovrebbe procedere in tale caso? Con apposito nulla osta scritto? Va sentita l'agenzia delle dogane preliminarmente?
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A differenza che negli altri settori dover l'orario e i giorni di apertura sono liberalizzati, nel MONOPOLI (ed anche nelle Farmacie) esiste un OBBLIGO DI SERVIZIO AL PUBBLICO.
Pertanto eventuali chiusure straordinarie (ferie, lavori ecc...) devono essere autorizzate per evitare l'eventuale decadenza/revoca.
Ecco i modelli (ma va bene qualsiasi istanza)
http://www.assotabaccai.it/?page_id=17
L'autorizzazione è del COMUNE che la rilascia previo parere vincolante dell'Agenzia delle Dogane.
[b]L. 08/08/1977, n. 556[/b]
Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla L. 14 novembre 1967, n. 1095.
Art. 19. Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentito l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale (7).
Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.
(7) Comma così modificato dall'art. 18, L. 29 gennaio 1986, n. 25.