Affittacamere, B&B e locazioni turistiche DEVONO fare comunicazione 109 TULPS
[color=red][b]Cassazione con sent. 23308 dell'11 maggio 2017 [/b][/color]
La Cassazione prende posizione netta sull'applicabilità del 109 TULPS a tutte le attività ricettive, anche "NON CONVENZIONALI" (allusione alle locazioni turistiche, B&B ed altre attività anche non professionali).
COMMENTO
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/05/23/punibile-il-gestore-del-bed-and-breakfast-che-non-comunica-le-generalita-degli-ospiti
[color=red][b]Il passaggio fondamentale della sentenza:[/b][/color]
Per contro, in modo del tutto corretto il Tribunale ha rilevato che la norma
precettiva non autorizza alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e
sul numero di camere dell'alloggio che offre ospitalità, perché assoggetta i
proprietari o gestori di alberghi, ma anche di tutte le altre strutture ricettive, senza
distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, al rispetto dell'obbligo di
comunicazione delle generalità dei clienti entro il termine di ventiquattrore,
adempimento che nel caso di specie non è stato del tutto effettuato.
Sentenza completa:
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170511/snpen@s10@a2017@n23308@tS.clean.pdf
In pratica questa sentenza "avalla" l'interpretazione estensiva adottata da tempo dal ministero interno circa l'assoggettabilità alla disciplina del 109 tulps (e quindi al sistema Alloggiati Web) anche per chi gestisce appartamenti privati (di nome non classif. come "strutture ricettive" e comunque a prescindere da eventuali classificazioni in tal senso da parte di leggi regionali).
riferimento id:40569[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».