La Cassazione con sentenza 23308 dell'11/5/2017 ha disposto che tutte le strutture ricettive, senza distinzione di sorta (quindi sia professionali che non professionali) devono trasmettere la comunicazione all'autorità PS per le persone alloggiate. Quindi, anche le locazioni turistiche, gli affittacamere, cav ecc. professionali e non professionali devono farlo, pena l'ammenda prevista dall'art.109 Tulps?
Sono rimasta perplessa perché mi era parso che recentemente vi fossero state considerazioni un pochino diverse al riguardo.
Grazie e buon fine settimana a tutti.
La Cassazione con sentenza 23308 dell'11/5/2017 ha disposto che tutte le strutture ricettive, senza distinzione di sorta (quindi sia professionali che non professionali) devono trasmettere la comunicazione all'autorità PS per le persone alloggiate. Quindi, anche le locazioni turistiche, gli affittacamere, cav ecc. professionali e non professionali devono farlo, pena l'ammenda prevista dall'art.109 Tulps?
Sono rimasta perplessa perché mi era parso che recentemente vi fossero state considerazioni un pochino diverse al riguardo.
Grazie e buon fine settimana a tutti.
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La sentenza è chiara anche se, trattandosi di ambito penale, ha interpretato estensivamente una norma sanzionatoria .... il che lascia perplessi.
Per approfondimenti:
[b]Affittacamere, B&B e locazioni turistiche DEVONO fare comunicazione 109 TULPS
Cassazione con sent. 23308 dell'11 maggio 2017
http://buff.ly/2spk6Ku[/b]
Concordo. Allo stato dei fatti quindi cosa deve fare un B&B, affittacamere o locazione turistica non professionale ? Nel dubbio è meglio che faccia la comunicazione? E la P.M., laddove accerti l'omessa comunicazione da parte di una delle suddette figure, deve procedere con CNR ?
??? :-\
Concordo. Allo stato dei fatti quindi cosa deve fare un B&B, affittacamere o locazione turistica non professionale ? Nel dubbio è meglio che faccia la comunicazione? E la P.M., laddove accerti l'omessa comunicazione da parte di una delle suddette figure, deve procedere con CNR ?
??? :-\
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Il problema non è tanto la SCIA ma la registrazione.
In sintesi (vale per la Toscana):
[b]SCIA:[/b]
B&B professionale
B&B non professionale
Affittacamere professionale
Affittacamere non professionale
[b]REGISTRAZIONE ART. 109:[/b]
B&B professionale
B&B non professionale
Affittacamere professionale
Affittacamere non professionale
Locazione turistica professionale
Locazione turistica non professionale
Chiarissimo!
Di conseguenza, oggi una mancata registrazione da parte di un locatore turistico non professionale comporta la cnr alla competente Autorità Giudiziaria... ok?
grazie 1000!!!
[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».