In base all'art. 8, comma 7 L.R. 28/2004 e ss. mm. l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio della stessa estetista, purché i locali rispondano ai requisiti previsti dal reg. comunale.
Il reg. comunale prevede per l'esercizio dell'attività "la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e/o commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell’esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l’attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa", quindi mi pare che in pratica rimandi anche per queste ultime ai requisiti minimi di cui al reg. regionale 47/R.
Se i locali presso il domicilio dell'estetista avessero tutti i requisiti richiesti dalla normativa regionale, la destinazione d'uso di detti locali potrebbe rimanere come civile abitazione, anche se vi fosse avviata stabilmente un'attività di estetica ?
Grazie tante per l'aiuto, saluti
Il Regolamento adottato dal Comune non menziona espressamente tra i requisiti richiesti quello della destinazione dei locali ad uso artigianale o commerciale bisognerebbe fare riferimento al regolamento edilizio e verificare se all’unità immobiliare adibita ad esercizio dell’attività di estetista si possa applicare il criterio della “prevalenza in termini di superficie utile” visto che in materia di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile costituendo mutamento rilevante della destinazione d’uso un utilizzo dell’unità immobiliare diverso da quello originario e soltanto tale circostanza comporta l’assegnazione della stessa ad una diversa categoria funzionale.
riferimento id:40557
In base all'art. 8, comma 7 L.R. 28/2004 e ss. mm. l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio della stessa estetista, purché i locali rispondano ai requisiti previsti dal reg. comunale.
Il reg. comunale prevede per l'esercizio dell'attività "la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e/o commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell’esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l’attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa", quindi mi pare che in pratica rimandi anche per queste ultime ai requisiti minimi di cui al reg. regionale 47/R.
Se i locali presso il domicilio dell'estetista avessero tutti i requisiti richiesti dalla normativa regionale, la destinazione d'uso di detti locali potrebbe rimanere come civile abitazione, anche se vi fosse avviata stabilmente un'attività di estetica ?
Grazie tante per l'aiuto, saluti
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Confermo quanto detto da Michela.
Aggiugno che laddove la norma in materia di acconciatore ed estetista ammette l'esercizio presso il DOMICILIO dell'esercente ne consente l'uso in civile abitazione quale REGOLA.
Per cui eventuali limitazioni comunali (nei regolamenti specifici o in quelli edilizi) sono norme eccezionali da interpretare restrittivamente e che possono vietare SOLO SE l'uso del domicilio per l'attività ne altera significativamente l'originaria destinazione.
Oggi diciamo che il divieto vale solo se l'utilizzo a fini produttivi riguarda oltre il 50% della superficie utile lorda complessiva.
Attività di estetista e di acconciatore: la disciplina normativa (12/12/2019)
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[b]SEDE[/b]: CESCOT - via Stoppiani, 6/8 - Arezzo - Piano terra
[b]DATA/ORARIO[/b]: 12 dicembre 2019 ore 9:30-13:30
[b]Programma e scheda di iscrizione nella brochure[/b]
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