Magari può interessare anche a qualcun altro.
Non esistendo sul portale regionale il relativo procedimento per l'avvio attività, credo sia corretto accettare la presentaizone della scia tramite pec.
A parere mio se il comune ha sancito l'obbligo del portale la SCIA deve essere scansionata e allegata nella pratica del portale. L'upload di modulistica o documentaizone è sempre possibile. La scelta della dell'attività nell'albero delle attività può ricadere nei casi residuali: attività non acora elencate (o simili)
Per il resto mi sembra che la DGR prenda atto di una situazione giuridica già esistente. Ho dei dubbi che una DGR, senza un mandato specifico, possa rendere applicabili le disposizioni di legge.
La LR demandava già in modo esplicito alla normativa statale che, nel caso dei marina resirt, reca già le disposizioni di dettaglio sui requisiti delle strutture. Con DM 03/10/2014 e DM 06/07/2016 sono individuati i [i]requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta[/i].
Caso diverso per i conhotel.In questo caso la regione ha avuto fretta.
[i]D.L. 12/09/2014, n. 133
Art. 31 Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri
1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, [...] sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico...
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera...
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto [b]dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[/b]...[/i]