Buonasera,
ho letto la sua risposta sull'argomento in oggetto ( vedi link)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3077.0;prev_next=prev#new
e considerato sono interessato all'argomento ho cercato informazioni su come procedere ed essere nella legalità.
Sono incappato in questa comunicazione della regione piemonte ( regione di mia residenza) che precisa tutt'altra cosa da quella da Lei dichiarata nella risposta data nel Forum.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/29/siste/index.htm
( vedasi paragrafo SANITA')
Mi piacerebbe conoscere un suo commento e una sua interpretazione im merito alla circolare sopra indicata della regione Piemonte.
Grazie
Maurizio
Lascio il commento a Simone ;).
Mi inserisco solo per aggiungere che ora anche in Lombardia è stata presa una posizione simile a quella della regione Piemonte, solo che attraverso lo strumento della l.r.
[i]Ogni attività che comporti prestazioni, [b]trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti[/b], finalizzate al benessere fisico , al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bionaturali) [b]è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990[/b] sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi.[/i]
Se vuoi trovi i commenti sul forum qui [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3855.msg8682#msg8682]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3855.msg8682#msg8682[/url]
Ciao, nel confermare la mia precedente risposta sottolineo come la normativa in materia di estetica disciplina appunto le attività volte al miglioramento estetico delle persone.
Il massaggio in quanto tale è una operazione svolta sul corpo umano (manualmente o con macchinari) che può avere varie finalità:
1) medico-terapeutiche
2) estetiche
3) sessuali
4) rilassanti
Se il massaggio è per finalità mediche potrà essere svolto da strutture sanitarie (soggette ad autorizzazione) o da medici (singoli o associati) o da soggetti che svolgono forme di medicina alternativa (non convenzionale).
Se il massaggio ha finalità estetiche occorreranno i relativi requisiti professionali.
Se il massaggio ha finalità sessuali allora siamo nel campo della prostituzione. Come tale in generale non riconosciuta dal diritto positivo nazionale.
Se il massaggio ha finalità rilassante può essere svolto liberamente senza particolari requisiti e titoli.
Associare biunivocamente il massaggio all'attività estetica è a mio avviso non corretto.
Vera l'osservazione della nota della Regione Piemonte quando sottolinea come molte attività nate nel settore, forse, svolgono impropriamente attività di estetica sotto forma di attività di massaggio rilassante. Ma questo è un problema di vigilanza.
È esercizio abusivo della professione fare massaggi non meramente distensivi a pagamento
Cass. Pen., Sez. VI, 21 dicembre 2015, n. 50063
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31293.0
Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0
Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 138831 del 18/5/2016
[img width=300 height=93]http://www.associazionevedanta.it/images/tuina.jpg[/img]
[b]Illegittimo sequestro e sanzione[/b]
Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.
http://buff.ly/2bVU8ac