Buongiorno, un'impresa è iscritta in CCIAA (dal 2010) con attività prevalente "commercio al dettaglio di generi alimentari" e inoltre svolge (sempre dalla stessa data), in una unità locale, l'attività di "produzione di prodotti di panetteria". Il socio addetto alla lavorazione del pane e nominato Responsabile dell'attività produttiva deve recedere dalla società, dovrei quindi nominare un altro socio che occupandosi dell'attività di panetteria (anch'esso dal 2010) sostituisca il socio che recede. In base alla L.R. 6//05/2011 n. 18 art. 3 comma 3 lettera d. posso nominare il nuovo responsabile dell'attività produttiva senza fargli alcuna formazione (quindi nessun corso) limitandomi solo a mettere in scadenza fra 5 anni il corso di aggiornamento di 20 ore. Grazie
riferimento id:40538La questione non è agevole.
L'art. 6 comma 4 della LR dispone: [i]I responsabili dell’attività produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attività di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla definizione dei corsi; il percorso formativo è ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2[/i]
Nell'potesi che descrivi i soggetti indicati vantano meno di 3 anni e (forse) più di 1 anno di esperienza alla data del vigore (28/05/2011).
D'altra parte, però, potrei dire che al momento della disegnazione del nuovo RT, questo può vantare un'esperienza lavorativa maggiore di 3 anni e quindi ricadere nell'ipotesi che descrivi (art. 3, comma 3): [i]Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 2 il responsabile dell’attività produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti...[/i]
In sintesi, si può affermare che il nuovo RT è svincolato dalla disposizione transitoria di cui all'art. 6, comma 4 che pare riferirsi ai RRTT tali alla data di entrata in vigore della LR.
Per contro, l'art. 3, comma 5 detta in modo chiaro l'obbligo della formazione/aggiornamento da effettuare ogni 5 anni.
Vedi anche qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34175.0