Data: 2017-06-08 08:21:09

NCC: le nuove norme non sono prorogate e sono in vigore dal 2017

[size=18pt][b]NCC: le nuove norme non sono prorogate e sono in vigore dal 2017[/b][/size]

[color=red][b]Cass. Civ., Sez. II, 19 maggio 2017, n. 12679[/b][/color]

[b]COMMENTO[/b]: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000177145

[b]SENTENZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170519/snciv@s20@a2017@n12679@tS.clean.pdf

*****************
[color=red][b]La Cassazione affronta il tema della PROROGA delle disposizioni:[/b][/color]
l ricorrente sostiene che le disposizioni di cui all'art. 11
della legge n. 21 del 1992, come modificate dall'[b]art. 29-quater del
decreto-legge n. 207 del 2008[/b], non sarebbero mai entrate in vigore
per effetto del differimento del termine di cui al [b]decreto-legge n. 5
del 2009[/b].
Le richiamate disposizioni di proroga del detto termine~
come già ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n.
7516 del 2012), hanno una formulazione ben diversa dal richiamato
art. 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, pur evocando la stessa
esigenza di "ridefinizione" della disciplina recata dalla legge n. 21 del
1992, unitamente alla necessità di "disposizioni attuative" e di
elaborazione di "indirizzi generali" per l'attività di programmazione e
di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni,
dei titoli autorizzativi. Alcune delle norme contenute nelle legge
quadro statale, così come modificata, del resto, sono
immediatamente precettive, in quanto conformano direttamente
l'attività di noleggio con conducente, dettando prescrizioni precise e
dettagliate che non necessitano di attuazione alcuna (art. 3, comma
3; art. 8 comma 3; art. art. 11, comma 4; art. 5-bis).
D'altra parte, le disposizioni recate dall'art. 2, comma 3, del
decreto-legge n. 40 del 2010 [Ai fini della rideterminazione dei
principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di
assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito
nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di centoventi
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto
(termine, questo, poi spostato al 31 dicembre 2010 e di anno in anno
sino al 31 dicembre 2016), urgenti disposizioni attuative, tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del
servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai
principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto
decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di
programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio,
da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi), evidenziano che le
modifiche apportate alla legge quadro n. 21 del 1992 hanno inteso
"regolare" il settore, esercitando la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" (art. 117, comma
2, lett. e, Cost.).
[b]In sostanza, nel mentre con l'art. 7-bis del decreto-legge n. 5
del 2009 veniva disposta la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29,
comma 1 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, con
l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, non viene presa
in considerazione la detta efficacia[/b], ma viene posto unicamente un
nuovo termine per l'adozione di un decreto ministeriale volto a
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del
servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai
principi ordinamentali che regolano la materia, senza alcuna
rinnovata sospensione della efficacia delle disposizioni di cui al
decreto-legge n. 207 del 2008.
Né potrebbe ritenersi che il mero rinvio ad un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, ancorché previa intesa con la Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possa
avere l'effetto di impedire l'efficacia di una disciplina inserita nella
legge quadro per il trasporto, dotata, peraltro, di una idoneità
prescrittiva del tutto indubbia.

riferimento id:40537

Data: 2017-06-08 08:23:23

Re:NCC: le nuove norme non sono prorogate e sono in vigore dal 2017

[size=18pt]Noleggio Con Conducente, molte proroghe e molti dubbi – 16° proroga[/size]

Aggiornamento annuale dell'elenco delle proroghe per l’applicazione delle disposizioni in materia di Noleggio Con Conducente (NCC) di cui all’art. 29, comma 1-quater del DL n. 207/2008.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38122.0

riferimento id:40537
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it