Data: 2017-06-08 06:09:55

Riforma del PUBBLICO IMPIEGO - Dlgs 74-75 del maggio 2017

[b][size=18pt]Riforma del PUBBLICO IMPIEGO - Dlgs 74-75 del 25 maggio 2017[/size][/b]

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Data: 2017-06-08 06:10:15

Re:Riforma del PUBBLICO IMPIEGO - Dlgs 74-75 del maggio 2017


DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74
Modifiche  al  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  in
attuazione dell'articolo 17, comma  1,  lettera  r),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. (17G00088)
(GU n.130 del 7-6-2017)
  Vigente al: 22-6-2017 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera  r),  della  legge  7  agosto
2015,  n.  124,  recante  deleghe  al  Governo  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  Unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
  Acquisiti  i  pareri  della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2017;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                150

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2  le  parole:  «secondo  modalita'  conformi  alle
direttive impartite dalla Commissione di cui  all'articolo  13»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  le  modalita'  indicate  nel
presente Titolo e gli  indirizzi  impartiti  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114»;
    b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed  alla  performance»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  componenti  del  trattamento
retributivo  legati  alla  performance  e  rileva  ai  fini  del
riconoscimento delle progressioni  economiche,  dell'attribuzione  di
incarichi di responsabilita' al personale, nonche'  del  conferimento
degli incarichi dirigenziali.»;
    c)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  La
valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito  del  sistema  di
misurazione  e  valutazione  della  performance,  rileva  ai  fini
dell'accertamento  della  responsabilita'  dirigenziale  e  ai  fini
dell'irrogazione  del  licenziamento    disciplinare    ai    sensi
dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto.».
                              Art. 2

                      Modifiche all'articolo 4
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, tenendo conto anche  dei  risultati  conseguiti  nell'anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla
performance di cui all'articolo 10»;
    b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite
le seguenti: «di controllo interni ed».
                              Art. 3

                      Modifiche all'articolo 5
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Gli  obiettivi
si articolano in:
      a) obiettivi generali, che identificano,  in  coerenza  con  le
priorita'  delle  politiche  pubbliche  nazionali  nel  quadro  del
programma di Governo e  con  gli  eventuali  indirizzi  adottati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita'  strategiche
delle pubbliche amministrazioni in  relazione  alle  attivita'  e  ai
servizi erogati, anche tenendo conto del comparto  di  contrattazione
di appartenenza e in relazione anche al livello e alla  qualita'  dei
servizi da garantire ai cittadini;
      b)  obiettivi  specifici  di  ogni  pubblica  amministrazione,
individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nel
Piano della performance di cui all'articolo 10.»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Gli  obiettivi  di
cui al comma 01, lettera a),  sono  determinati  con  apposite  linee
guida adottate su base  triennale  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di  cui
al primo periodo e' adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131.
Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b),  sono  programmati,  in
coerenza con gli obiettivi generali, su base  triennale  e  definiti,
prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a
loro volta consultano i  dirigenti  o  i  responsabili  delle  unita'
organizzative. Gli  obiettivi  sono  definiti  in  coerenza  con  gli
obiettivi di bilancio indicati nei  documenti  programmatici  di  cui
alla legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  di  cui  alla  normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e
il loro conseguimento costituisce condizione per  l'erogazione  degli
incentivi  previsti  dalla  contrattazione  integrativa.  Nelle  more
dell'adozione delle linee guida  di  determinazione  degli  obiettivi
generali, ogni  pubblica  amministrazione  programma  e  definisce  i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del  Piano
di cui all'articolo  10,  salvo  procedere  successivamente  al  loro
aggiornamento.»;
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso  di
gestione associata di funzioni da parte degli enti  locali,  su  base
volontaria  ovvero  obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  14  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici  relativi
all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.
  1-ter. Nel  caso  di  differimento  del  termine  di  adozione  del
bilancio  di  previsione  degli  enti  territoriali,  devono  essere
comunque definiti obiettivi specifici per consentire  la  continuita'
dell'azione amministrativa.».
                              Art. 4

                      Modifiche all'articolo 6
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  le  parole  «Gli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo,  con  il  supporto  dei  dirigenti»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  Organismi  indipendenti  di
valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo
strategico e di gestione presenti nell'amministrazione» e  le  parole
da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del comma sono  sostituite
dalle seguenti: «programmati durante  il  periodo  di  riferimento  e
segnalano la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi  in
corso di esercizio all'organo di  indirizzo  politico-amministrativo,
anche in relazione al verificarsi di  eventi  imprevedibili  tali  da
alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione
dell'amministrazione.    Le    variazioni,    verificatesi    durante
l'esercizio, degli obiettivi e  degli  indicatori  della  performance
organizzativa e  individuale  sono  inserite  nella  relazione  sulla
performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione  di
cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).»;
    b) il comma 2 e' abrogato.
                              Art. 5

                      Modifiche all'articolo 7
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole:  «,  con  apposito  provvedimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente,  previo  parere
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,»;
    b)  al  comma  2  le  lettere  b)  e  c)  sono  sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  «b)  dai  dirigenti  di  ciascuna
amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
      c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in  rapporto  alla
qualita' dei servizi  resi  dall'amministrazione,  partecipando  alla
valutazione  della  performance  organizzativa  dell'amministrazione,
secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»;
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, di cui al  comma  1,  e'
adottato in coerenza con gli  indirizzi  impartiti  dal  Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in  esso
sono previste, altresi', le procedure di  conciliazione,  a  garanzia
dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione  e
valutazione  della  performance  e  le  modalita'  di  raccordo  e
integrazione con i  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio.».
                              Art. 6

                      Modifiche all'articolo 8
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
l'attuazione di politiche e il conseguimento di  obiettivi  collegati
ai bisogni e alle esigenze della collettivita';»;
    b)  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Le
valutazioni della performance organizzativa  sono  predisposte  sulla
base di appositi modelli definiti  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione  svolte
da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e  degli  esiti  del
confronto tra i soggetti appartenenti  alla  rete  nazionale  per  la
valutazione  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  al  decreto
emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge  n.  90  del
2014, con particolare riguardo all'ambito di cui alla lettera g)  del
comma 1.».
                              Art. 7

                      Modifiche all'articolo 9
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilita'»  sono  inserite
le seguenti: «, secondo le modalita'  indicate  nel  sistema  di  cui
all'articolo 7,»;
    b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  ai  quali  e'  attribuito  un  peso  prevalente  nella
valutazione complessiva»;
    c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' ai comportamenti organizzativi  richiesti  per  il
piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate»;
    d)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  La
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti
titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' collegata  altresi'  al
raggiungimento degli obiettivi individuati nella  direttiva  generale
per  l'azione  amministrativa  e  la  gestione  e  nel  Piano  della
performance, nonche'  di  quelli  specifici  definiti  nel  contratto
individuale.».
                              Art. 8

                      Modifiche all'articolo 10
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole:  «,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 15, comma 2, lettera  d),  redigono  annualmente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «redigono  e  pubblicano  sul  sito
istituzionale ogni anno»;
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo  della  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi  strategici  ed
operativi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  Piano  della
performance,  documento  programmatico  triennale,  che  e'  definito
dall'organo di indirizzo  politico-amministrativo  in  collaborazione
con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi  impartiti
dal Dipartimento della funzione pubblica ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici  ed
operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),»;
    c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da  adottare
entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla  performance"»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione  annuale
sulla  performance,  che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di  valutazione  ai
sensi dell'articolo 14 e»;
    d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti
locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo  169,  comma
3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  Relazione
sulla performance  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
unificata al rendiconto della gestione di cui  all'articolo  227  del
citato decreto legislativo.
  1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e'
predisposto a seguito della presentazione alle Camere  del  documento
di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Piano delle performance e'  adottato  non  oltre  il
termine di cui al comma 1,  lettera  a),  in  coerenza  con  le  note
integrative al bilancio di previsione di cui  all'articolo  21  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio, di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
    e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nei
casi in cui la mancata adozione del Piano  o  della  Relazione  sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo  di  indirizzo
di cui  all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),  l'erogazione  dei
trattamenti e delle premialita' di cui al  Titolo  III  e'  fonte  di
responsabilita' amministrativa del titolare  dell'organo  che  ne  ha
dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del  Piano,
ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica
tempestivamente le  ragioni  del  mancato  rispetto  dei  termini  al
Dipartimento della funzione pubblica.».
                              Art. 9

                      Modifiche all'articolo 12
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo  n.  150  del
2009, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il Dipartimento
della  funzione  pubblica  titolare  delle  funzioni  di  promozione,
indirizzo e  coordinamento,  esercitate  secondo  le  previsioni  del
decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10,  del
decreto-legge n. 90 del 2014;».
                              Art. 10

                      Modifiche all'articolo 13
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita'  nazionale
anticorruzione»;
    b) le parole: «la Commissione»  e  «della  Commissione»,  ovunque
ricorrono,  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:
«l'Autorita'» e «dell'Autorita'»;
    c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2,
lettera f), della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'  istituita  la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione",  che»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  Commissione  istituita  in
attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4  marzo
2009, n. 15, e ridenominata  Autorita'  nazionale  anticorruzione  ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e
dell'articolo 19 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,»  e  le
parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e  sovrintendere
all'esercizio  indipendente  delle  funzioni  di  valutazione,  di
garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la
comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma  di
Governo sull'attivita' svolta» sono soppresse;
    d) al comma 2, la parola «5,» e' soppressa;
    e) al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «,  di  management  e
misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione  del
personale» sono soppresse;
    f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  secondo  e  terzo  periodo,  le  parole  «e  determina,
altresi', i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite
massimo  di  30  unita'.  Alla  copertura  dei  posti  si  provvede
esclusivamente  mediante  personale  di  altre  amministrazioni  in
posizione di comando o fuori ruolo, cui  si  applica  l'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  o  mediante  personale
con contratto a tempo determinato» sono soppresse;
      2) al quarto periodo, le  parole  «della  misurazione  e  della
valutazione della performance e» sono soppresse;
      3) il quinto periodo e' soppresso;
    g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10,  comma  8,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
      2) le lettere m) e p) sono soppresse;
    h) il comma 12 e' sostituito dal seguente:  «12.  Il  sistema  di
valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e  degli
enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31  dicembre
2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario  e  della  ricerca  (ANVUR)  nel  rispetto  del
presente decreto.».
                              Art. 11

                      Modifiche all'articolo 14
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione
e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis.  L'Organismo
indipendente di  valutazione  della  performance  e'  costituito,  di
norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento  della
funzione pubblica  definisce  i  criteri  sulla  base  dei  quali  le
amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
  2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi  in
cui sono istituiti Organismi in forma associata  tra  piu'  pubbliche
amministrazioni.»;
    c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,  anche  formulando  proposte  e  raccomandazioni  ai  vertici
amministrativi»;
      2) alla lettera b) le parole «, all'Ispettorato per la funzione
pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»;
      3) alla lettera c),  dopo  le  parole  «all'articolo  10»  sono
inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa  sia  redatta  in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione  ai  cittadini  e
agli altri utenti finali»;
      4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e  valutazione»
sono  inserite  le  seguenti:  «con  particolare  riferimento  alla
significativa differenziazione dei giudizi  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, lettera d)»;
      5)  alla  lettera  f)  le  parole  «dalla  Commissione  di  cui
all'articolo 13» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  Dipartimento
della funzione pubblica sulla base  del  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»;
      6) dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Gli
Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui  al
comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione
sulla  performance,  tenendo  conto  anche  delle  risultanze  delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini  o  degli
altri utenti finali per le attivita' e i  servizi  rivolti,  nonche',
ove presenti, dei risultati  prodotti  dalle  indagini  svolte  dalle
agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai  soggetti
appartenenti  alla  rete  nazionale  per  la  valutazione  delle
amministrazioni pubbliche, di cui al decreto  emanato  in  attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle
elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,  secondo  le  modalita'
indicate nel sistema di cui all'articolo 7.
  4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo
indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti  e  documenti
in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento  dei  propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di  protezione  dei
dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.  L'Organismo
ha  altresi'  accesso  diretto  a  tutti  i  sistemi  informativi
dell'amministrazione,  ivi  incluso  il  sistema  di  controllo  di
gestione,  e  puo'  accedere  a  tutti  i  luoghi  all'interno
dell'amministrazione, al fine di  svolgere  le  verifiche  necessarie
all'espletamento delle  proprie  funzioni,  potendo  agire  anche  in
collaborazione  con  gli  organismi  di  controllo  di  regolarita'
amministrativa  e  contabile  dell'amministrazione.  Nel  caso  di
riscontro  di  gravi  irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di
valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione  agli  organi
competenti.»;
    d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite  le
seguenti: «tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o».
  2. Dopo  l'articolo  14  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  14-bis
(Elenco, durata e requisiti  dei  componenti  degli  OIV).  -  1.  Il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  tiene  e  aggiorna  l'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
  2.  La  nomina  dell'organismo  indipendente  di  valutazione  e'
effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra  gli
iscritti all'elenco di cui al comma  1,  previa  procedura  selettiva
pubblica.
  3.  La  durata  dell'incarico  di  componente  dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di  tre  anni,  rinnovabile  una  sola
volta presso la stessa amministrazione,  previa  procedura  selettiva
pubblica.
  4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione avviene sulla base di  criteri  selettivi
che  favoriscono  il  merito  e  le  conoscenze  specialistiche,  nel
rispetto  di  requisiti  generali,  di  integrita'  e  di  competenza
individuati ai sensi del comma 1.
  5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli  obblighi
di aggiornamento professionale e formazione continua posti  a  carico
degli iscritti all'elenco nazionale dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di valutazione.
  6.  Le  nomine  e  i  rinnovi  dei  componenti  degli  Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza  delle
modalita' e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e  dal  presente
articolo.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  segnala  alle
amministrazioni    interessate    l'inosservanza    delle    predette
disposizioni.».
                              Art. 12

                      Modifiche all'articolo 16
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' abrogato;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le  regioni,  anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni  del  Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri  ordinamenti
ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2,  7,  9  e  15,
comma 1. Per l'attuazione  delle  restanti  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, si procede  tramite  accordo  da  sottoscrivere  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede
di Conferenza unificata.»;
    c) il comma 3 e' abrogato.
                              Art. 13

                      Modifiche all'articolo 19
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. L'articolo 19  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009  e'
sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri  per  la  differenziazione
delle  valutazioni).  -  1.  Il  contratto  collettivo  nazionale,
nell'ambito  delle  risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio collegato alla  performance  ai  sensi  dell'articolo  40,
comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
stabilisce  la  quota  delle  risorse  destinate  a  remunerare,
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale  e
fissa  criteri  idonei  a  garantire  che  alla  significativa
differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1,  lettera
d),  corrisponda  un'effettiva  diversificazione  dei  trattamenti
economici correlati.
  2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al
comma  1  e'  applicato  con  riferimento  alla  retribuzione  di
risultato.».
  2. Dopo  l'articolo  19  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  19-bis
(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali).  -  1.  I
cittadini, anche in  forma  associata,  partecipano  al  processo  di
misurazione  delle  performance  organizzative,  anche  comunicando
direttamente all'Organismo indipendente  di  valutazione  il  proprio
grado di soddisfazione per le attivita'  e  per  i  servizi  erogati,
secondo le modalita' stabilite dallo stesso Organismo.
  2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado
di soddisfazione degli utenti  e  dei  cittadini  in  relazione  alle
attivita' e ai servizi erogati, favorendo ogni piu'  ampia  forma  di
partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
  3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al  processo
di  misurazione  delle  performance  organizzative  in  relazione  ai
servizi strumentali e di supporto secondo  le  modalita'  individuate
dall'Organismo indipendente di valutazione.
  4. I risultati della rilevazione del  grado  di  soddisfazione  dei
soggetti di cui ai commi da  1  a  3  sono  pubblicati,  con  cadenza
annuale, sul sito dell'amministrazione.
  5. L'organismo indipendente  di  valutazione  verifica  l'effettiva
adozione  dei  predetti  sistemi  di  rilevazione,  assicura  la
pubblicazione dei risultati in forma  chiara  e  comprensibile  e  ne
tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa
dell'amministrazione e in  particolare,  ai  fini  della  validazione
della Relazione sulla performance di cui all'articolo  14,  comma  4,
lettera c).».
                              Art. 14

                      Modifiche all'articolo 21
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  il
comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ogni  amministrazione
pubblica,  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  puo'
attribuire  un  bonus  annuale  al  quale  concorre  il  personale,
dirigenziale e non, cui e' attribuita una valutazione di eccellenza.»
.
                              Art. 15

                      Modifiche all'articolo 23
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole: «come introdotto  dall'articolo  62  del
presente decreto,» sono soppresse;
    b) il comma 3 e' abrogato.
                              Art. 16

                      Modifiche all'articolo 24
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 le parole: «come introdotto  dall'articolo  62  del
presente decreto,» sono soppresse;
    b) il comma 3 e' abrogato.
                              Art. 17

                      Modifiche all'articolo 31
              del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la parola  «18,»  e'  inserita  la  seguente:
«19,»;
    b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
                              Art. 18

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in
carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i
quali non e' ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre  anni
dalla nomina.
  2. Le regioni e gli  enti  locali  adeguano  i  propri  ordinamenti
secondo  quanto  previsto  dagli  articoli  16  e  31  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009, come modificati  dal  presente  decreto,
entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente  decreto.  Nelle
more del predetto adeguamento, si applicano le  disposizioni  vigenti
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto;  decorso  il
termine  fissato  per  l'adeguamento  si  applicano  le  disposizioni
previste nel presente decreto fino  all'emanazione  della  disciplina
regionale e locale.
                              Art. 19

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

                            MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Madia,    Ministro    per      la
                                  semplificazione  e  la  pubblica
                                  amministrazione

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:40531

Data: 2017-06-08 06:10:26

Re:Riforma del PUBBLICO IMPIEGO - Dlgs 74-75 del maggio 2017


DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche.
(17G00089)
(GU n.130 del 7-6-2017)
  Vigente al: 22-6-2017 
Capo I
Disciplina delle fonti

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e, in  particolare,  l'articolo  16,
commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)  e  17,  comma  1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o),  q),  r),  s)  e  z),
recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
  Acquisito il parere in sede di Conferenza  unificata  nella  seduta
del 6 aprile 2017;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 6 aprile 2017;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2017;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
                        30 marzo 2001, n. 165

  1.  All'articolo  2,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti:  «o  che
abbiano introdotto»;
  b) dopo le parole «essere  derogate»  sono  inserite  le  seguenti:
«nelle materie  affidate  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti  dal
presente decreto,»;
  c) dopo le parole «accordi  collettivi»  e'  inserita  la  seguente
«nazionali»;
  d) le parole «, solo qualora cio' sia espressamente previsto  dalla
legge» sono soppresse.
                              Art. 2

          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
                        30 marzo 2001, n. 165

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole «alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  del  principio  di  pari
opportunita', e in particolare la direzione  e  l'organizzazione  del
lavoro nell'ambito degli uffici»;
  b) le parole da «fatti salvi la sola» fino a  «l'esame  congiunto,»
sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione  ai
sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»;
  c) l'ultimo periodo e' soppresso.
                              Art. 3

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
il comma 2.2 e' sostituito dal seguente: «2.2 I contratti  collettivi
nazionali possono integrare le procedure e  i  criteri  generali  per
l'attuazione di quanto previsto dai commi  1  e  2.  Sono  nulli  gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
Capo II
Fabbisogni
                              Art. 4

          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
                        30 marzo 2001, n. 165

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Organizzazione  degli
uffici e fabbisogni di personale»;
  b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli
uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,  adottando,
in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al  comma  2,
gli atti previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
  2. Allo scopo di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  pubbliche
disponibili e  perseguire  obiettivi  di  performance  organizzativa,
efficienza, economicita' e qualita'  dei  servizi  ai  cittadini,  le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei  fabbisogni
di personale, in coerenza con  la  pianificazione  pluriennale  delle
attivita' e della performance, nonche'  con  le  linee  di  indirizzo
emanate ai  sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora  siano  individuate
eccedenze di personale, si applica  l'articolo  33.  Nell'ambito  del
piano, le amministrazioni pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi
di mobilita' e di reclutamento del personale, anche  con  riferimento
alle unita' di cui all'articolo  35,  comma  2.  Il  piano  triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il
personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.
  3. In sede di definizione del piano di cui  al  comma  2,  ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica  e  la
sua eventuale rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni  programmati  e
secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,  nell'ambito
del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'  finanziaria  della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene
nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
  4. Nelle amministrazioni statali, il  piano  di  cui  al  comma  2,
adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche  per
le finalita' di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato,  su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel  rispetto
delle previsioni di cui ai commi 2  e  3,  e'  approvato  secondo  le
modalita'  previste  dalla  disciplina  dei  propri  ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e'  assicurata  la
preventiva  informazione  sindacale,  ove  prevista  nei  contratti
collettivi nazionali.»;
  c) il comma 4-bis e' abrogato;
  d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Le  amministrazioni
pubbliche che non provvedono agli  adempimenti  di  cui  al  presente
articolo non possono assumere nuovo personale.»;
  e) dopo il comma 6 e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  Sono  fatte
salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni
scolastiche  ed  educative  statali,  delle  istituzioni  di  alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' degli enti  pubblici  di  ricerca  di  cui  al
decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  gli  enti  del
servizio  sanitario  nazionale  sono  fatte  salve  le  particolari
disposizioni dettate dalla normativa di settore.».
  2. All'articolo 6-bis del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse;
  b) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  amministrazioni
interessate dai processi di cui al presente  articolo  provvedono  al
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione  dei  fondi  della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilita' del personale.».
  3. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Linee di indirizzo per  la
pianificazione dei fabbisogni di personale).  -  1.  Con  decreti  di
natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione
e  la  pubblica  amministrazione  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  definite,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo  per  orientare  le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi  piani
dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  anche
con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e
competenze professionali.
  2. Le linee di indirizzo di cui al  comma  1  sono  definite  anche
sulla  base  delle  informazioni  rese  disponibili  dal  sistema
informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  cui
all'articolo 60.
  3. Con riguardo alle  regioni,  agli  enti  regionali,  al  sistema
sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al  comma  1
sono adottati previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131.  Con
riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i
decreti di cui al comma 1 sono adottati  di  concerto  anche  con  il
Ministro della salute.
  4. Le modalita' di acquisizione  dei  dati  del  personale  di  cui
all'articolo  60  sono  a  tal  fine  implementate  per  consentire
l'acquisizione  delle  informazioni  riguardanti  le  professioni  e
relative  competenze  professionali,  nonche'  i  dati  correlati  ai
fabbisogni.
  5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le  modalita'
definite dall'articolo 60  le  predette  informazioni  e  i  relativi
aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al
Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei  contenuti
dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle  amministrazioni
di procedere alle assunzioni.
  6. Qualora, sulla base del monitoraggio  effettuato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa  con  il  Dipartimento  della
funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui  al  comma
2, con riferimento alle  amministrazioni  dello  Stato,  si  rilevino
incrementi di spesa correlati alle  politiche  assunzionali  tali  da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza  pubblica,  il
Ministro per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  con
decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive
delle linee di indirizzo  di  cui  al  comma  1.  Con  riguardo  alle
regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed  agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le  modalita'  di
cui al comma 3.».
                              Art. 5

          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
                        30 marzo 2001, n. 165

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  E'  fatto
divieto alle amministrazioni  pubbliche  di  stipulare  contratti  di
collaborazione  che  si  concretano  in  prestazioni  di  lavoro
esclusivamente  personali,  continuative  e  le  cui  modalita'  di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione
del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad
essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato.  Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  non  si  applica  alle  pubbliche
amministrazioni.»;
  b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) all'alinea, le  parole  «Per  esigenze»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5-bis,  per
specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» e'  inserita
la seguente «esclusivamente» e le parole  «di  natura  occasionale  o
coordinata e continuativa,» sono soppresse;
  2) alla lettera d), la parola «luogo,» e' soppressa;
  3)  al  secondo  periodo,  le  parole  «di  natura  occasionale  o
coordinata e continuativa» sono soppresse;
  4)  al  terzo  periodo,  le  parole  «Il  ricorso  a  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  lo  svolgimento  di
funzioni ordinarie o l'utilizzo  dei  collaboratori  come  lavoratori
subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti
di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni  ordinarie  o
l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo  comma  come
lavoratori subordinati».
  c)  al  comma  6-quater  le  parole  «di  controllo  interno»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «indipendenti  di  valutazione  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;
  d) dopo il comma 6-quater e' inserito  il  seguente:  «6-quinquies.
Rimangono ferme  le  speciali  disposizioni  previste  per  gli  enti
pubblici di ricerca  dall'articolo  14  del  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 218.».
Capo III
Reclutamento e incompatibilità
                              Art. 6

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo la lettera  e)  sono  aggiunte  le  seguenti:
«e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando
il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per
cento dei posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  400,  comma
15, del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297  e  dal  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilita' di richiedere,
tra  i  requisiti  previsti  per  specifici  profili  o  livelli  di
inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli  rilevanti  ai
fini del concorso.»;
  b) al  comma  3-bis,  lettera  b),  le  parole  «di  collaborazione
coordinata e continuativa» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro
flessibile»;
  c) al comma  4,  le  parole  «della  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi  dell'articolo  39  della
legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «del  piano  triennale
dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»;
  d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4, comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al  comma  4,  le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle  proprie
procedure  selettive,  possono  rivolgersi  al  Dipartimento  della
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione  del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte  comunque
salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali  fini,  la
Commissione  RIPAM  si  avvale  di  personale  messo  a  disposizione
dall'Associazione Formez PA.»;
  e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Nell'ipotesi  di
cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare  un  contributo  di
ammissione,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3-septies  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.
  5.2. Il Dipartimento della  funzione  pubblica,  anche  avvalendosi
dell'Associazione Formez  PA  e  della  Commissione  RIPAM,  elabora,
previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo
amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente  in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei
titoli  del  personale  sanitario,  tecnico  e  professionale,  anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto
con il Ministero della salute.».
                              Art. 7

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono  sostituite
dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonche',  ove  opportuno  in
relazione  al  profilo  professionale  richiesto,  di  altre  lingue
straniere».
                              Art. 8

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
  b) al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun  anno  le»
sono sostituite dalla seguente: «Le», dopo le parole  «a  comunicare»
e' inserita la seguente: «tempestivamente», le parole «o su  apposito
supporto magnetico» e le parole  «,  relativi  all'anno  precedente,»
sono soppresse;
  c) al comma 14,  primo  periodo,  le  parole  da:  «o  su  supporto
magnetico» fino  a  «compensi  corrisposti.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, tempestivamente e  comunque  nei  termini  previsti  dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli
15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013,  relativi  a
tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo».
Capo IV
Lavoro flessibile
                              Art. 9

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Personale  a  tempo
determinato o assunto con forme di lavoro flessibile»;
  b) al comma 2 il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «Le amministrazioni pubbliche possono  stipulare  contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione  e
lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonche' avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  previste  dal
codice  civile  e  dalle  altre  leggi  sui  rapporti  di  lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui  se
ne  preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i  contratti  di  cui  al
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze  di
carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo
35. I contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  possono
essere stipulati nel  rispetto  degli  articoli  19  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  escluso  il  diritto  di
precedenza che si applica al  solo  personale  reclutato  secondo  le
procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  presente
decreto.  I  contratti  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
determinato sono  disciplinati  dagli  articoli  30  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la  disciplina
ulteriore eventualmente prevista dai contratti  collettivi  nazionali
di lavoro.»;
  c) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  I  rinvii
operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  ai  contratti
collettivi  devono  intendersi  riferiti,  per  quanto  riguarda  le
amministrazioni  pubbliche,  ai  contratti  collettivi  nazionali
stipulati dall'ARAN.»;
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere
gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite
istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la  semplificazione
e la pubblica amministrazione, le amministrazioni  redigono,  dandone
informazione  alle  organizzazioni    sindacali    tramite    invio
all'Osservatorio paritetico presso l'Aran,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico  rapporto  informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile  utilizzate,  con  l'indicazione
dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto  della
normativa vigente in  tema  di  protezione  dei  dati  personali,  da
trasmettere, entro il 31  gennaio  di  ciascun  anno,  ai  nuclei  di
valutazione e agli  organismi  indipendenti  di  valutazione  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
Parlamento.»;
  e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;
  f)  al  comma  5-quater,  primo  periodo,  le  parole  «a  tempo
determinato» sono soppresse;
  g) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinquies. Il
presente articolo,  fatto  salvo  il  comma  5,  non  si  applica  al
reclutamento  del  personale  docente,  educativo  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli  enti  di
ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218,  rimane  fermo  quanto
stabilito dal medesimo decreto.».
Capo V
Misure di sostegno alla disabilità
                              Art. 10

Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Consulta  nazionale  per
l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con  disabilita').
- 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione  in
ambiente  di  lavoro  delle  persone  con  disabilita',  di  seguito
Consulta.
  2. La Consulta e' composta da un  rappresentante  del  Dipartimento
della funzione pubblica, un rappresentante del  Dipartimento  per  le
pari opportunita', un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un rappresentante del Ministero della  salute,  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  un  rappresentante  dell'Agenzia
nazionale politiche attive del  lavoro  (ANPAL),  due  rappresentanti
designati dalla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale e due rappresentanti delle  associazioni  del  mondo  della
disabilita' indicati dall'osservatorio nazionale di cui  all'articolo
3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della  Consulta  non
spettano gettoni di  presenza,  compensi,  indennita'  ed  emolumenti
comunque  denominati,  ad  eccezione  del  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
  3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
  a) elabora piani, programmi e linee di  indirizzo  per  ottemperare
agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  b)  effettua  il  monitoraggio  sul  rispetto  degli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 39-quater;
  c) propone  alle  amministrazioni  pubbliche  iniziative  e  misure
innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione  e
alla valorizzazione delle capacita' e delle competenze dei lavoratori
disabili nelle pubbliche amministrazioni;
  d)  prevede  interventi  straordinari  per  l'adozione  degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
  e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di tutela e  sostegno  della  disabilita'  da
parte delle amministrazioni, con particolare riferimento  alle  forme
di agevolazione previste dalla legge e  alla  complessiva  disciplina
delle quote di riserva.
  Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilita'). - 1. Al fine di garantire un'efficace  integrazione
nell'ambiente  di  lavoro  delle  persone  con  disabilita',  le
amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
nominano un responsabile dei processi di inserimento.
  2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge  le  seguenti
funzioni:
  a) cura i rapporti con il  centro  per  l'impiego  territorialmente
competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche'  con  i
servizi territoriali per l'inserimento mirato;
  b)  predispone,  sentito  il  medico  competente  della  propria
amministrazione ed eventualmente il  comitato  tecnico  di  cui  alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone,
ove  necessario,  le  soluzioni  tecnologiche  per    facilitare
l'integrazione al lavoro anche ai fini  dei  necessari  accomodamenti
ragionevoli  di  cui  all'articolo  3,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
  c) verifica l'attuazione del processo di inserimento,  recependo  e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta' di integrazione.
  Art. 39-quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo
1999, n. 68). - 1. Al fine  di  verificare  la  corretta  e  uniforme
applicazione della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  le  amministrazioni
pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in  materia  di
collocamento obbligatorio, inviano il prospetto  informativo  di  cui
all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al  Centro  per
l'impiego territorialmente competente.
  2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni  pubbliche
di cui al  comma  1  trasmettono,  in  via  telematica,  al  servizio
inserimento  lavorativo  disabili  territorialmente  competente,  al
Dipartimento della funzione pubblica e  al  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  una  comunicazione  contenente  tempi  e
modalita' di copertura della quota di riserva. In tale  comunicazione
sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non e' previsto  il  solo  requisito  della
scuola dell'obbligo, riservati ai  soggetti  di  cui  all'articolo  8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa,  le  convenzioni
di cui all'articolo 11 della citata  legge.  Tali  informazioni  sono
trasmesse anche al fine di consentire una  opportuna  verifica  della
disciplina delle  quote  di  riserva,  in  rapporto  anche  a  quanto
previsto  per  le  vittime  del  terrorismo,  della  criminalita'
organizzata e del dovere. Le  informazioni  sono  altresi'  trasmesse
alla Consulta nazionale per  l'integrazione  in  ambiente  di  lavoro
delle persone con disabilita', ai fini di  cui  all'articolo  39-bis,
comma 3, lettera e).
  3. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  raccolte
nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del  decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99.
  4. In caso di mancata osservanza delle  disposizioni  del  presente
articolo o di mancato rispetto dei tempi  concordati,  i  centri  per
l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla
graduatoria  vigente  con  profilo  professionale  generico,  dando
comunicazione  delle  inadempienze  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Capo VI
Contrattazione
                              Art. 11

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  contrattazione
collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni  sindacali
e si svolge con le modalita' previste  dal  presente  decreto.  Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla  valutazione  delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento  accessorio,
della mobilita',  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita  nei
limiti  previsti  dalle  norme  di  legge.  Sono  escluse  dalla
contrattazione collettiva  le  materie  attinenti  all'organizzazione
degli uffici, quelle oggetto di  partecipazione  sindacale  ai  sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle  prerogative  dirigenziali  ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento
e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche'  quelle  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,  n.
421.»;
  b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita»  sono
inserite le seguenti: «area o»;
  c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al secondo periodo, dopo le parole «qualita' della  performance»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  destinandovi,  per  l'ottimale
perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota
prevalente  delle  risorse  finalizzate  ai  trattamenti  economici
accessori comunque denominati»;
  2. il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta  quota
e'  collegata  alle  risorse  variabili  determinate  per  l'anno  di
riferimento.»;
  3. al quarto periodo la parola «Essa» e' sostituita dalle seguenti:
«La contrattazione collettiva integrativa»;
    d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in
cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione  di  un  contratto
collettivo  integrativo,  qualora  il  protrarsi  delle  trattative
determini  un    pregiudizio    alla    funzionalita'    dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede
fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere,  in  via
provvisoria, sulle materie oggetto  del  mancato  accordo  fino  alla
successiva  sottoscrizione  e  prosegue  le  trattative  al  fine  di
pervenire in tempi celeri alla conclusione  dell'accordo.  Agli  atti
adottati unilateralmente si applicano le procedure  di  controllo  di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I
contratti collettivi nazionali possono individuare un termine  minimo
di durata delle sessioni negoziali in  sede  decentrata,  decorso  il
quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,  in
via provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del  mancato  accordo.  E'
istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, un osservatorio a composizione  paritetica  con  il
compito di  monitorare  i  casi  e  le  modalita'  con  cui  ciascuna
amministrazione  adotta  gli  atti  di  cui  al  primo  periodo.
L'osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in  ordine  alla  sussistenza  del  pregiudizio  alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di  spese
comunque denominati.»;
  e) il comma 3-quater e' abrogato;
  f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole «dei  vincoli
di  bilancio  e  del  patto  di  stabilita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il  sesto  periodo
e' sostituito dai  seguenti:  «In  caso  di  superamento  di  vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva,  con  quote
annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli.  Al  fine  di
non    pregiudicare    l'ordinata    prosecuzione    dell'attivita'
amministrativa  delle  amministrazioni  interessate,  la  quota  del
recupero non puo' eccedere il 25 per cento  delle  risorse  destinate
alla contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di cui  al
periodo precedente, previa certificazione degli organi  di  controllo
di  cui  all'articolo  40-bis,  comma  1,  e'  corrispondentemente
incrementato.  In  alternativa  a  quanto  disposto  dal  periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine
per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate,  per  un
periodo non superiore a cinque anni,  a  condizione  che  adottino  o
abbiano adottato  le  misure  di  contenimento  della  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
dimostrino  l'effettivo  conseguimento  delle  riduzioni  di  spesa
previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori
riduzioni  di  spesa  derivanti  dall'adozione  di  misure  di
razionalizzazione relative ad altri settori anche con  riferimento  a
processi di soppressione  e  fusione  di  societa',  enti  o  agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione
di cui al periodo precedente con apposita  relazione,  corredata  del
parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria,  allegata  al
conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero.»;
  g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere
apposite  clausole  che  impediscono  incrementi  della  consistenza
complessiva  delle  risorse  destinate  ai  trattamenti  economici
accessori, nei casi in  cui  i  dati  sulle  assenze,  a  livello  di
amministrazione o di sede di contrattazione integrativa,  rilevati  a
consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione  in
determinati periodi  in  cui  e'  necessario  assicurare  continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza o,  comunque,  in  continuita'
con le  giornate  festive  e  di  riposo  settimanale,  significativi
scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
  4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi
destinati  alla  contrattazione  integrativa  e  di  consentirne  un
utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti
del personale, nonche' di miglioramento della produttivita'  e  della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede
al riordino, alla razionalizzazione  ed  alla  semplificazione  delle
discipline in materia di dotazione ed utilizzo  dei  fondi  destinati
alla contrattazione integrativa.».
Capo VII
Responsabilità disciplinare
                              Art. 12

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. Al comma 1 dell'articolo 55 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
violazione dolosa o colposa delle suddette  disposizioni  costituisce
illecito disciplinare  in  capo  ai  dipendenti  preposti  alla  loro
applicazione.».
                              Art. 13

Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,
                              n. 165

  1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni  di
minore  gravita',  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  della
sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare  e'  di
competenza  del  responsabile  della  struttura  presso  cui  presta
servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e'  previsto  il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita  dal  contratto
collettivo.»;
  b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento e  nell'ambito  della
propria  organizzazione,  individua  l'ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari competente  per  le  infrazioni  punibili  con  sanzione
superiore al rimprovero verbale e ne  attribuisce  la  titolarita'  e
responsabilita'.»;
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le  amministrazioni,
previa convenzione, possono prevedere  la  gestione  unificata  delle
funzioni dell'ufficio competente  per  i  procedimenti  disciplinari,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  55-quater,  commi  3-bis  e  3-ter,  per  le
infrazioni  per  le  quali  e'  prevista  l'irrogazione  di  sanzioni
superiori al rimprovero  verbale,  il  responsabile  della  struttura
presso cui presta servizio il dipendente, segnala  immediatamente,  e
comunque  entro  dieci  giorni,  all'ufficio  competente  per  i
procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza  disciplinare
di  cui  abbia  avuto  conoscenza.  L'Ufficio  competente  per  i
procedimenti disciplinari, con  immediatezza  e  comunque  non  oltre
trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione,
ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei
fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione
scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con  un  preavviso  di
almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
Il dipendente puo' farsi assistere da un  procuratore  ovvero  da  un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o  conferisce
mandato.  In  caso  di  grave  ed  oggettivo  impedimento,  ferma  la
possibilita'  di  depositare  memorie  scritte,  il  dipendente  puo'
richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per  una  sola
volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  54-bis,
comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. L'ufficio competente per  i  procedimenti  disciplinari
conclude  il  procedimento,  con  l'atto  di  archiviazione  o  di
irrogazione  della  sanzione,  entro  centoventi  giorni  dalla
contestazione dell'addebito. Gli atti  di  avvio  e  conclusione  del
procedimento  disciplinare,  nonche'  l'eventuale  provvedimento  di
sospensione cautelare del dipendente,  sono  comunicati  dall'ufficio
competente  di  ogni  amministrazione,  per    via    telematica,
all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro  venti  giorni  dalla
loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il
nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.»;
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La  comunicazione  di
contestazione  dell'addebito  al  dipendente,  nell'ambito    del
procedimento disciplinare, e' effettuata  tramite  posta  elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea  casella
di posta, ovvero tramite consegna  a  mano.  In  alternativa  all'uso
della posta elettronica certificata  o  della  consegna  a  mano,  le
comunicazioni  sono  effettuate  tramite  raccomandata  postale  con
ricevuta  di  ritorno.  Per  le  comunicazioni  successive  alla
contestazione  dell'addebito,  e'  consentita  la  comunicazione  tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica  o
altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi  dell'articolo
47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, ovvero anche al numero di  fax  o  altro  indirizzo  di  posta
elettronica,  previamente  comunicati  dal  dipendente  o  dal  suo
procuratore.»;
  f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre  amministrazioni
pubbliche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'Ufficio  per  i
procedimenti disciplinari puo'  acquisire  da  altre  amministrazioni
pubbliche»;
  g) al comma 7, la parola «lavoratore» e' soppressa, dopo le  parole
«alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole
«o ad una  diversa»  sono  soppresse,  e  le  parole  «dall'autorita'
disciplinare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'Ufficio
disciplinare»;
  h)  al  comma  8,  primo  periodo,  le  parole  «concluso  o»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «concluso  e»  e  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente  in
pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per  i  procedimenti
disciplinari  che  abbia  in  carico  gli  atti  provvede  alla  loro
tempestiva  trasmissione  al  competente  ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In  tali
casi il procedimento disciplinare  e'  interrotto  e  dalla  data  di
ricezione  degli  atti  da  parte    dell'ufficio    disciplinare
dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono
nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione
del procedimento. Nel caso in cui  l'amministrazione  di  provenienza
venga a  conoscenza  dell'illecito  disciplinare  successivamente  al
trasferimento del dipendente, la stessa  Amministrazione  provvede  a
segnalare immediatamente  e  comunque  entro  venti  giorni  i  fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare  all'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente  e'  stato
trasferito e dalla data  di  ricezione  della  predetta  segnalazione
decorrono i termini per  la  contestazione  dell'addebito  e  per  la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare
vengono  in  ogni  caso  comunicati  anche  all'amministrazione  di
provenienza del dipendente.»;
  i) il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  cessazione  del
rapporto di lavoro estingue il procedimento  disciplinare  salvo  che
per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del  licenziamento
o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal  servizio.
In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai  fini  degli
effetti giuridici ed economici  non  preclusi  dalla  cessazione  del
rapporto di lavoro.»;
  j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Sono nulle le  disposizioni  di  regolamento,  le  clausole
contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque  qualificate,  che
prevedano  per  l'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  requisiti
formali o  procedurali  ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  nel
presente  articolo  o  che  comunque  aggravino  il  procedimento
disciplinare.
  9-ter.  La  violazione  dei  termini  e  delle  disposizioni  sul
procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a  55-quater,
fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui  essa  sia
imputabile, non determina la decadenza dall'azione  disciplinare  ne'
l'invalidita' degli atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non
risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di  difesa  del
dipendente, e le modalita'  di  esercizio  dell'azione  disciplinare,
anche in ragione della natura  degli  accertamenti  svolti  nel  caso
concreto,  risultino  comunque  compatibili  con  il  principio  di
tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  55-quater,
commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell'addebito e  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento.
  9-quater. Per il personale  docente,  educativo  e  amministrativo,
tecnico e ausiliario  (ATA)  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per
le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla  sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di
competenza del responsabile della struttura in possesso di  qualifica
dirigenziale  e  si  svolge  secondo  le  disposizioni  del  presente
articolo. Quando il responsabile della  struttura  non  ha  qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni  piu'
gravi  di  quelle  indicate  nel  primo  periodo,  il  procedimento
disciplinare  si  svolge  dinanzi  all'Ufficio  competente  per  i
procedimenti disciplinari.».
                              Art. 14

Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo  2001,
                              n. 165

  1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; al  terzo  periodo,
le parole da  «Per  le  infrazioni»  a  «l'ufficio  competente»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  infrazioni  per  le  quali  e'
applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio  con
privazione  della  retribuzione  fino  a  dieci  giorni,  l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da  «,  salva
la possibilita'» a «del dipendente.» sono sostituite dalle  seguenti:
«.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  il  procedimento
disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione
giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per  concludere  il
procedimento,  ivi  incluso  un  provvedimento  giurisdizionale  non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di  adottare  la
sospensione  o  altri  provvedimenti  cautelari  nei  confronti  del
dipendente.»;
  b) al comma 2 le parole «l'autorita'  competente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «l'ufficio  competente  per  i    procedimenti
disciplinari»;
  c) al comma 3 le parole «l'autorita'  competente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «l'ufficio  competente  per  i    procedimenti
disciplinari»;
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, il  procedimento  disciplinare  e',  rispettivamente,
ripreso  o  riaperto,  mediante  rinnovo  della    contestazione
dell'addebito,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  della
sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione
di appartenenza del dipendente, ovvero dal  ricevimento  dell'istanza
di riapertura. Il procedimento  si  svolge  secondo  quanto  previsto
nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei  termini  ivi
previsti  per  la  conclusione  dello  stesso.  Ai  fini  delle
determinazioni conclusive,  l'ufficio  procedente,  nel  procedimento
disciplinare  ripreso  o  riaperto,  applica  le    disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.».
                              Art. 15

Modifiche all'articolo 55-quater del  decreto  legislativo  30  marzo
                            2001, n. 165

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera  f)  sono  inserite  le  seguenti:
«f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento,  ai
sensi dell'articolo 54, comma 3;
  f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di
cui all'articolo 55-sexies, comma 3;
  f-quater)  la  reiterata  violazione  di  obblighi  concernenti  la
prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede
disciplinare,  della  sospensione  dal  servizio  per  un  periodo
complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
  f-quinquies)  insufficiente  rendimento,  dovuto  alla  reiterata
violazione degli  obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa,
stabiliti  da  norme  legislative  o  regolamentari,  dal  contratto
collettivo    o    individuale,    da    atti    e    provvedimenti
dell'amministrazione  di  appartenenza,  e  rilevato  dalla  costante
valutazione negativa della performance  del  dipendente  per  ciascun
anno dell'ultimo triennio,  resa  a  tali  specifici  fini  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.  150  del
2009.»;
  b) il comma 2 e' abrogato;
  c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi
in cui le condotte punibili con il licenziamento  sono  accertate  in
flagranza,  si  applicano  le  previsioni  dei  commi  da  3-bis  a
3-quinquies.».
                              Art. 16

Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30  marzo
                            2001, n. 165

  1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  2,  le  parole  «il  danno  all'immagine  subiti
dall'amministrazione.» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  danno
d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»;
  b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b),  i
contratti collettivi nazionali individuano le condotte e  fissano  le
corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi  di
ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con  le
giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento  ai
casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi  nei
quali  e'  necessario  assicurare  continuita'  nell'erogazione  dei
servizi all'utenza.».
                              Art. 17

Modifiche all'articolo 55-sexies del  decreto  legislativo  30  marzo
                            2001, n. 165

  1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  violazione  di
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato
la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno,  comporta
comunque, nei confronti del dipendente  responsabile,  l'applicazione
della sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione  da
un minimo  di  tre  giorni  fino  ad  un  massimo  di  tre  mesi,  in
proporzione all'entita'  del  risarcimento,  salvo  che  ricorrano  i
presupposti  per  l'applicazione  di  una  piu'  grave  sanzione
disciplinare.»;
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato  esercizio
o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti  all'omissione  o  al
ritardo, senza  giustificato  motivo,  degli  atti  del  procedimento
disciplinare, inclusa la segnalazione  di  cui  all'articolo  55-bis,
comma  4,  ovvero  a  valutazioni  manifestamente  irragionevoli  di
insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi  oggettiva
e  palese  rilevanza  disciplinare,  comporta,  per  i  soggetti
responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un
massimo di tre mesi, salva la  maggiore  sanzione  del  licenziamento
prevista nei casi di cui all'articolo  55-quater,  comma  1,  lettera
f-ter), e comma 3-quinquies. Tale  condotta,  per  il  personale  con
qualifica  dirigenziale  o  titolare  di  funzioni  o  incarichi
dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilita' di  cui
all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione  individua
preventivamente  il  titolare  dell'azione  disciplinare  per  le
infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili
dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.».
Capo VIII
Polo unico per le visite fiscali
                              Art. 18

Modifiche all'articolo 55-septies del decreto  legislativo  30  marzo
                            2001, n. 165

  1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
controlli sulla validita' delle suddette  certificazioni  restano  in
capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;
  b) al comma 2 la parola «inoltrata» e' sostituita  dalle  seguenti:
«resa  disponibile»  e  dopo  le  parole    «all'amministrazione
interessata.» e' inserito il seguente periodo: «L'Istituto  nazionale
della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione  per  lo
svolgimento delle attivita'  di  cui  al  successivo  comma  3  anche
mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.  I  relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
  c)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via  esclusiva
dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico  dell'Inps  che
provvede nei limiti delle risorse  trasferite  delle  Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e'
disciplinato da apposite  convenzioni,  stipulate  dall'Inps  con  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni
e' adottato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  della  salute,  sentito
l'Inps  per  gli  aspetti  organizzativo-gestionali  e  sentite  la
Federazione nazionale degli  Ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri e le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
rappresentative. Le convenzioni garantiscono il  prioritario  ricorso
ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  per  tutte  le
funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per
malattia  dei  pubblici  dipendenti,  ivi  comprese  le  attivita'
ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il  predetto  atto  di
indirizzo  stabilisce,  altresi',  la  durata  delle  convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa  durata,
la disciplina delle incompatibilita' in relazione  alle  funzioni  di
certificazione delle malattie.»;
  d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.  Al  fine  di
armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono
stabilite le fasce orarie di  reperibilita'  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita'
per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento,  anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio  per
malattia. Qualora il  dipendente  debba  allontanarsi  dall'indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilita'  per  effettuare  visite
mediche,  prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o  per  altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,  e'
tenuto a darne preventiva comunicazione  all'amministrazione  che,  a
sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.».
Capo IX
Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 19

Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare
il piu'  efficace  controllo  del  costo  del  lavoro,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di
tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»;
  b) il comma 2 e' abrogato;
  c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di
controllo  della  spesa  di  personale  di  cui  al  comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 1,» e le
parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il».
                              Art. 20

                    Superamento del precariato
                  nelle pubbliche amministrazioni

  1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione;
  c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2017,  alle  dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
  2. Nello stesso triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono
bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato
accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile
presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso
l'amministrazione che bandisce il concorso.
  3.  Ferme  restando  le  norme  di  contenimento  della  spesa  di
personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio  2018-2020,  ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari  limiti
finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato  previsti  dalle
norme vigenti, al netto delle risorse  destinate  alle  assunzioni  a
tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite  concorso  pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di  lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare
medio  nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le  medesime
amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la  relativa
spesa di personale  previa  certificazione  della  sussistenza  delle
correlate risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo
interno di cui all'articolo 40-bis, comma  1,  e  che  prevedano  nei
propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  tale  valore
di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28.
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere
applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli  di  finanza  pubblica.  Le  regioni  a  statuto
speciale, nonche' gli enti  territoriali  ricompresi  nel  territorio
delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente  i
limiti  finanziari  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  ivi
previsti, anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente
individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano
la compatibilita' dell'intervento con il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo
interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  gli  enti
territoriali delle predette regioni  a  statuto  speciale,  calcolano
inoltre  la  propria  spesa  di  personale  al  netto  dell'eventuale
cofinanziamento  erogato  dalle  regioni  ai  sensi  del  periodo
precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle  risorse
utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo  quanto
previsto dal presente articolo.
  5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto
divieto alle  amministrazioni  interessate  di  instaurare  ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il  comma
9-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' abrogato.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Ai fini del presente articolo non rileva  il  servizio  prestato
negli uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  organi  politici  delle
regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,  ne'  quello  prestato  in
virtu' di contratti di  cui  agli  articoli  90  e  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Le amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti
di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di
cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  9.  Il  presente  articolo  non  si  applica  al  reclutamento  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed  educative  statali.  Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di  cui  al
presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica.  I  commi  5  e  6  del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di  ricerca  di
cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Il  presente
articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione  di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
  10.  Per  il  personale    medico,    tecnico-professionale    e
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  543,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata  al  31
dicembre  2018  per  l'indizione  delle  procedure  concorsuali
straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e  al  31
ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di  lavoro  flessibile
ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
  11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale
tecnico-professionale  e  infermieristico  del  Servizio  sanitario
nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate  dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,  anche  ove
lo stesso abbia maturato il periodo  di  tre  anni  di  lavoro  negli
ultimi otto anni rispettivamente presso diverse  amministrazioni  del
Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e  istituzioni  di
ricerca.
  12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma  1,  ha  priorita'  il
personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  13. In caso di processi di riordino, soppressione o  trasformazione
di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del  possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c),  e  2,  lettera  b),  si
considera anche  il  periodo  maturato  presso  l'amministrazione  di
provenienza.
  14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate  dall'articolo
1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di  cui  al
presente comma le  amministrazioni  interessate  possono  utilizzare,
altresi', le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei  limiti  e  dei  criteri
previsti  nei  commi  citati.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al
netto dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dallo  Stato  e  dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la  proroga
degli eventuali contratti a tempo determinato  secondo  le  modalita'
previste dall'ultimo periodo del comma 4.
                              Art. 21

Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
giudice, con la sentenza con la quale annulla  o  dichiara  nullo  il
licenziamento, condanna  l'amministrazione  alla  reintegrazione  del
lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di  riferimento  per
il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo
dal  giorno  del  licenziamento  fino  a  quello  dell'effettiva
reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle  ventiquattro
mensilita', dedotto quanto  il  lavoratore  abbia  percepito  per  lo
svolgimento di altre attivita' lavorative. Il  datore  di  lavoro  e'
condannato, altresi', per il  medesimo  periodo,  al  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali.»;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  Nel  caso  di
annullamento  della  sanzione  disciplinare  per    difetto    di
proporzionalita', il  giudice  puo'  rideterminare  la  sanzione,  in
applicazione delle disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti,
tenendo conto della gravita'  del  comportamento  e  dello  specifico
interesse pubblico violato.».
                              Art. 22

            Disposizioni di coordinamento e transitorie

  1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di  cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  come
introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto.  In  sede  di  prima
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018  e  comunque  solo  decorso  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  delle  linee  di
indirizzo di cui al primo periodo.
  2. La disposizione di cui  all'articolo  55-septies,  comma  2-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che
attribuisce  all'Inps  la  competenza  esclusiva  ad  effettuare  gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia, si applica  a  decorrere  dal  1°  settembre  2017  e,  nei
confronti del personale delle istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.  Il  decreto  di
adozione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 55-septies, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  introdotto  dal
presente decreto, nonche' il  decreto  di  cui  al  comma  5-bis  del
medesimo articolo sono adottati entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  sede  di  prima
applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L'atto di indirizzo detta altresi' la disciplina transitoria
da  applicarsi  agli  accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti
pubblici, a decorrere dal 1°  settembre  2017,  in  caso  di  mancata
stipula delle predette convenzioni.
  3.  All'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:  «b-bis)
a decorrere dall'entrata in vigore  dell'articolo  55-septies,  comma
2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e'  assegnato  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni  di  euro
per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione  d'anno  a  decorrere
dall'anno 2019. A  tal  fine  sono  corrispondentemente  ridotti  gli
stanziamenti iscritti negli  stati  di  previsione  della  spesa  del
bilancio dello Stato, utilizzando  le  risorse  disponibili  relative
all'autorizzazione di spesa di  cui  alla  lettera  b).  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le  predette  risorse
sono finalizzate esclusivamente ai controlli  sulle  assenze  di  cui
all'articolo 55-septies, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  al  fine  di  consentire  il  monitoraggio
sull'utilizzo di tali risorse.»;
  b) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «all'INPS» e le parole «effettuati dalle aziende  sanitarie
locali» sono soppresse;
  2) il secondo periodo e' soppresso.
  4. Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
  a)  le  parole  «Ministero  della  ricerca  scientifica»,  ovunque
ricorrano,    sono    sostituite    dalle    seguenti:    «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
  b) le parole «del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica»  sono  sostituite,  ovunque  ricorrano,  dalle  seguenti:
«dell'economia e delle finanze»;
  5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono  inserite  le
seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le
parole «un modello di rilevazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«le modalita' di acquisizione», dopo le parole «in  quiescenza»  sono
inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo  le
parole «per la loro evidenziazione» sono  inserite  le  seguenti:  «,
limitatamente al personale dipendente dei ministeri,»,  e  le  parole
«ai bilanci» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  bilancio  dello
Stato»;
  b) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «altresi',  un»  sono
sostituite dalle seguenti: «altresi', il»;
  c) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «rilevate  secondo  il
modello»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rilevate  secondo  le
modalita'» e il terzo periodo e' soppresso;
  d) al comma 3,  dopo  le  parole  «le  aziende»  sono  inserite  le
seguenti: «e gli enti»;
  e) al comma 5, le parole «Ministro per la funzione  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione»;
  f) al comma 6, secondo periodo, le parole «,  dei  rendimenti,  dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro» sono soppresse.
  6. Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole «11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,
n. 468,» sono sostituite dalle seguenti:  «17,  comma  12-bis,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo e' soppresso.
  7. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo
il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Al  fine  di  non
pregiudicare l'ordinata  prosecuzione  dell'attivita'  amministrativa
delle amministrazioni interessate, la quota  del  recupero  non  puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla  contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo  precedente,
previa certificazione degli organi di controllo di  cui  all'articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
corrispondentemente incrementato.».
  8. Il divieto di cui  all'articolo  7,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
  9. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del  2015
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole «Fino  al  completo  riordino  della
disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da  parte
delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla  seguente:
«La» e la parola «medesime» e' sostituita dalle seguenti:  «pubbliche
amministrazioni»;
  b) il secondo periodo e' soppresso.
  10. All'articolo 1, comma 410, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, le parole da «articolo 2» fino a «n. 81» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165».
  11. Con riferimento alle disposizioni di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo n. 165 del 2001,  come  modificate  dal  presente
decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le  procedure
di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui
all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge  30  giugno
2016, n. 117, convertito dalla  legge  12  agosto  2016,  n.  161,  e
all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  12. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente  decreto  si
applicano agli incarichi  conferiti  successivamente  al  1°  gennaio
2018.
  13. Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano  agli  illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto.
  14. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni  di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di  cui
al presente decreto.
  15. Per il triennio 2018-2020,  le  pubbliche  amministrazioni,  al
fine di valorizzare le professionalita'  interne,  possono  attivare,
nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali,  procedure  selettive
per la progressione tra le aree  riservate  al  personale  di  ruolo,
fermo restando  il  possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso  dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure
selettive riservate non puo' superare  il  20  per  cento  di  quelli
previsti nei piani dei fabbisogni come  nuove  assunzioni  consentite
per la relativa area o categoria.  In  ogni  caso,  l'attivazione  di
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero
di posti individuati, la corrispondente riduzione  della  percentuale
di riserva di posti destinata al personale interno,  utilizzabile  da
ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le  aree  di  cui
all'articolo 52  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Tali
procedure selettive prevedono prove volte ad accertare  la  capacita'
dei candidati di utilizzare  e  applicare  nozioni  teoriche  per  la
soluzione di problemi  specifici  e  casi  concreti.  La  valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre  anni,  l'attivita'
svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale  superamento  di
precedenti procedure selettive,  costituiscono  titoli  rilevanti  ai
fini dell'attribuzione dei posti  riservati  per  l'accesso  all'area
superiore.
  16. All'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001, dopo le parole  «ricercatori  universitari»  sono  inserite  le
seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,».
                              Art. 23

                Salario accessorio e sperimentazione

  1.  Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
trattamenti economici accessori del personale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni  comparto  o
area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse  di  cui  al
comma 2, la  graduale  convergenza  dei  medesimi  trattamenti  anche
mediante  la  differenziata  distribuzione,  distintamente  per  il
personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse  finanziarie
destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
di ciascuna amministrazione.
  2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito,  la
qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli  di  efficienza  ed
economicita'  dell'azione  amministrativa,  assicurando  al  contempo
l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.  A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non  hanno
potuto  destinare  nell'anno  2016  risorse    aggiuntive    alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di
stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di
cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  puo'  superare  il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio  nell'anno
2016.
  3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto  dal
comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti  del
Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla
componente variabile dei fondi per il salario accessorio,  anche  per
l'attivazione dei servizi o di  processi  di  riorganizzazione  e  il
relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio  e  delle
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e
in coerenza con la normativa contrattuale  vigente  per  la  medesima
componente variabile.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre  2020,  in
via  sperimentale,  le  regioni  a  statuto  ordinario  e  le  citta'
Metropolitane che rispettano i requisiti di cui  al  secondo  periodo
possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2,  l'ammontare
della  componente  variabile  dei  fondi  per  la  contrattazione
integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i  predetti
enti, anche di livello dirigenziale, in misura non  superiore  a  una
percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta
giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento.  Il
predetto decreto individua i requisiti da rispettare  ai  fini  della
partecipazione alla sperimentazione di  cui  al  periodo  precedente,
tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:
  a)  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese  di
personale e le entrate correnti considerate  al  netto  di  quelle  a
destinazione vincolata;
  b) il rispetto degli obiettivi del  pareggio  di  bilancio  di  cui
all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
  c) il rispetto del  termine  di  pagamento  dei  debiti  di  natura
commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66;
  d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio  e  retribuzione
complessiva.
  5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui  al  primo
periodo del comma 4, con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa  acquisizione  del
parere in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
superamento degli attuali  vincoli  assunzionali,  in  favore  di  un
meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria  della  spesa  per
personale valutata anche in base ai  criteri  per  la  partecipazione
alla sperimentazione, previa individuazione di  specifici  meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza  pubblica.  Nell'ambito  della  sperimentazione,  le
procedure concorsuali finalizzate al  reclutamento  di  personale  in
attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli
enti di cui al  comma  3  alla  Commissione  interministeriale  RIPAM
istituita  con  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  e
successive modificazioni.
  6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in  via  permanente
delle disposizioni contenute nei commi  4  e  5  nonche'  l'eventuale
estensione ad altre amministrazioni pubbliche,  ivi  comprese  quelle
del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di  specifici
meccanismi che consentano l'effettiva assenza  di  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che  compromettono  gli
obiettivi e gli  equilibri  di  finanza  pubblica,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate  le  necessarie
misure correttive.
                              Art. 24

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente,  ivi  comprese  quelle  di  cui
all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
                              Art. 25

                            Abrogazioni

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo  59  e'
abrogato.
  2.  Al  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 9 marzo  2006,  n.  80,  l'articolo  7  e'
abrogato.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il  comma
339 e' abrogato.
  4. I commi 219, 220, 222 e  224  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208  nonche'  il  quarto  periodo  del  comma  227
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017

                            MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Madia,    Ministro    per      la
                                  semplificazione  e  la  pubblica
                                  amministrazione

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:40531

Data: 2017-06-08 06:21:14

Re:Riforma del PUBBLICO IMPIEGO - Dlgs 74-75 del 25 maggio 2017

[b]La nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici alla luce dell’ultima riforma[/b]
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/disciplina-rapporto-di-lavoro.pdf

[b]Come cambia il rapporto tra dotazione organica, fabbisogno triennale e assunzioni a seguito dell’entrata in vigore della riforma della PA[/b]
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/cosa-cambia.pdf

[b]d.lgs 165/2001 coordinato col d.lgs 75/2017. Una riforma poco epocale.[/b]
http://luigioliveri.blogspot.it/2017/06/dlgs-1652001-coordinato-col-dlgs-752017.html

riferimento id:40531

Data: 2017-06-12 07:02:11

Re:Riforma del PUBBLICO IMPIEGO - Dlgs 74-75 del maggio 2017

[size=24pt]D.lgs 165/2001 coordinato col d.lgs 75/2017 [/size]


http://www.logospa.it/images/stories/Allegati-news/2015/testo-coordinato-dlgs-165-01-dlgs75-2017.pdf

riferimento id:40531

Data: 2017-06-16 06:43:10

Re:Riforma del PUBBLICO IMPIEGO - Dlgs 74-75 del maggio 2017

I pareri del Consiglio di Stato sulla riforma Madia: verso un'evoluzione delle funzioni consultive?

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4385156

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