Data: 2017-06-06 18:42:35

Riunione pubblica con somministrazione e proiezione su maxi schermo

Un'associazione culturale, intende organizzare su di una piazza, una riunione di persone e, nell'occasione, offrire cibi e bevande e proiettare un filmato su maxischermo.
A mio modo di vedere, in questo caso, mancando la finalità d'impresa (è tutto gratis), il promotore non è assoggettato a nessun regime amministrativo e quindi non necessita ne di alcuna autorizzazione per la somministrazione temporanea e per il pubblico spettacolo (L.R. Toscana 28/2005 e art. 68 TULPS); altri, ritengono, invece, che il soggetto sia tenuto ad ottenere simili autorizzazioni e, per l'installazione del maxischermo, deve ottenere anche la valutazione della commisione di vigilanza.
Personalmente, ritengo che unico obbligo del promotore è quello di avvisare l'Autorità di P.S., entro tre giorni dall'evento (ex art. 18 TULPS); semmai sarà poi l'Autorità di P.S., a richiedere di integrare l'avviso con l'eventuale concessione per l'occupazione del suolo pubblico occupato dalle attrezzature per la somministrazione e la diffusione video. Quanto alla sicurezza dei luoghi - compresa l'idoneità allo scopo del maxiscermo - sarà sempre l'Autorità di P.S. a verificarne le condizioni.
Ritengo che in questo caso, il Comune non ha nessuna competenza in merito e che, laddove l'Autorità di P.S. non opponga divieto o non stabilisca prescrizioni, la riunione può essere fatta senza altri particolari adempimenti.
Che ne pensate?

riferimento id:40511

Data: 2017-06-07 06:44:43

Re:Riunione pubblica con somministrazione e proiezione su maxi schermo


Un'associazione culturale, intende organizzare su di una piazza, una riunione di persone e, nell'occasione, offrire cibi e bevande e proiettare un filmato su maxischermo.
A mio modo di vedere, in questo caso, mancando la finalità d'impresa (è tutto gratis), il promotore non è assoggettato a nessun regime amministrativo e quindi non necessita ne di alcuna autorizzazione per la somministrazione temporanea e per il pubblico spettacolo (L.R. Toscana 28/2005 e art. 68 TULPS); altri, ritengono, invece, che il soggetto sia tenuto ad ottenere simili autorizzazioni e, per l'installazione del maxischermo, deve ottenere anche la valutazione della commisione di vigilanza.
Personalmente, ritengo che unico obbligo del promotore è quello di avvisare l'Autorità di P.S., entro tre giorni dall'evento (ex art. 18 TULPS); semmai sarà poi l'Autorità di P.S., a richiedere di integrare l'avviso con l'eventuale concessione per l'occupazione del suolo pubblico occupato dalle attrezzature per la somministrazione e la diffusione video. Quanto alla sicurezza dei luoghi - compresa l'idoneità allo scopo del maxiscermo - sarà sempre l'Autorità di P.S. a verificarne le condizioni.
Ritengo che in questo caso, il Comune non ha nessuna competenza in merito e che, laddove l'Autorità di P.S. non opponga divieto o non stabilisca prescrizioni, la riunione può essere fatta senza altri particolari adempimenti.
Che ne pensate?
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La tesi è condivisibile ma con queste precisazioni:
1) deve escludersi in modo diretto o indiretto il carattere imprenditoriale
2) l'autorità che rilascia il suolo pubblico può PRESCRIVERE valutazioni, verifiche o chiedere intervento della Commissione di vigilanza (rientra nella discrezionalità anche dove non si applichi il tulps)

riferimento id:40511

Data: 2017-06-07 07:50:16

Re:Riunione pubblica con somministrazione e proiezione su maxi schermo

Grazie!

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