Un'associazione culturale, intende organizzare su di una piazza, una riunione di persone e, nell'occasione, offrire cibi e bevande e proiettare un filmato su maxischermo.
A mio modo di vedere, in questo caso, mancando la finalità d'impresa (è tutto gratis), il promotore non è assoggettato a nessun regime amministrativo e quindi non necessita ne di alcuna autorizzazione per la somministrazione temporanea e per il pubblico spettacolo (L.R. Toscana 28/2005 e art. 68 TULPS); altri, ritengono, invece, che il soggetto sia tenuto ad ottenere simili autorizzazioni e, per l'installazione del maxischermo, deve ottenere anche la valutazione della commisione di vigilanza.
Personalmente, ritengo che unico obbligo del promotore è quello di avvisare l'Autorità di P.S., entro tre giorni dall'evento (ex art. 18 TULPS); semmai sarà poi l'Autorità di P.S., a richiedere di integrare l'avviso con l'eventuale concessione per l'occupazione del suolo pubblico occupato dalle attrezzature per la somministrazione e la diffusione video. Quanto alla sicurezza dei luoghi - compresa l'idoneità allo scopo del maxiscermo - sarà sempre l'Autorità di P.S. a verificarne le condizioni.
Ritengo che in questo caso, il Comune non ha nessuna competenza in merito e che, laddove l'Autorità di P.S. non opponga divieto o non stabilisca prescrizioni, la riunione può essere fatta senza altri particolari adempimenti.
Che ne pensate?
Un'associazione culturale, intende organizzare su di una piazza, una riunione di persone e, nell'occasione, offrire cibi e bevande e proiettare un filmato su maxischermo.
A mio modo di vedere, in questo caso, mancando la finalità d'impresa (è tutto gratis), il promotore non è assoggettato a nessun regime amministrativo e quindi non necessita ne di alcuna autorizzazione per la somministrazione temporanea e per il pubblico spettacolo (L.R. Toscana 28/2005 e art. 68 TULPS); altri, ritengono, invece, che il soggetto sia tenuto ad ottenere simili autorizzazioni e, per l'installazione del maxischermo, deve ottenere anche la valutazione della commisione di vigilanza.
Personalmente, ritengo che unico obbligo del promotore è quello di avvisare l'Autorità di P.S., entro tre giorni dall'evento (ex art. 18 TULPS); semmai sarà poi l'Autorità di P.S., a richiedere di integrare l'avviso con l'eventuale concessione per l'occupazione del suolo pubblico occupato dalle attrezzature per la somministrazione e la diffusione video. Quanto alla sicurezza dei luoghi - compresa l'idoneità allo scopo del maxiscermo - sarà sempre l'Autorità di P.S. a verificarne le condizioni.
Ritengo che in questo caso, il Comune non ha nessuna competenza in merito e che, laddove l'Autorità di P.S. non opponga divieto o non stabilisca prescrizioni, la riunione può essere fatta senza altri particolari adempimenti.
Che ne pensate?
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La tesi è condivisibile ma con queste precisazioni:
1) deve escludersi in modo diretto o indiretto il carattere imprenditoriale
2) l'autorità che rilascia il suolo pubblico può PRESCRIVERE valutazioni, verifiche o chiedere intervento della Commissione di vigilanza (rientra nella discrezionalità anche dove non si applichi il tulps)
Grazie!
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