Illegittimo diniego dell'accesso perchè il soggetto non paga il bollo
[color=red][b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 1 giugno 2017 n. 1010 [/b][/color]
Pubblicato il 01/06/2017
N. 01010/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2017, proposto da:
Pasquale Trivisano, rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato presso la Segreteria Giurisdizionale del TAR in Salerno, piazzetta San Tommaso D’Aquino n. 3;
contro
A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Acone e Modestino Acone, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Sessa in Salerno, via Manzo n. 31;
per l’annullamento
del diniego di accesso agli atti richiesto con istanza del 12.1.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[b]Deve rilevarsi, in via preliminare, che l’intimata Amministrazione non contesta il diritto della parte ricorrente di avere accesso agli atti oggetto dell’istanza del 12.1.2017, sussistendo disaccordo tra le stesse esclusivamente in ordine agli oneri da sostenere ai fini dell’estrazione ed acquisizione di copia, assumendo l’Amministrazione che, essendo stata richiesta ai fini della produzione in giudizio, gli atti non potrebbero che essere rilasciati in copia conforme, con il connesso obbligo di pagamento dell’imposta di bollo, e reclamando la parte ricorrente la gratuità del rilascio e l’informalità delle copie richieste.[/b]
Tale essendo l’oggetto della controversia, quale desumibile dalle allegazioni difensive delle parti e dalla documentazione dalle stesse versate in giudizio (si veda, in particolare, l’atto di assenso all’accesso prot. n. 22 del 17.2.2017 ed il verbale di accesso del 2.3.2017), deve rilevarsi che il ricorso è meritevole di accoglimento.
[color=red][b]Deve invero osservarsi che, sebbene l’istanza di accesso fosse dichiaratamente finalizzata alla produzione in giudizio degli atti richiesti, l’Amministrazione intimata non poteva non tenere conto, nella fase esecutiva dell’accesso, della volontà della parte di estrarne copia solo informale, con la connessa sottrazione della stessa al pagamento dell’imposta di bollo, né comunque imporre una modalità di esercizio del diritto di accesso, con i relativi più onerosi costi, semplicemente desumendola dalla finalità dichiarata dell’accesso, anche in considerazione del fatto che l’utilizzo in giudizio è solo eventuale, essendo l’accesso funzionale anche a valutare l’opportunità dell’azione giudiziale.[/b][/color]
La domanda attorea deve quindi essere accolta, nei sensi indicati, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso agli atti richiesti, anche mediante estrazione di copia semplice, previo pagamento da parte dell’istante dei soli costi di riproduzione e degli eventuali diritti di segreteria.
L’Ente intimato deve essere infine condannato alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella misura di € 300,00, nonché al rimborso del contributo unificato dal medesimo versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 376/2017, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione, e condanna l’Ente intimato alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella misura di € 300,00, nonché al rimborso del contributo unificato dal medesimo versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ezio Fedullo Francesco Riccio