Data: 2017-06-06 13:02:29

MODULISTICA UNIFICATA per commercio ed edilizia GU n.128 del 5-6-2017

MODULISTICA UNIFICATA per commercio ed edilizia GU n.128 del 5-6-2017

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[b]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 4 maggio 2017
Accordo tra il Governo, le Regioni  e  gli  Enti  locali  concernente
l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la  presentazione
delle  segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze.  Accordo,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 46/CU). (17A03580)
(GU n.128 del 5-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 26)[/b]



                      LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nella odierna seduta del 4 maggio 2017:
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  Regioni,  Province,  Comuni  e
Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune;
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016,  n.
126  sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano  moduli  unificati  e  standardizzati  che  definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli  prevedono,  tra  l'altro,  la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali
o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  con  accordi
ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai
sensi della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto  delle
specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «E' vietata
ogni richiesta di  informazioni  o  documenti  ulteriori  rispetto  a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale
delle  amministrazioni  nonche'  di  documenti  in  possesso  di  una
pubblica amministrazione»;
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  222  recante:
«Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di  definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata tabella A,
nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia
edilizia»;
  Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante: «Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli  enti  locali  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali  e  agli  enti  locali  di  istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  assicurano  il
coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»;
  Considerata  l'Agenda  per  la  semplificazione  per  il  triennio
2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre  2014,
previa intesa sancita in Conferenza unificata il  13  novembre  2014,
che ai punti 4.1 e 5.1  prevede  rispettivamente  la  definizione  di
modelli  unici  semplificati  ed  istruzioni  standardizzate  per
l'edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata  a  livello
nazionale per l'avvio delle attivita' produttive;
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra
Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente  l'attuazione  dell'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017;
  Sentiti le associazioni imprenditoriali e gli ordini  professionali
che sono stati consultati attraverso i loro rappresentanti;
  Vista la nota del 27 aprile  2017  con  la  quale  gli  Uffici  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  hanno
trasmesso l'accordo tra il Governo, le  Regioni  e  gli  Enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze  che  e'
stato diramato, il 28 aprile 2017, alle Regioni ed agli Enti  locali,
ai fini del suo perfezionamento in sede di questa Conferenza;
  Considerato che, per l'esame di detto accordo, e'  stata  convocata
una riunione, a livello tecnico il 3 maggio  2017,  nel  corso  della
quale  i  rappresentanti  degli  Uffici  del  Ministro    della
semplificazione e della pubblica amministrazione hanno  preannunciato
una  integrazione  alla  modulistica  con  un  allegato  in  materia
sanitaria e sono stati condivisi taluni perfezionamenti al  comma  2,
dell'art. 1 del testo dell'accordo;
  Vista la nota n. 0001316 del 3 maggio 2017 con la  quale  l'Ufficio
di Gabinetto del Ministro  della  semplificazione  e  della  pubblica
amministrazione  ha  fatto  pervenire  una  nuova  formulazione
dell'accordo e dei relativi allegati che,  in  pari  data,  e'  stato
inviato alle Regioni ed agli Enti locali;
  Considerato  che,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  le  Regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso  avviso
favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;
  Acquisito,  quindi,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

                    Sancisce il seguente accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei
termini sotto indicati:
                              Art. 1


              Modulistica unificata e standardizzata

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati  e  standardizzati  di
cui all'allegato 1 in materia di attivita' commerciali e assimilate e
all'allegato 2 in materia di attivita' edilizia, nonche' le  relative
istruzioni  operative  sull'utilizzo  della  nuova  modulistica.  Gli
allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 20 giugno 2017,  in
relazione  alle  specifiche  normative  regionali,  i  contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I
comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno  2017.
Restano  fermi  gli  ulteriori  livelli  di  semplificazione  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  3. Le regioni e i comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei
moduli.
                              Art. 2


                            Norma finale

  1. Con successivi accordi si procede al completamento dell'adozione
dei moduli unificati e standardizzati per le attivita'  di  cui  alla
tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222,  tenendo
conto della frequenza dei procedimenti  e  delle  attivita',  nonche'
agli eventuali aggiornamenti della modulistica gia' adottata.
    Roma, 4 maggio 2017

                                                Il presidente: Costa
Il segretario: Naddeo
                                                          Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico

riferimento id:40505

Data: 2017-09-20 16:10:29

ATTENZIONEMODULISTICA UNIFICATA per commercio ed edilizia GU n.190 del 16-8-2017

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 6 luglio 2017
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e  gli
enti  locali  concernente  l'adozione  di  moduli  unificati  e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni
e istanze. (Repertorio atti n. 76/CU). (17A05616)
(GU n.190 del 16-8-2017)



                      LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nella odierna seduta del 6 luglio 2017:
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997,  n.  281,  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  Regioni,  province,  comuni  e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune;
  Visto l'accordo tra il  Governo,  le  Regioni  e  gli  enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in
Conferenza unificata il 4 maggio 2017;
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016,  n.
126, sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano  moduli  unificati  e  standardizzati  che  definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli  prevedono,  tra  l'altro,  la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali
o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, in sede di  Conferenza  unificata,
di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  con
accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo  o  con
intese ai sensi della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto
delle specifiche normative regionali» e del comma 4 secondo  cui  «E'
vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto
a  quelli  indicati  dalla  modulistica  e  pubblicati  sul  sito
istituzionale delle amministrazioni nonche' di documenti in  possesso
di una pubblica amministrazione»;
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,  recante  la
«Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di  definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata tabella A,
nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia
edilizia»;
  Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le Regioni e gli  enti  locali  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle due specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali  e  agli  enti  locali  di  istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  assicurano  il
coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»;
  Visto l'art. 2 del citato accordo del 4 maggio 2017 che prevede che
con successivi accordi si proceda al completamento dell'adozione  dei
moduli unificati e  standardizzati  per  le  attivita'  di  cui  alla
tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
  Considerata  l'Agenda  per  la  semplificazione  per  il  triennio
2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre  2014,
previa intesa in Conferenza unificata il 13  novembre  2014,  che  ai
punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente  la  definizione  di  modelli
unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l'edilizia  e  di
una modulistica SUAP unica e semplificata  a  livello  nazionale  per
l'avvio delle attivita' produttive;
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'accordo  tra
Governo, Regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente  l'attuazione  dell'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017;
  Sentiti le associazioni imprenditoriali e gli ordini  professionali
che sono stati consultati attraverso le loro rappresentanze;
  Vista la nota del 28 giugno 2017,  con  la  quale  gli  uffici  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  hanno
trasmesso l'accordo tra il Governo, le  Regioni  e  gli  enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni  e  istanze,  che  e'
stata diramata, il 3 luglio 2017, alle Regioni ed agli  enti  locali,
ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza;
  Considerato che, per l'esame di detto accordo, e'  stata  convocata
una riunione a livello tecnico il 5  luglio  2017,  nel  corso  della
quale  i  rappresentanti  degli  uffici  del  Ministro  per  la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  delle  Regioni  e
dell'ANCI hanno concluso un aggiornamento dell'accordo, con  stralcio
dei moduli relativi alla somministrazione degli alimenti e bevande da
parte di associazioni e circoli  aderenti  a  enti  o  organizzazioni
nazionali aventi finalita' assistenziali e da parte di associazioni e
circoli  non  aderenti  a  enti  o  organizzazioni  nazionali  aventi
finalita' assistenziali e con la variazione del termine dal 20 al  30
settembre 2017, entro  il  quale  le  Regioni  devono  conformare  la
propria normativa di settore all'adozione dei predetti moduli;
  Vista la nota del 5 luglio  2017,  con  la  quale  gli  uffici  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  hanno
trasmesso  la  nuova  formulazione  del  testo  dell'accordo  tra  il
Governo, le Regioni e  gli  enti  locali  concernente  l'adozione  di
moduli  unificati  e  standardizzati  per  la  presentazione  delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze, che e' stata diramata in  pari
data alle Regioni ed agli enti locali, ai fini del perfezionamento in
sede di questa Conferenza;
  Considerato  che,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  le  Regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso  avviso
favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;
  Acquisito, nel corso della seduta  odierna  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle Regioni e degli enti locali;

                              Sancisce
                        il seguente accordo

  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, l'ANCI e l'UPI:
                              Art. 1


              Modulistica unificata e standardizzata

  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati  e  standardizzati  di
cui all'allegato 1 in materia di attivita' commerciali e assimilate e
all'allegato 2 in materia di attivita'  edilizia,  che  costituiscono
parte integrante del presente accordo.
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126 e dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 30 settembre  2017,
in  relazione  alle  specifiche  normative  regionali,  i  contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I
comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre il 20 ottobre 2017.
Restano  fermi  gli  ulteriori  livelli  di  semplificazione  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  3. Le regioni e i comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei
moduli.
  4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni
allegate all'accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei  termini  di
adeguamento.
    Roma, 6 luglio 2017

                                                Il Presidente: Costa

Il Segretario: Naddeo

riferimento id:40505

Data: 2017-09-20 16:14:14

GU n.128 del 5-6-2017 - integrazione modulo SCIA SANITARIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 6 luglio 2017
Integrazione, ai sensi dell'articolo  9,  comma  2,  lettera  c)  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  dell'Accordo  tra  il
Governo, le Regioni e gli enti locali del  4  maggio  2017  (Atto  n.
46/CU) concernente l'adozione di moduli  unificati  e  standardizzati
per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per
estendere il modulo «Notifica ai fini della  registrazione»  a  tutti
gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto
il riconoscimento. (Repertorio atti n. 77/CU). (17A05617)
(GU n.190 del 16-8-2017)



                      LA CONFERENZA UNIFICATA

  Nella odierna seduta del 6 luglio 2017;
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato  citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  regioni,  province,  comuni  e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune;
  Visto l'Accordo tra il  Governo,  le  Regioni  e  gli  enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in
Conferenza unificata il 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU);
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe  al  Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126  sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano  moduli  unificati  e  standardizzati  che  definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli  prevedono,  tra  l'altro,  la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali
o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza Unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  con  accordi
ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai
sensi della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto  delle
specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «E'  vietata
ogni richiesta di  informazioni  o  documenti  ulteriori  rispetto  a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale
delle  amministrazioni  nonche'  di  documenti  in  possesso  di  una
pubblica amministrazione»;
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222  recante  la
«Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di  definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,  ai  sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata Tabella A,
nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia
edilizia»;
  Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle due specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali  e  agli  enti  locali  di  istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  assicurano  il
coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»;
  Visto l'art. 6 paragrafo 2 del regolamento  (CE)  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari, che prevede la registrazione per  gli  operatori
del settore alimentare, laddove non sia prescritto il  riconoscimento
ai sensi del paragrafo 3;
  Considerata  l'Agenda  per  la  semplificazione  per  il  triennio
2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre  2014,
previa intesa in Conferenza unificata il 13  novembre  2014,  che  ai
punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente  la  definizione  di  modelli
unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l'edilizia  e  di
una modulistica SUAP unica e semplificata  a  livello  nazionale  per
l'avvio delle attivita' produttive;
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra
Governo, Regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente  l'attuazione  dell'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017;
  Visto il modulo «Notifica ai fini della registrazione» adottato con
l'Accordo del 4 maggio 2017;
  Considerata la proposta delle regioni, d'intesa  con  il  Ministero
della salute, finalizzata all'estensione del modulo «Notifica ai fini
della registrazione» a tutti gli  operatori  del  settore  alimentare
(OSA), anche per attivita' diverse da quelle commerciali;
  Vista la nota del 28 giugno 2017,  con  la  quale  gli  Uffici  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  hanno
trasmesso l'integrazione dell'Accordo tra il Governo,  le  regioni  e
gli enti locali del 4 maggio 2017 concernente  l'adozione  di  moduli
unificati e standardizzati per la presentazione  delle  segnalazioni,
comunicazioni e istanze, per estendere il modulo  «Notifica  ai  fini
della registrazione» a tutti gli  operatori  del  settore  alimentare
(OSA), che e' stata diramata, il 3 luglio 2017, alle regioni ed  agli
enti  locali,  ai  fini  del  perfezionamento  in  sede  di  questa
Conferenza;
  Considerato che, per l'esame di detto accordo, e'  stata  convocata
una riunione, a livello tecnico il 5 luglio  2017,  nel  corso  della
quale  i  rappresentanti  degli  Uffici  del  Ministro  per  la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  delle  regioni  e
dell'ANCI hanno condiviso la  proposta  di  inserire,  nel  titolo  e
nell'articolato,  la  precisazione  che  l'estensione  del  modulo:
«Notifica ai fini della registrazione»  a  tutti  gli  operatori  del
settore alimentare (OSA)  avviene,  laddove  non  sia  prescritto  il
riconoscimento;
  Vista la nota del 5 luglio  2017,  con  la  quale  gli  Uffici  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  hanno
trasmesso la nuova formulazione dell'accordo che e'  stata  diramata,
in pari data, alle regioni ed agli enti locali;
  Considerato  che,  nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  le  Regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso  avviso
favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;
  Acquisito, nel corso della seduta  odierna  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle Regioni e degli enti locali;

                              Sancisce
                        il seguente Accordo

tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:
                              Art. 1


                      Integrazioni al modulo
              «Notifica ai fini della registrazione»

  Al fine di estendere l'utilizzo del modulo «Notifica ai fini  della
registrazione», adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, a tutti gli
operatori del settore alimentare (OSA), anche per  attivita'  diverse
da quelle commerciali, laddove non sia prescritto il  riconoscimento,
l'elenco delle attivita' di cui ai punti 1.2 (Tipologia di attivita')
e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attivita') e'  integrato
e sostituito con  l'elenco  allegato  al  presente  Accordo,  di  cui
costituisce parte integrante.
    Roma, 6 luglio 2017

                                                Il Presidente: Costa

Il Segretario: Naddeo

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