Buongiorno,
una società che esercita attività agricola e agriturismo e che possiede anche una licenza di ristorazione attualmente sospesa, vorrebbe effettuare somministrazione di alimenti e bevande per l'agriturismo.
E' possibile attivare la somministrazione nell'attuale licenza agrituristica lasciando inutilizzata l'attività di ristorazione?
possono coesistere entrambe le licenze (di cui una sospesa) nella stessa azienda?
Buongiorno,
una società che esercita attività agricola e agriturismo e che possiede anche una licenza di ristorazione attualmente sospesa, vorrebbe effettuare somministrazione di alimenti e bevande per l'agriturismo.
E' possibile attivare la somministrazione nell'attuale licenza agrituristica lasciando inutilizzata l'attività di ristorazione?
possono coesistere entrambe le licenze (di cui una sospesa) nella stessa azienda?
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A prescindere dal fatto che il soggetto abbia una attività di somministrazione sospesa, lo stesso soggetto ben può attivare nell'AGRITURISMO anche la somministrazione al pubblico ma a precise condizioni:
1) non superare i limiti di principalità
2) compatibilità urbanistico-edilizia
3) scia e notifica sanitaria
Buongiorno,
una società che esercita attività agricola e agriturismo e che possiede anche una licenza di ristorazione attualmente sospesa, vorrebbe effettuare somministrazione di alimenti e bevande per l'agriturismo.
[color=red]1) INVITO A VEDERE SE NELLA LICENZA DI AGRITURISMO IN ESSERE, SIA GIA PRESENTE ANCHE L'ABILITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E QUINDI A SUO TEMPO GIA' PRESENTATA SCIA/DIA SANITARIA..SE COSI NON OCCORRE ALTRO[/color]
E' possibile attivare la somministrazione nell'attuale licenza agrituristica lasciando inutilizzata l'attività di ristorazione?
[color=red]2) Certo e' possibile somministrare alimenti e bevande senza sfociare per forza nel campo della ristorazione.[/color]
possono coesistere entrambe le licenze (di cui una sospesa) nella stessa azienda?
[color=red]3) Mi viene il dubbio, per come e' formulato il quesito, se per sospesa si intende l'attivita' presso la camera di commercio sospesa oppure se a seguito di un provvedimento di sospensione emesso dall'Autorita'. Nel primo caso bastera' riattivarlo e ben potranno coesistere le due attivita' oppure attivarne altra ex novo, nel secondo caso andranno prima risolti i motivi di emissione del provvedimento.[/color]
l'attività di ristorazione è stata sospesa per volontà dell'azienda per un periodo, essendo però necessario offrire dei pasti ai clienti dell'agriturismo preferivano ampliare l'attuale licenza aggiungendo la somministrazione.
riferimento id:40499Possibile, la procedura è quella indicata per prima:
1) non superare i limiti di principalità
2) compatibilità urbanistico-edilizia
3) scia e notifica sanitaria
rammento anche questo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39678.0
Buongiorno,
in merito al quesito posto faccio un'ulteriore domanda.
se l'attività di somministrazione per l'agriturismo viene esercitata negli stessi locali del ristorante (attualmente sospeso) è possibile comunque attivarla?
L'agriturismo, fatta salva la verifica della principalità dell'attività agricola, può somministrare agli alloggiati e non, con la semplice SCIA per attività agrituristica (nei limiti dei pasti dati, appunto, dalla verifica della principalità).
L'imprenditore agricolo, come tale, non può svolgere attività di ristorazione ai sensi della LR 28/05, in quel caso sarebbe un commerciante.
Non ho ben capito se la "licenza di ristorante" alla quale ti riferivi all'inizio era quancosa che afferiva all'attività agrituristica (SCIA per somministrazione agrituristica) oppure una vera e propria abilitaizione per ristorante commerciale.
In ogni caso, le attività agrituristiche (somm.ne, ricezione, ecc.) possono essere svolte in fabbricati di un certo tipo. Escluco che possano essere ustai dei generic locali a destinaizone d'uso commerciale. Quindi la verifica da fare e se l'attività indicata come "ristorazione" afferiva ad un locale commerciale.
Riassumo le disposizioni principali.
[i]LR 10/2003 - art. 17 - Immobili destinati all'attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso
[...]
d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali
[...]
[b]2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.[/b][/i]
tralascio le ulteriori specificazioni del regolamento regionale