E' pervenuta all'ufficio scrivente una comunicazione di revoca del contratto di comodato d'uso immobile commerciale, da parte del comodante nei confronti del comodatario. nei suddetti locali viene svolta un'attività di somministrazione alimenti e bevande gestita da un circolo privato. il comodatario richiede che il Comune dichiari la decadenza del titolo autorizzatorio per mancanza di disponibilità dei locali. come comportarci? aspettare sentenza sfratto esecutivo o nel caso di contratto di comodato (art. 1809 c.c.) si prevede un rilascio immediato?
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E' pervenuta all'ufficio scrivente una comunicazione di revoca del contratto di comodato d'uso immobile commerciale, da parte del comodante nei confronti del comodatario. nei suddetti locali viene svolta un'attività di somministrazione alimenti e bevande gestita da un circolo privato. il comodatario richiede che il Comune dichiari la decadenza del titolo autorizzatorio per mancanza di disponibilità dei locali. come comportarci? aspettare sentenza sfratto esecutivo o nel caso di contratto di comodato (art. 1809 c.c.) si prevede un rilascio immediato?
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La questione è di natura CIVILISTICA e non ha rilievo immediato in ambito amministrativo.
Se è vero che la legge regionale sul commercio parla di EFFETTIVA DISPONIBILITA', con essa va intesa la MATERIALE DISPONIBILITA' dei locali e non anche quella giuridica.
Quindi, fintanto che l'attuale gestore ha il POSSESSO (a prescindere dalla proprietà) del bene non è possibile pronunciare la decadenza.
Ovviamente a seguito di sfratto esecutivo (o altro provvedimento del giudice) sussisterebbero le citate condizioni.
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Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5Disciplina generale delle attività commerciali.
Art. 31
Revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 23 sono revocate:
a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
[color=red][b]d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l’azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell’azienda, l’autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
[/b][/color]e) quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione;
f) quando in caso di subingresso non avvii l’attività nei termini previsti.