In merito all’obbligo di astensione previsto dall’art. 78, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 volevo sapere se per un assessore comunale con le deleghe opere pubbliche e manutenzione, possa configurarsi ipotesi di conflitto di interessi qualora lo stesso, libero professionista nel campo assicurativo, si trovi ad eseguire perizie estimative di danno (in numero esiguo) in cui sia coinvolto il Comune presso cui ha l’incarico politico.
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In merito all’obbligo di astensione previsto dall’art. 78, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 volevo sapere se per un assessore comunale con le deleghe opere pubbliche e manutenzione, possa configurarsi ipotesi di conflitto di interessi qualora lo stesso, libero professionista nel campo assicurativo, si trovi ad eseguire perizie estimative di danno (in numero esiguo) in cui sia coinvolto il Comune presso cui ha l’incarico politico.
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[color=red][b]Art. 78
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Art. 63. Incompatibilità
(La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti)
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
(alinea così modificato dall'art. 1, comma 23, lettera b), legge n. 56 del 2014)
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
(numero così modificato dall'art. 14-decies, legge n. 168 del 2005)
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
(numero così modificato dall'art. 2, comma 42, legge n. 10 del 2011)
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
(numero così modificato dall'art. 3-ter legge n. 75 del 2002)
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
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Dalla lettura delle norme ne deriva che:
1) la professione di assicuratore non è del tutto incompatibile
2) l'astensione sussiste solo per provvedimenti correlati a interessi diretti o di parenti entro il quarto grado
3) l'assessore non può ricevere incarico dal proprio ente per svolgere prestazione continuativa di assistenza
Tu parli di numero esiguo di perizie ... forse siamo AL LIMITE ed occorre analizzare se tale numero, seppur limitato, non implichi una assistenza continuativa.
Al netto delle norme anticorruzione (con che criteri è stato scelto l'assessore quale consulente per dette perizie estimative?).
SIAMO IN UNA ZONA PERICOLOSA sotto molti profili ....