Data: 2017-06-02 14:23:04

Autorizzazione posteggio

Ci è pervenuto da parte del Comune un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione/concessione di un posteggio su area pubblica dopo aver espletato l'assegnazione post bando pubblico, per il successivo rilascio dell'atto SUAP, ma detto parere non cita l'avvenuta acquisizione del DURC nè tantomeno la verifica dei requisiti.
Premetto che per accordi precedenti il SUAP esegue soli controlli formali.
Ma se non erro l'avvenuta acquisizione del DURC e la verifica dei requisiti non sono obbligatori prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione?
Sbaglio? devo quindi richiederli al Comune?

riferimento id:40478

Data: 2017-06-03 12:54:19

Re:Autorizzazione posteggio

Se ho ben capito il Comune ha curato l'emanazione del bando e l'istruttoria inerente l'espletamento dello stesso (non capisco perche' il Comune e non il SUAP).
Ora per sapere cosa hanno fatto e verificato, occorre vedere i requisiti di partecipazione e quindi tutto cio' che e' incluso tra i requisiti del bando vuol dire che il soggetto ne e' titolare altrim come avrebbe fatto il "Comune" a verificarli e dare il "parere-assegnazione"!?

riferimento id:40478

Data: 2017-06-05 06:29:26

Re:Autorizzazione posteggio


Ci è pervenuto da parte del Comune un parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione/concessione di un posteggio su area pubblica dopo aver espletato l'assegnazione post bando pubblico, per il successivo rilascio dell'atto SUAP, ma detto parere non cita l'avvenuta acquisizione del DURC nè tantomeno la verifica dei requisiti.
Premetto che per accordi precedenti il SUAP esegue soli controlli formali.
Ma se non erro l'avvenuta acquisizione del DURC e la verifica dei requisiti non sono obbligatori prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione?
Sbaglio? devo quindi richiederli al Comune?
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Aggiungiamo a quanto detto da Francesco che:
1) la normativa non esplicita se la verifica del DURC possa essere successiva (come tutte le verifiche di autocertificazione)
2) sicuramente è successiva se l'impresa non è ancora iscritta in CCIAA (vedi comma 3 del 40 bis)
3) i rapporti fra SUAP CENTRALE e Comuni ricadono nei rapporti convenzionali. Da quanto detto sembra che tale verifica spetti al Comune, quindi dovete chiedere CONFERMA della possibilità di rilascio anche senza la verifica preventiva del DURC. SUGGERIAMO di scrivere dando un termine brevissimo (5 giorni) del tipo "In mancanza di riscontro si procederà al rilascio dell'autorizzazione/concessione salve le verifiche e le responsabilità del Comune ecc...."


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[color=red]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28

Art. 40 bis
- Obbligo di regolarità contributiva (133)
1. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva [u][b]ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31[/b][/u] e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, il comune, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti che partecipano alla concertazione locale ai sensi del regolamento previsto dall’articolo 22, verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.
3. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.
4. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.
5. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.
6. Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 40 ter, da esibire a richiesta agli organi di controllo. Tale obbligo deve essere assicurato anche dagli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.
6 bis. Il comune effettua le verifiche di cui al presente articolo sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43 del d.p.r. 445/2000. (171)[/color]

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