Data: 2017-06-02 14:04:25

Mezzi pubblicitari

Preso atto che nel procedimento autorizzativo per posa di cartello pubblicitario lungo una via pubblica provinciale è obbligatorio il parere dell'Ente proprietario della strada (la Provincia) ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/1992, dopo diversi mesi la Provincia non ha ancora espresso il parere di competenza.
Se non erro in detti procedimenti non si applica il silenzio assenso (vedi fra l'altro T.A.R. Campania Napoli, Sezione IV, 20 marzo 2012 SENTENZA N. 1355), è quindi un silenzio rifiuto? Come si può procedere in un caso simile come SUAP?

riferimento id:40477

Data: 2017-06-03 11:11:05

Re:Mezzi pubblicitari


Preso atto che nel procedimento autorizzativo per posa di cartello pubblicitario lungo una via pubblica provinciale è obbligatorio il parere dell'Ente proprietario della strada (la Provincia) ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/1992, dopo diversi mesi la Provincia non ha ancora espresso il parere di competenza.
Se non erro in detti procedimenti non si applica il silenzio assenso (vedi fra l'altro T.A.R. Campania Napoli, Sezione IV, 20 marzo 2012 SENTENZA N. 1355), è quindi un silenzio rifiuto? Come si può procedere in un caso simile come SUAP?
[/quote]

CONFERMIAMO che non trova applicazione nè la scia nè il silenzio assenso.
Come SUAP non potete fare altro se non inviare eventuale sollecito dell'interessato il quale potrà impugnare il silenzio e chiedere i danni.

SUGGERIMENTO: fate un sollecito "spontaneo" non troppo formale, quasi di PRO-MEMORIA

riferimento id:40477

Data: 2017-06-07 18:39:36

Re:Mezzi pubblicitari

CONFERMO che non trova applicazione la scia.
Resta un dubbio sul silenzio assenso, poichè a mio parere si applica l'art. 17-bis della Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 124 del 2015, poichè trattasi di parere/nulla osta fra amministrazione pubbliche (SUAP ed Ente Terzo) vedi fra l'altro il parere del Consiglio di Stato n. 1640 del 13.07.2016.

riferimento id:40477

Data: 2017-06-08 07:56:18

Re:Mezzi pubblicitari

[b]PUNTO FERMO:[/b] non si applica il silenzio assenso sull'istanza

[color=red][b]PUNTO CRITICO:[/b][/color] Se trova applicazione il silenzio-assenso fra PA e quindi se il Comune può autorizzare espressamente dando atto del silenzio dell'ente proprietario.

Dalle motivazioni della giurisprudenza che si è formata sembrerebbe di no:
"l’apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell’Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari".
http://www.giurdanella.it/2017/04/03/autorizzazione-allinstallazione-di-cartelloni-pubblicitari-non-si-applica-silenzio-assenso/

[b]Tuttavia l''art. 17 bis della L. 241/1990 (introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015) è esplicito[/b]

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano [color=red][b]anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche[/b][/color]. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Tuttavia la giurisprudenza anche successiva al 2015 sembra tener fermo l'orientamento "negativo" ..... anche se come ha osservato giustamente Francesco:
[size=14pt][b]Consiglio di Stato n. 1640 del 13.07.2016: La formulazione testuale del comma 3 consente di accogliere la tesi favorevole all’applicabilità del meccanismo di semplificazione anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali e la salute dei cittadini: le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso.[/b][/size]

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