ARMONIZZAZIONE CONTABILE - modifiche agli schemi di bilancio (GU n.126 1/6/2017)
[b]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 maggio 2017
Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi. (17A03669)
(GU n.126 del 1-6-2017)[/b]
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
del Ministero dell'interno
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono
modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Visto l'aggiornamento del 22 dicembre 2016 delle edizioni dei
principi contabili nazionali OIC 17 e OIC 21;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 22 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria
Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 7.1, dopo le parole «Con particolare riguardo alla
gestione dei fondi UE,» sono inserite le seguenti «a decorrere dal 1°
gennaio 2018:»;
b) nell'Appendice tecnica, dopo l'esempio n. 8, sono inseriti i
seguenti esempi:
Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi
Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo
l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione
In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito
Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro
1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un investimento per
il quale il comune e' risultato assegnatario da parte della propria
regione di fondi europei 2014-2020, grazie alla possibilita' di
acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidita' necessaria
per l'avvio e la realizzazione dell'investimento (in attesa
dell'incasso dei contributi europei).
Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di
realizzazione della spesa:
2017 100
2018 300
2019 300
2020 300
Il Prestito Investimenti Fondi Europei e' un finanziamento
flessibile, in quanto le erogazioni a valere del prestito concesso
sono effettuate, su richiesta del comune, nel corso del periodo di
preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla spesa
effettuata.
Il contratto di finanziamento prevede che a seguito dell'incasso
dei fondi UE, il comune deve obbligatoriamente rimborsare
anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi.
Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento
del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla
data della stipula.
All'esempio si applicano i principi applicati della contabilita'
finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6.
Alla data di stipula del contratto di finanziamento, nel rispetto
del principio applicato della contabilita' finanziaria n. 3.6,
lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il comune
assegnatario di finanziamenti UE, ha gia' accertato l'entrata
derivante dai contributi comunitari (da contabilizzare come
trasferimenti da regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui
la regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La
regione deve imputare gli impegni riguardanti i contributi con
imputazione agli esercizi in cui e' prevista la realizzazione delle
spese da parte del comune53.
---
53 Nel caso di trasferimenti erogati «a rendicontazione» da
soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza
finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a
seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di
erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di
una determinata spesa. L'entrata e' imputata agli esercizi in cui
l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il
trasferimento e' destinato (sulla base del crono programma), in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilita') sorge a
seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale
la rendicontazione e' resa.
Se l'attuazione della spesa presenta un andamento differente
rispetto a quello previsto, il comune provvede a dare tempestiva
comunicazione alla regione in occasione delle rendicontazioni,
aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di
tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie
variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla
reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui
le entrate e le spese sono esigibili.
A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune
effettua le seguenti registrazioni in contabilita' finanziaria:
1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito, con
imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le
modalita' previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti
flessibili;
2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e
al rimborso anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il rimborso
anticipato sono imputati agli esercizi in cui e' prevista la
riscossione dei contributi all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio
2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.
In quanto gia' assegnatario dei contributi UE, il comune registra la
spesa per rimborso prestiti secondo le modalita' del rimborso
anticipato.
A seguito della formalizzazione dell'obbligazione giuridica
riguardante l'investimento, il comune impegna la spesa di 1.000, con
imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.
A seguito della realizzazione della prima annualita' della spesa,
il comune e' in condizione di rendicontare alla CDP e alla regione la
spesa effettuata.
Sulla base della rendicontazione ricevuta la CDP eroga 100 al
comune, che emette la relativa reversale a valere dell'accertamento
2017 di cui al punto 1).
Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle altre
amministrazioni coinvolte, la regione effettua le necessarie
verifiche ed eroga 100 al comune.
L'incasso del contributo determina, per il comune, l'obbligo di
effettuare il pagamento per rimborso prestiti alla CDP. Il comune
emette l'ordine di pagamento a valere dell'impegno 2017 di cui al
punto 2).
Nel caso in cui il comune riceva un contributo UE inferiore alla
quota di spesa realizzata, per la quota del prestito non rimborsata
anticipatamente devono essere registrati gli impegni relativi agli
interessi e alla quota capitale, secondo il piano di ammortamento
ordinario previsto contrattualmente.
Le stesse operazioni sono effettuate con riferimento alle
operazioni riguardanti gli esercizi dal 2018 al 2020.
In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione
dell'esigibilita' della spesa, sono oggetto di reimputazione allo
stesso esercizio del correlato impegno, anche:
gli accertamenti delle entrate da contributo UE (contabilizzate
come trasferimento da regione);
gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non
riscossi;
gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.
Le modalita' di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio
si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre
tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le
aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che
siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di
copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da
contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del
finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.
Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti Fondi
Europei» della Cassa depositi e prestiti Spa concesso prima
dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione
In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di «Prestito
Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro
1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il comune ha
avviato le procedure per l'assegnazione di contributi comunitari
2014-2020 nei confronti della propria regione, anche al fine di
consentire l'avvio dell'investimento nelle more dell'assegnazione e
dell'erogazione dei contributi.
Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di
realizzazione della spesa:
2017 100
2018 300
2019 300
2020 300
A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune
effettua le seguenti registrazioni in contabilita' finanziaria:
1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito flessibile, con
imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le
modalita' previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti
flessibili;
2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese
relative agli interessi di preammortamento, di ammortamento e alle
quote capitale, secondo il piano di ammortamento previsto dal
contratto di finanziamento.
L'accertamento delle entrate concernenti il finanziamento CDP,
consente al comune di avviare il procedimento di spesa concernente
l'investimento, fino all'aggiudicazione della gara, a seguito della
quale il comune impegna la spesa di 1000, con imputazione
all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio
2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.
Quando la prima annualita' di spesa e' stata effettuata, il comune
trasmette la rendicontazione alla CDP per poi riscuotere 100. La
reversale e' registrata a valere dell'accertamento 2017 di cui al
punto 1).
Si ipotizza che nell'esercizio 2018 il comune risulti assegnatario
del contributo UE di 1.000, per la realizzazione dell'investimento di
pari importo, gia' realizzato per 100.
A seguito dell'assegnazione del contributo, il comune:
3) accerta l'entrata derivante dai contributi UE di 1.000 (da
registrare come trasferimenti da regione), con imputazione ai
medesimi esercizi in cui la regione erogante ha registrato i
corrispondenti impegni. La regione imputa gli impegni riguardanti i
contributi agli esercizi in cui e' prevista la realizzazione delle
spese da parte del comune, salvo che per l'esercizio 2018, cui sono
imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale esercizio
il comune puo' rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e la
spesa di 300 esigibile nel 2018;
4) impegna le spese per il rimborso anticipato, con imputazione
agli esercizi in cui e' prevista la riscossione dei contributi,
all'esercizio 2018 di 400, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio
2020 di 300 e cancella gli impegni relativi all'ammortamento
ordinario (quota capitale e quota interessi);
5) trasmette alla regione la rendicontazione relativa alla spesa
effettuata nel 2017 e, quando la seconda annualita' dell'investimento
e' stata effettuata, rendiconta alla regione anche tali spese;
6) la regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per
400, che li incassa ed emette le reversali a valere degli
accertamenti 2018 del punto 3);
7) il comune rimborsa anticipatamente il prestito alla Cassa
Depositi e Prestiti per 400, a valere degli impegni 2018 del punto 4)
Negli esercizi successivi, il comune provvede a:
rendicontare alla CDP e alla regione le spese effettuate per la
realizzazione dell'investimento;
incassare i finanziamenti CDP;
incassare i contributi UE da riversare alla CDP per il rimborso
anticipato del prestiti.
In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione
dell'esigibilita' della spesa, sono oggetto di reimputazione allo
stesso esercizio del correlato impegno, anche:
gli accertamenti delle entrate da contributo UE (registrate come
trasferimento da regione),
gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non
riscossi,
gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.
Le modalita' di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio
si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre
tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le
aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL) che
siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di
copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da
contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del
finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.
Esempio 10) - La compilazione del prospetto di cui all'allegato n.
8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio
Il consiglio del comune di XXXX ha deliberato la seguente
variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019, riguardante:
incremento di 100 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio
2017, della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma
03 «Edilizia scolastica», titolo 2;
incremento di 200 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio
2017, della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero»,
programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2;
riduzione di 300 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio
2017, della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia
abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio»,
titolo 2.
Il prospetto da trasmettere al tesoriere di cui all'allegato 8/1 al
decreto legislativo n. 118 del 2011, da allegare alle variazioni di
bilancio si compila indicando:
solo i programmi (e i relativi titoli) interessati dalle variazioni
di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto se la variazione
coinvolge solo due programmi di una missione, il prospetto riporta
solo i due programmi (e i relativi titoli oggetto di variazione);
i totali di programma dei soli programmi interessati dalle
variazioni di bilancio oggetto della comunicazione. Nella prima e
ultima colonna del prospetto, le voci «Totale programma» indicano il
corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato
all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la
variazione oggetto del prospetto. Tali importi non sono la somma solo
dei titoli presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i titoli del
programma, anche se non sono stati oggetto di variazione;
solo le missioni (e i relativi programmi) interessati dalle
variazioni di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto se la
variazione coinvolge solo due missioni del bilancio, il prospetto
riporta solo le due missioni (e i relativi programmi oggetto di
variazione);
i totali di missione delle sole missioni interessate dalle
variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna del prospetto,
le voci «Totale missione» indicano il corrispondente importo del
bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e
trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto
tali importi non sono la somma solo dei programmi presenti nel
prospetto, ma riguardano tutti i programmi della missione, anche se
non sono stati oggetto di variazione;
le voci «TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE» e «TOTALE GENERALE DELLE
USCITE» indicano l'importo del bilancio di previsione aggiornato
all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la
variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la
somma solo delle missioni presenti nel prospetto, ma riguardano tutte
le missioni di bilancio, anche se non sono state oggetto della
variazione.
Approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al
tesoriere, il responsabile finanziario compila la prima e l'ultima
colonna, per tenere conto di eventuali variazioni di bilancio
disposte durante l'approvazione della delibera cui il prospetto si
riferisce. Il prospetto e' trasmesso al tesoriere quando e' completo
a seguito della compilazione di tutte le colonne.
Il comune trasmette al tesoriere il seguente prospetto, predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 8/1 al decreto legislativo n.
118 del 2011:
Parte di provvedimento in formato grafico
Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon
fine
A seguito della comunicazione, da parte della banca
tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN
beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente
formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente
effettua le seguenti registrazioni:
a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le
partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non
andate a buon fine),
b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano
dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine),
di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);
c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine
tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);
d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il
riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine,
a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera
a);
e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno
cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a
buon fine.
Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente
effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al
tesoriere/cassiere56.
---
56 Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono
la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli
stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza
effettuare le variazioni. In ogni caso e' opportuno effettuare le
variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni,
anche successivamente la registrazione dell'operazione.
Art. 2
Allegato 4/3 - Principio contabile applicato
concernente la contabilita' economico patrimoniale
Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 4.18, sono soppresse le parole «o "beni soggetti a
tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto»;
b) alla fine del paragrafo 4.22 sono inserite le seguenti parole
«esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilita' finanziaria in
attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1,
commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo societa'
partecipate). Il fondo perdite societa' partecipate accantonato nelle
scritture della contabilita' finanziaria non e' automaticamente
accantonato nelle scritture della contabilita' economico patrimoniale
in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai
principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) produce sul risultato economico i
medesimi effetti del fondo»9;
---
9 L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede «Le pubbliche
amministrazioni locali che adottano la contabilita' civilistica
adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio
netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non venga
immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore».
c) al paragrafo 6.1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «a seguito di un'operazione di leasing
finanziario» sono inserite le seguenti «o di compravendita con "patto
di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice
civile ,»;
2) dopo le parole «che trattasi di beni non ancora di proprieta'
dell'ente.» sono inserite le seguenti «L'eccezione si applica anche
nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio»;
d) al paragrafo 6.1.2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono soppresse le parole «o "beni soggetti a tutela" ai sensi
dell'art. 139 del medesimo decreto»;
2) dopo le parole «I beni librari», sono inserite le seguenti
«compresi quelli»;
3) le parole «iscritti e valutati nello stato patrimoniale» sono
sostituite dalla seguente «contabilizzati»;
4) le parole «(biblioteche di Universita', Istituti ed Enti di
ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per
l'attivita' svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un
periodo massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti
«dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo
costo e' interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati
acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni
culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b).»;
5) le parole «non sono assoggettati ad ammortamento» sono
sostituite dalle seguenti «non sono iscritti nello stato patrimoniale
e il relativo costo e' interamente di competenza dell'esercizio in
cui sono stati acquistati»;
e) al paragrafo 6.1.3, lettera a), sono apportate le seguenti
modifiche:
1) la parola «imprese» e' sostituita con la seguente «societa'»;
2) dopo le parole «n. 4 codice civile.» sono inserite le seguenti
«A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata,
debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, e' portato al
conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale,
l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria.
Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto
della gestione,»;
3) le parole «Le eventuali perdite sono portate a conto economico»
sono sostituite dalle seguenti «Nel caso in cui il valore della
partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la
partecipazione si azzera. Se la partecipante e' legalmente o
altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite
ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della
partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri»;
4) le parole «di enti o» sono soppresse;
5) le parole «20, "Il patrimonio netto"» sono sostituite dalle
seguenti «17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"»;
6) le parole «Titoli e partecipazioni» sono sostituite da
«Partecipazioni»;
f) alla fine del paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «I
criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli
per le azioni», sono inserite le seguenti «Pertanto, anche le
partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e
partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto".
L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, e' imputato nel
conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di
competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato
patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non
azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del
rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in
una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del
metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione
diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.
Se la partecipante e' legalmente o altrimenti impegnata al
sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a
quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono
contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello
stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di
enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione
determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo
o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi
negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la
partecipante e' legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento
della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno
comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in
un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n.
21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti
che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto
prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia
destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla
controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni
finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio
netto e' vincolata come riserva non disponibile. In caso di
liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso
importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni
patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto
dell'ente.».
g) al paragrafo 6.3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole «previa apposita delibera del Consiglio» sono
inserite le seguenti: «salvo le riserve indisponibili, istituite a
decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto
posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci
dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:
1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei
beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo
patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e
dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali
indisponibili sono definiti dal codice civile, all'art. 822 e ss.
Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come
"beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n.
42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di
proprieta' di enti strumentali degli enti territoriali, non sono
classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali
indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei
beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.
Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento,
nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva
indisponibile e' ridotto annualmente per un valore pari
all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una
scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;
2) "altre riserve indisponibili", costituite:
a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui
partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro
statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione
sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla
controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di
liquidazione dell'ente controllato o partecipato;
b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del
patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto
dall'applicazione di tale metodo.».
2) dopo le parole «Al pari del fondo di dotazione,» sono
inserite le seguenti «le riserve»;
h) al paragrafo 9.3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera e), le parole «di controllo» sono sostituite dalle
seguenti «in enti e societa' controllate e partecipate»;
2) alla lettera l) sono eliminate le parole «al netto della voce
"Netto da beni demaniali"»;
i) nell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 12 sono inseriti i
seguenti esempi:
«Esempio n. 13 - scritture riguardanti le partecipazioni in enti
strumentali senza titoli partecipativi
Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile per il
quale «Le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di
enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto
prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia
destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla
controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni
finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio
netto e' vincolata come riserva non disponibile. In caso di
liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso
importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni
patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto
dell'ente».
Come prima applicazione del principio,
1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale
le partecipazioni, senza darne evidenza nel patrimonio netto,
effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per
la riserva di patrimonio netto
Parte di provvedimento in formato grafico
Esempio n. 14 - Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve
indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per
i beni culturali
In applicazione del principio della contabilita' economico
patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve
del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.
Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le
differenze imputabili all'applicazione del principio contabile
entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e
del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del
principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti
del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da
beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passivita'
dell'ente.
E' importante sottolineare che, a parita' dei valori iscritti
nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione
del valore del patrimonio netto.
L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili e' pari al
valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e
dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto
dell'ammortamento, nei casi in cui e' previsto). Nell'esempio si
ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel
rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per € 2.700.000 a
fronte di beni demaniali di pari importo.
Nel rendiconto 2016, l'importo di € 2.700.000 aveva concorso alla
determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a € 1.875.000
(inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto,
nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto
delle riserve presenta un valore negativo, pari a € 825.000.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente
rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori
di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei
propri crediti.
Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle
societa', per le quali il legislatore individua l'importo minimo che
deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della
societa', ma anche successivamente. Nelle societa', se la perdita
d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al
di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento
di capitale (art. 2447 codice civile).
Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali
l'importo minimo del fondo di dotazione non e' stato determinato.
Pertanto, se il patrimonio netto e' positivo e il fondo di
dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si
trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il
Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve
fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve
disponibili.
Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione
risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto e'
esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati
per soddisfare i debiti dell'ente.
E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un
rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.
Considerato che l'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede
l'adozione della contabilita' economico patrimoniale a fini
conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei
loro enti e organismi strumentali in contabilita' finanziaria non
disciplina le modalita' di ripiano del deficit patrimoniale.
Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilita' economico
patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con
attenzione le cause di tale grave criticita', per verificare se le
azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in
essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in
grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale.
Altrimenti, l'ente e' tenuto ad assumere le iniziative necessarie per
riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare
tempestivamente le proprie passivita'.
Le scritture contabili:
Come prima applicazione del principio,
1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio
netto effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo
per la riserva indisponibile di patrimonio netto
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3
Allegato 6 - Piano dei conti integrato
1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al piano dei conti finanziario e' modificata come segue la
descrizione delle seguenti voci:
E.1.01.01.76.000 Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi
indivisibili (TASI)
E.1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso
a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
E.1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso
a seguito di attivita' di verifica e controllo
b) alle seguenti voci del piano dei conti economico, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) e' modificata come segue la descrizione delle seguenti voci:
1.1.1.01.76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1.1.1.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso
a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso
a seguito di attivita' di verifica e controllo
2) nella colonna «Raccordo con conto economico», alle seguenti
voci e' attribuito il codice B14d:
2.4.1.01.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti di
natura tributaria;
2.4.1.02.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per
trasferimenti e contributi;
2.4.1.03.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per
crediti verso clienti ed utenti;
2.4.1.99.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti;
3) nella colonna «Raccordo con conto economico», alle seguenti
voci e' attribuito il codice 26:
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
2.1.9.01.01.010 Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG)
c) al piano dei conti patrimoniale sono apportate le seguenti
modifiche:
1) inserite le seguenti voci:
Parte di provvedimento in formato grafico
2) e' modificata come segue la descrizione della seguente voce:
1.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i
servizi indivisibili (TASI)
3) nella colonna «Raccordo con stato patrimoniale», alle
seguenti voci e' attribuito il codice B II 1 1.9:
1.2.2.03.01.01.001 Demanio marittimo
1.2.2.03.02.01.001 Demanio idrico
1.2.2.03.03.01.001 Foreste;
1.2.2.03.04.01.001 Giacimenti;
1.2.2.03.05.01.001 Fauna;
1.2.2.03.06.01.001 Flora.
Art. 4
Allegato 9 - Schema di bilancio
1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate» sono apportate
le seguenti modifiche:
1) alla nota n. 1 sono soppresse le seguenti parole «Nel primo
esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.
118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma
7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale
occasione».
2) la nota n. 3 e' soppressa;
b) la nota n. 2 del prospetto «Bilancio di previsione - Spese» e'
soppressa;
c) al prospetto «Bilancio di previsione - Riepilogo generale
entrate per titoli» sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla nota n. 1 sono soppresse le seguenti parole «Nel primo
esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.
118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma
7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale
occasione»;
2) la nota n. 3 e' soppressa.
d) il prospetto dell'allegato a) concernente la Tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e' sostituito
dal prospetto di cui all'allegato A;
e) la nota n. 1 del «Prospetto dimostrativo del rispetto dei
vincoli di indebitamento degli enti locali» (all. d), e' sostituita
dalla seguente «Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno
2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per
cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi
tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204,
comma 1, del TUEL)».
Art. 5
Allegato 10 - Rendiconto della gestione
1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n.
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle entrate»
sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei crediti
cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione e'
esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario
dei residui,»;
2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 la
voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento
straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»;
b) al prospetto «Conto del bilancio - Riepilogo generale delle
entrate» sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei crediti
cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione e'
esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario
dei residui,»;
2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 la
voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento
straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»;
c) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese» sono
apportate le seguenti modifiche:
1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti
cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono
sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del
2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati
nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con
imputazione all'esercizio».
d) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese
Ripartizione per Missioni e programmi della politica regionale
unitaria» sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti
cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono
sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del
2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati
nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con
imputazione all'esercizio».
e) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali» sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti
cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono
sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del
2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati
nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con
imputazione all'esercizio».
f) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese
Funzioni delegate dalle Regioni» sono apportate le seguenti
modifiche:
1) alla nota n. 1, le parole «(sia l'importo dei debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti
cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in
occasione del riaccertamento straordinario dei residui)», sono
sostituite dalle seguenti «(l'importo dei debiti definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del
2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati
nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con
imputazione all'esercizio».
g) al prospetto dello Stato patrimoniale-Attivo e' soppressa la
voce «Diritti reali di godimento»;
h) il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo e' sostituito dal
prospetto di cui all'allegato B;
i) la nota alla fine del Conto economico e' soppressa;
j) all'allegato d, concernente il Prospetto delle entrate di
bilancio per titoli, tipologie e categorie - Enti locali, la
categoria 1010176 e' ridenominata Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);
k) all'allegato h costi per missione, la voce «Quota annuale di
contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche» e'
sostituita dalla seguente «Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni pubbliche».
2. Gli aggiornamenti di cui alle lettere g), h) e j) e k) entrano
in vigore con riferimento al rendiconto 2017.
Art. 6
Allegato 12
1. All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011,
concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle
regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176 e'
ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)».
Art. 7
Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie
e categorie di entrata
1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui
all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
sono inserite le seguenti voci:
a) all'allegato 13/1 e' soppressa la seguente voce:
1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI)
b) all'allegato 13/2 e' inserita la seguente voce:
1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.
Roma 18 maggio 2017
Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Belgiorno
Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Naddeo
Allegato A
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Allegato B
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