Data: 2017-06-02 05:29:36

ARMONIZZAZIONE CONTABILE - modifiche agli schemi di bilancio (GU n.126 1/6/2017)

ARMONIZZAZIONE CONTABILE - modifiche agli schemi di bilancio (GU n.126 1/6/2017)

[b]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 maggio 2017
Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi. (17A03669)
(GU n.126 del 1-6-2017)[/b]



                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
            del Ministero dell'economia e delle finanze

                          di concerto con

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
                    del Ministero dell'interno

                                  e

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
              PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
            della Presidenza del Consiglio dei ministri

  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42;
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che  la  Commissione  per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»;
  Visto l'aggiornamento del  22  dicembre  2016  delle  edizioni  dei
principi contabili nazionali OIC 17 e OIC 21;
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 22 marzo 2017;

                              Decreta:

                              Art. 1


            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
              concernente la contabilita' finanziaria

  Al  Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al paragrafo 7.1, dopo le parole «Con particolare riguardo  alla
gestione dei fondi UE,» sono inserite le seguenti «a decorrere dal 1°
gennaio 2018:»;
  b) nell'Appendice tecnica, dopo l'esempio n.  8,  sono  inseriti  i
seguenti esempi:
Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti  Fondi
  Europei»  della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  concesso  dopo
  l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione
  In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di  «Prestito
Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro
1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un  investimento  per
il quale il comune e' risultato assegnatario da parte  della  propria
regione di fondi  europei  2014-2020,  grazie  alla  possibilita'  di
acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidita' necessaria
per  l'avvio  e  la  realizzazione  dell'investimento  (in  attesa
dell'incasso dei contributi europei).
  Il cronoprogramma dell'investimento prevede  i  seguenti  tempi  di
realizzazione della spesa:
  2017 100
  2018 300
  2019 300
  2020 300
  Il  Prestito  Investimenti  Fondi  Europei  e'  un  finanziamento
flessibile, in quanto le erogazioni a valere  del  prestito  concesso
sono effettuate, su richiesta del comune, nel corso  del  periodo  di
preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla  spesa
effettuata.
  Il contratto di finanziamento prevede che  a  seguito  dell'incasso
dei  fondi  UE,  il  comune  deve  obbligatoriamente  rimborsare
anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi.
  Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento
del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente  dalla
data della stipula.
  All'esempio si applicano i principi  applicati  della  contabilita'
finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6.
  Alla data di stipula del contratto di finanziamento,  nel  rispetto
del  principio  applicato  della  contabilita'  finanziaria  n.  3.6,
lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il  comune
assegnatario  di  finanziamenti  UE,  ha  gia'  accertato  l'entrata
derivante  dai  contributi  comunitari  (da  contabilizzare  come
trasferimenti da regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui
la regione  erogante  ha  registrato  i  corrispondenti  impegni.  La
regione deve  imputare  gli  impegni  riguardanti  i  contributi  con
imputazione agli esercizi in cui e' prevista la  realizzazione  delle
spese da parte del comune53.
---
    53 Nel caso di  trasferimenti  erogati  «a  rendicontazione»  da
soggetti che non adottano  il  medesimo  principio  della  competenza
finanziaria  potenziata,  l'ente  beneficiario  accerta  l'entrata  a
seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante,  di
erogazione del contributo a proprio favore per  la  realizzazione  di
una determinata spesa. L'entrata e' imputata  agli  esercizi  in  cui
l'ente beneficiario stesso prevede  di  impegnare  la  spesa  cui  il
trasferimento e' destinato  (sulla  base  del  crono  programma),  in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilita') sorge  a
seguito della realizzazione della spesa, con riferimento  alla  quale
la rendicontazione e' resa.
  Se  l'attuazione  della  spesa  presenta  un  andamento  differente
rispetto a quello previsto, il  comune  provvede  a  dare  tempestiva
comunicazione  alla  regione  in  occasione  delle  rendicontazioni,
aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A  seguito  di
tali aggiornamenti, entrambi  gli  enti  provvedono  alle  necessarie
variazioni degli stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  e  alla
reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui
le entrate e le spese sono esigibili.
  A seguito della  stipula  del  contratto  di  prestito,  il  comune
effettua le seguenti registrazioni in contabilita' finanziaria:
  1)  Accertamento  dell'entrata  derivante  dal  prestito,  con
imputazione all'esercizio 2017 di 100,  all'esercizio  2018  di  300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020  di  300,  secondo  le
modalita' previste dal principio contabile 3.18 per  i  finanziamenti
flessibili;
  2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e
al rimborso anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il  rimborso
anticipato  sono  imputati  agli  esercizi  in  cui  e'  prevista  la
riscossione dei contributi all'esercizio 2017 di  100,  all'esercizio
2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020  di  300.
In quanto gia' assegnatario dei contributi UE, il comune registra  la
spesa  per  rimborso  prestiti  secondo  le  modalita'  del  rimborso
anticipato.
  A  seguito  della  formalizzazione  dell'obbligazione  giuridica
riguardante l'investimento, il comune impegna la spesa di 1.000,  con
imputazione all'esercizio 2017 di 100,  all'esercizio  2018  di  300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.
  A seguito della realizzazione della prima annualita'  della  spesa,
il comune e' in condizione di rendicontare alla CDP e alla regione la
spesa effettuata.
  Sulla base della rendicontazione  ricevuta  la  CDP  eroga  100  al
comune, che emette la relativa reversale a  valere  dell'accertamento
2017 di cui al punto 1).
  Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle  altre
amministrazioni  coinvolte,  la  regione  effettua  le  necessarie
verifiche ed eroga 100 al comune.
  L'incasso del contributo determina, per  il  comune,  l'obbligo  di
effettuare il pagamento per rimborso prestiti  alla  CDP.  Il  comune
emette l'ordine di pagamento a valere dell'impegno  2017  di  cui  al
punto 2).
  Nel caso in cui il comune riceva un contributo  UE  inferiore  alla
quota di spesa realizzata, per la quota del prestito  non  rimborsata
anticipatamente devono essere registrati gli  impegni  relativi  agli
interessi e alla quota capitale, secondo  il  piano  di  ammortamento
ordinario previsto contrattualmente.
  Le  stesse  operazioni  sono  effettuate  con  riferimento  alle
operazioni riguardanti gli esercizi dal 2018 al 2020.
  In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della  variazione
dell'esigibilita' della spesa, sono  oggetto  di  reimputazione  allo
stesso esercizio del correlato impegno, anche:
  gli accertamenti delle entrate  da  contributo  UE  (contabilizzate
come trasferimento da regione);
  gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti  ancora  non
riscossi;
  gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.
  Le modalita' di contabilizzazione evidenziate nel presente  esempio
si applicano anche alle  ipotesi  in  cui  l'ente  ricorra  ad  altre
tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le
aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL)  che
siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di
copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati  da
contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del
finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.
Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti  Fondi
  Europei»  della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  concesso  prima
  dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione
  In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di  «Prestito
Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro
1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il comune ha
avviato le procedure  per  l'assegnazione  di  contributi  comunitari
2014-2020 nei confronti della  propria  regione,  anche  al  fine  di
consentire l'avvio dell'investimento nelle more  dell'assegnazione  e
dell'erogazione dei contributi.
  Il cronoprogramma dell'investimento prevede  i  seguenti  tempi  di
realizzazione della spesa:
  2017 100
  2018 300
  2019 300
  2020 300
  A seguito della  stipula  del  contratto  di  prestito,  il  comune
effettua le seguenti registrazioni in contabilita' finanziaria:
  1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito flessibile, con
imputazione all'esercizio 2017 di 100,  all'esercizio  2018  di  300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020  di  300,  secondo  le
modalita' previste dal principio contabile 3.18 per  i  finanziamenti
flessibili;
  2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi,  delle  spese
relative agli interessi di preammortamento, di  ammortamento  e  alle
quote  capitale,  secondo  il  piano  di  ammortamento  previsto  dal
contratto di finanziamento.
  L'accertamento delle  entrate  concernenti  il  finanziamento  CDP,
consente al comune di avviare il procedimento  di  spesa  concernente
l'investimento, fino all'aggiudicazione della gara, a  seguito  della
quale  il  comune  impegna  la  spesa  di  1000,  con  imputazione
all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di  300,  all'esercizio
2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.
  Quando la prima annualita' di spesa e' stata effettuata, il  comune
trasmette la rendicontazione alla CDP  per  poi  riscuotere  100.  La
reversale e' registrata a valere dell'accertamento  2017  di  cui  al
punto 1).
  Si ipotizza che nell'esercizio 2018 il comune risulti  assegnatario
del contributo UE di 1.000, per la realizzazione dell'investimento di
pari importo, gia' realizzato per 100.
  A seguito dell'assegnazione del contributo, il comune:
  3) accerta l'entrata derivante  dai  contributi  UE  di  1.000  (da
registrare  come  trasferimenti  da  regione),  con  imputazione  ai
medesimi  esercizi  in  cui  la  regione  erogante  ha  registrato  i
corrispondenti impegni. La regione imputa gli impegni  riguardanti  i
contributi agli esercizi in cui e' prevista  la  realizzazione  delle
spese da parte del comune, salvo che per l'esercizio 2018,  cui  sono
imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale  esercizio
il comune puo' rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e  la
spesa di 300 esigibile nel 2018;
  4) impegna le spese per il  rimborso  anticipato,  con  imputazione
agli esercizi in cui  e'  prevista  la  riscossione  dei  contributi,
all'esercizio 2018 di 400, all'esercizio 2019 di 300 e  all'esercizio
2020  di  300  e  cancella  gli  impegni  relativi  all'ammortamento
ordinario (quota capitale e quota interessi);
  5) trasmette alla regione la rendicontazione  relativa  alla  spesa
effettuata nel 2017 e, quando la seconda annualita' dell'investimento
e' stata effettuata, rendiconta alla regione anche tali spese;
  6) la regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per
400,  che  li  incassa  ed  emette  le  reversali  a  valere  degli
accertamenti 2018 del punto 3);
  7) il  comune  rimborsa  anticipatamente  il  prestito  alla  Cassa
Depositi e Prestiti per 400, a valere degli impegni 2018 del punto 4)
  Negli esercizi successivi, il comune provvede a:
  rendicontare alla CDP e alla regione le  spese  effettuate  per  la
realizzazione dell'investimento;
  incassare i finanziamenti CDP;
  incassare i contributi UE da riversare alla  CDP  per  il  rimborso
anticipato del prestiti.
  In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della  variazione
dell'esigibilita' della spesa, sono  oggetto  di  reimputazione  allo
stesso esercizio del correlato impegno, anche:
  gli accertamenti delle entrate da contributo  UE  (registrate  come
trasferimento da regione),
  gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti  ancora  non
riscossi,
  gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.
  Le modalita' di contabilizzazione evidenziate nel presente  esempio
si applicano anche alle  ipotesi  in  cui  l'ente  ricorra  ad  altre
tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le
aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL)  che
siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di
copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati  da
contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del
finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.
Esempio 10) - La compilazione del prospetto di  cui  all'allegato  n.
  8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio
  Il  consiglio  del  comune  di  XXXX  ha  deliberato  la  seguente
variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019, riguardante:
  incremento di 100 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio
2017, della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma
03 «Edilizia scolastica», titolo 2;
  incremento di 200 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio
2017, della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo  libero»,
programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2;
  riduzione di 300 dello stanziamento di competenza, per  l'esercizio
2017,  della  missione  08  «Assetto  del  territorio  ed  edilizia
abitativa», programma 01  «Urbanistica  e  assetto  del  territorio»,
titolo 2.
  Il prospetto da trasmettere al tesoriere di cui all'allegato 8/1 al
decreto legislativo n. 118 del 2011, da allegare alle  variazioni  di
bilancio si compila indicando:
  solo i programmi (e i relativi titoli) interessati dalle variazioni
di bilancio  oggetto  di  trasmissione.  Pertanto  se  la  variazione
coinvolge solo due programmi di una missione,  il  prospetto  riporta
solo i due programmi (e i relativi titoli oggetto di variazione);
  i  totali  di  programma  dei  soli  programmi  interessati  dalle
variazioni di bilancio oggetto della  comunicazione.  Nella  prima  e
ultima colonna del prospetto, le voci «Totale programma» indicano  il
corrispondente  importo  del  bilancio  di  previsione  aggiornato
all'ultima  variazione  approvata  e  trasmessa,  prima  e  dopo  la
variazione oggetto del prospetto. Tali importi non sono la somma solo
dei titoli presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i  titoli  del
programma, anche se non sono stati oggetto di variazione;
  solo  le  missioni  (e  i  relativi  programmi)  interessati  dalle
variazioni di  bilancio  oggetto  di  trasmissione.  Pertanto  se  la
variazione coinvolge solo due missioni  del  bilancio,  il  prospetto
riporta solo le due missioni  (e  i  relativi  programmi  oggetto  di
variazione);
  i  totali  di  missione  delle  sole  missioni  interessate  dalle
variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna  del  prospetto,
le voci «Totale missione»  indicano  il  corrispondente  importo  del
bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione  approvata  e
trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto
tali importi non sono  la  somma  solo  dei  programmi  presenti  nel
prospetto, ma riguardano tutti i programmi della missione,  anche  se
non sono stati oggetto di variazione;
  le voci «TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE» e  «TOTALE  GENERALE  DELLE
USCITE» indicano l'importo  del  bilancio  di  previsione  aggiornato
all'ultima  variazione  approvata  e  trasmessa,  prima  e  dopo  la
variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non  sono  la
somma solo delle missioni presenti nel prospetto, ma riguardano tutte
le missioni di bilancio,  anche  se  non  sono  state  oggetto  della
variazione.
  Approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al
tesoriere, il responsabile finanziario compila la  prima  e  l'ultima
colonna,  per  tenere  conto  di  eventuali  variazioni  di  bilancio
disposte durante l'approvazione della delibera cui  il  prospetto  si
riferisce. Il prospetto e' trasmesso al tesoriere quando e'  completo
a seguito della compilazione di tutte le colonne.
  Il comune trasmette al tesoriere il seguente prospetto, predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 8/1 al decreto  legislativo  n.
118 del 2011:
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti  non  andati  a  buon
  fine
  A  seguito  della  comunicazione,  da  parte    della    banca
tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per  IBAN
beneficiario  estinto)  o  resi  dal  percipiente  e  la  conseguente
formazione  di  un  sospeso  di  entrata  (carta  contabile),  l'ente
effettua le seguenti registrazioni:
  a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile  tra  le
partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non
andate a buon fine),
  b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce  del  piano
dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon  fine),
di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);
  c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato  a  buon  fine
tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);
  d)  regolarizza  la  carta  contabile  di  entrata  riguardante  il
riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon  fine,
a valere dell'accertamento effettuato in partita  di  giro;  (lettera
a);
  e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a  valere  dell'impegno
cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato  a
buon fine.
  Se gli stanziamenti riguardanti le  PG  non  sono  capienti  l'ente
effettua  le  variazioni  di  bilancio  e  le  trasmette    al
tesoriere/cassiere56.
---
    56 Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non  svolgono
la funzione  di  vincolo,  pertanto,  in  caso  di  incapienza  degli
stanziamenti, gli  impegni  possono  essere  registrati  anche  senza
effettuare le variazioni. In ogni caso  e'  opportuno  effettuare  le
variazioni di bilancio, anche dopo la  registrazione  degli  impegni,
anche successivamente la registrazione dell'operazione.
                              Art. 2


            Allegato 4/3 - Principio contabile applicato
        concernente la contabilita' economico patrimoniale

  Al  Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al paragrafo 4.18, sono soppresse le parole «o "beni soggetti  a
tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto»;
  b) alla fine del paragrafo 4.22 sono inserite  le  seguenti  parole
«esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilita' finanziaria in
attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016  e  dell'art.  1,
commi 551  e  552  della  legge  n.  147  del  2013  (fondo  societa'
partecipate). Il fondo perdite societa' partecipate accantonato nelle
scritture  della  contabilita'  finanziaria  non  e'  automaticamente
accantonato nelle scritture della contabilita' economico patrimoniale
in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai
principi 6.1.3 a) e  6.1.3  b)  produce  sul  risultato  economico  i
medesimi effetti del fondo»9;
---
    9 L'art. 21 della legge n. 175 del 2016  prevede  «Le  pubbliche
amministrazioni  locali  che  adottano  la  contabilita'  civilistica
adeguano il valore della  partecipazione,  nel  corso  dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione  del  patrimonio
netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non  venga
immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore».
    c) al paragrafo 6.1, sono apportate le seguenti modifiche:
  1)  dopo  le  parole  «a  seguito  di  un'operazione  di  leasing
finanziario» sono inserite le seguenti «o di compravendita con "patto
di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e seguenti  del  codice
civile ,»;
  2) dopo le parole «che trattasi di beni non  ancora  di  proprieta'
dell'ente.» sono inserite le seguenti «L'eccezione si  applica  anche
nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio»;
    d) al paragrafo 6.1.2, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) sono soppresse le parole «o "beni soggetti a  tutela"  ai  sensi
dell'art. 139 del medesimo decreto»;
  2) dopo le parole «I  beni  librari»,  sono  inserite  le  seguenti
«compresi quelli»;
  3) le parole «iscritti e valutati nello  stato  patrimoniale»  sono
sostituite dalla seguente «contabilizzati»;
  4) le parole «(biblioteche di  Universita',  Istituti  ed  Enti  di
ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono  beni  strumentali  per
l'attivita' svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un
periodo massimo  di  cinque  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e  il  relativo
costo e' interamente di competenza dell'esercizio in cui  sono  stati
acquistati,  esclusi  i  beni  librari  qualificabili  come  "beni
culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b).»;
  5)  le  parole  «non  sono  assoggettati  ad  ammortamento»  sono
sostituite dalle seguenti «non sono iscritti nello stato patrimoniale
e il relativo costo e' interamente di  competenza  dell'esercizio  in
cui sono stati acquistati»;
    e) al paragrafo 6.1.3, lettera a),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
  1) la parola «imprese» e' sostituita con la seguente «societa'»;
  2) dopo le parole «n. 4 codice civile.» sono inserite  le  seguenti
«A tal fine, l'utile o  la  perdita  d'esercizio  della  partecipata,
debitamente rettificato, per la quota di pertinenza,  e'  portato  al
conto economico, ed ha come contropartita, nello stato  patrimoniale,
l'incremento  o  la  riduzione  della  partecipazione  azionaria.
Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto
della gestione,»;
  3) le parole «Le eventuali perdite sono portate a conto  economico»
sono sostituite dalle seguenti «Nel  caso  in  cui  il  valore  della
partecipazione  diventi  negativo  per  effetto  di  perdite,  la
partecipazione  si  azzera.  Se  la  partecipante  e'  legalmente  o
altrimenti impegnata al sostenimento della  partecipata,  le  perdite
ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento  della
partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri»;
  4) le parole «di enti o» sono soppresse;
  5) le parole «20, "Il  patrimonio  netto"»  sono  sostituite  dalle
seguenti «17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"»;
  6)  le  parole  «Titoli  e  partecipazioni»  sono  sostituite  da
«Partecipazioni»;
    f) alla fine del paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le  parole  «I
criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a  quelli  valevoli
per le  azioni»,  sono  inserite  le  seguenti  «Pertanto,  anche  le
partecipazioni  in  enti,  pubblici  e  privati,  controllati  e
partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio  netto".
L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata,  derivante
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto,  e'  imputato  nel
conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio  di
competenza  economica,  ed  ha  come  contropartita,  nello  stato
patrimoniale, l'incremento o la riduzione  della  partecipazione  non
azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del
rendiconto  della  gestione,  gli  eventuali  utili    derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto  sono  iscritti  in
una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del
metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione
diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.
Se  la  partecipante  e'  legalmente  o  altrimenti  impegnata  al
sostenimento della  partecipata,  le  perdite  ulteriori  rispetto  a
quelle che hanno comportato l'azzeramento della  partecipazione  sono
contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono  iscritte  nello
stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di  dotazione  di
enti  istituiti  senza  conferire  risorse,  in  quanto  la  gestione
determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo
o passivo. Nel caso in cui il  valore  della  partecipazione  diventi
negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera.  Se  la
partecipante e' legalmente o  altrimenti  impegnata  al  sostenimento
della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle  che  hanno
comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate  in
un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17  e  n.
21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione  di  enti
che non hanno valore di  liquidazione,  in  quanto  il  loro  statuto
prevede che, in caso di  scioglimento,  il  fondo  di  dotazione  sia
destinato  a  soggetti  non  controllati  o  partecipati  dalla
controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni
finanziarie  dell'attivo  patrimoniale  e,  come  contropartita,  per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una  quota  del  patrimonio
netto  e'  vincolata  come  riserva  non  disponibile.  In  caso  di
liquidazione dell'ente  controllato  o  partecipato,  per  lo  stesso
importo  si  riducono  le  partecipazioni  tra  le  immobilizzazioni
patrimoniali  e  la  quota  non  disponibile  del  patrimonio  netto
dell'ente.».
    g) al paragrafo 6.3, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) dopo le parole «previa apposita delibera del Consiglio» sono
inserite le seguenti: «salvo le riserve  indisponibili,  istituite  a
decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del  patrimonio  netto
posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o  delle  altre  voci
dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:
        1) "riserve indisponibili per beni demaniali  e  patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore  dei
beni  demaniali,  patrimoniali  e  culturali  iscritto  nell'attivo
patrimoniale,  variabile  in  conseguenza  dell'ammortamento    e
dell'acquisizione di nuovi beni.  I  beni  demaniali  e  patrimoniali
indisponibili sono definiti dal codice civile,  all'art.  822  e  ss.
Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come
"beni culturali" ai sensi dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 - Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  che,  se  di
proprieta' di enti strumentali  degli  enti  territoriali,  non  sono
classificati  tra  i  beni  demaniali  e  i  beni  patrimoniali
indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di  cessione  dei
beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti  dall'ordinamento.
Per  i  beni  demaniali  e  patrimoniali  soggetti  ad  ammortamento,
nell'ambito delle scritture di  assestamento,  il  fondo  di  riserva
indisponibile  e'  ridotto  annualmente  per  un  valore  pari
all'ammortamento  di  competenza  dell'esercizio,  attraverso  una
scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;
        2) "altre riserve indisponibili", costituite:
  a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le  cui
partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in  quanto  il  loro
statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo  di  dotazione
sia  destinato  a  soggetti  non  controllati  o  partecipati  dalla
controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate  in  caso  di
liquidazione dell'ente controllato o partecipato;
  b.  dagli  utili  derivanti  dall'applicazione  del  metodo  del
patrimonio netto, in quanto riserve vincolate  all'utilizzo  previsto
dall'applicazione di tale metodo.».
      2) dopo le parole  «Al  pari  del  fondo  di  dotazione,»  sono
inserite le seguenti «le riserve»;
    h) al paragrafo 9.3, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) alla lettera e), le parole «di controllo» sono sostituite  dalle
seguenti «in enti e societa' controllate e partecipate»;
  2) alla lettera l) sono eliminate le parole «al  netto  della  voce
"Netto da beni demaniali"»;
    i) nell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 12 sono  inseriti  i
seguenti esempi:
«Esempio n. 13 - scritture  riguardanti  le  partecipazioni  in  enti
  strumentali senza titoli partecipativi
  Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile  per  il
quale «Le partecipazioni e i conferimenti al fondo  di  dotazione  di
enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro  statuto
prevede che, in caso di  scioglimento,  il  fondo  di  dotazione  sia
destinato  a  soggetti  non  controllati  o  partecipati  dalla
controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni
finanziarie  dell'attivo  patrimoniale  e,  come  contropartita,  per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una  quota  del  patrimonio
netto  e'  vincolata  come  riserva  non  disponibile.  In  caso  di
liquidazione dell'ente  controllato  o  partecipato,  per  lo  stesso
importo  si  riducono  le  partecipazioni  tra  le  immobilizzazioni
patrimoniali  e  la  quota  non  disponibile  del  patrimonio  netto
dell'ente».
  Come prima applicazione del principio,
  1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo  patrimoniale
le  partecipazioni,  senza  darne  evidenza  nel  patrimonio  netto,
effettuano la seguente registrazione al fine imporre il  vincolo  per
la riserva di patrimonio netto
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Esempio n. 14 - Prima iscrizione nel patrimonio netto  delle  riserve
  indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per
  i beni culturali

  In  applicazione  del  principio  della  contabilita'  economico
patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le  riserve
del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per  beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.
  Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per  evidenziare  le
differenze  imputabili  all'applicazione  del  principio  contabile
entrato in vigore nel 2017, si ipotizza  l'invarianza  dell'attivo  e
del  passivo  patrimoniale  nel  2016  e  nel  2017,  l'adozione  del
principio contabile comporta una riclassificazione  delle  componenti
del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita  da
beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte  alle  passivita'
dell'ente.
  E' importante sottolineare  che,  a  parita'  dei  valori  iscritti
nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una  variazione
del valore del patrimonio netto.
  L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili e'  pari  al
valore dei beni demaniali, dei beni del  patrimonio  indisponibile  e
dei  beni  culturali  iscritto  nell'attivo  patrimoniale  (al  netto
dell'ammortamento, nei casi in  cui  e'  previsto).  Nell'esempio  si
ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e  nel
rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per €  2.700.000  a
fronte di beni demaniali di pari importo.
  Nel rendiconto 2016, l'importo di € 2.700.000 aveva  concorso  alla
determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a €  1.875.000
(inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto,
nel rendiconto 2017 il fondo  di  dotazione  rideterminato  al  netto
delle riserve presenta un valore negativo, pari a € 825.000.
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

  Il  fondo  di  dotazione  e  le  riserve  disponibili  di  un  ente
rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale  i  creditori
di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei
propri crediti.
  Il  fondo  di  dotazione  corrisponde  al  capitale  sociale  delle
societa', per le quali il legislatore individua l'importo minimo  che
deve essere sempre garantito, non solo all'inizio  della  vita  della
societa', ma anche successivamente. Nelle  societa',  se  la  perdita
d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale  al
di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento
di capitale (art. 2447 codice civile).
  Per gli enti territoriali e i loro  organismi  e  enti  strumentali
l'importo minimo del fondo di dotazione non e' stato determinato.
  Pertanto, se  il  patrimonio  netto  e'  positivo  e  il  fondo  di
dotazione presenta un importo insignificante o  negativo,  l'ente  si
trova in una grave situazione  di  squilibrio  patrimoniale,  che  il
Consiglio,  in  occasione  dell'approvazione  del  rendiconto,  deve
fronteggiare, in primo  luogo  attraverso  l'utilizzo  delle  riserve
disponibili.
  Se a seguito dell'utilizzo delle  riserve  il  fondo  di  dotazione
risulta ancora negativo,  vuol  dire  che,  il  patrimonio  netto  e'
esclusivamente costituito da beni che non possono  essere  utilizzati
per soddisfare i debiti dell'ente.
  E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda  ad  un
rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.
  Considerato che l'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede
l'adozione  della  contabilita'  economico  patrimoniale  a  fini
conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti  territoriali  e  dei
loro enti e organismi strumentali  in  contabilita'  finanziaria  non
disciplina le modalita' di ripiano del deficit patrimoniale.
  Ma proprio la funzione  conoscitiva  della  contabilita'  economico
patrimoniale impone al  consiglio  e  alla  giunta  di  valutare  con
attenzione le cause di tale grave criticita', per  verificare  se  le
azioni previste per il  rientro  dal  disavanzo  finanziario,  se  in
essere, garantiscono anche la formazione di risultati  economici,  in
grado, in tempi ragionevoli, di ripianare  il  deficit  patrimoniale.
Altrimenti, l'ente e' tenuto ad assumere le iniziative necessarie per
riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per  fronteggiare
tempestivamente le proprie passivita'.
  Le scritture contabili:
    Come prima applicazione del principio,
      1) gli enti che hanno adeguate riserve  libere  nel  patrimonio
netto effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo
per la riserva indisponibile di patrimonio netto
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                              Art. 3


              Allegato 6 - Piano dei conti integrato

  1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al piano dei conti finanziario e'  modificata  come  segue  la
descrizione delle seguenti voci:
  E.1.01.01.76.000 Tassa sui servizi comunali Tributo per  i  servizi
indivisibili (TASI)
  E.1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso
a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
  E.1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso
a seguito di attivita' di verifica e controllo
    b) alle  seguenti  voci  del  piano  dei  conti  economico,  sono
apportate le seguenti modifiche:
      1) e' modificata come segue la descrizione delle seguenti voci:
  1.1.1.01.76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
  1.1.1.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  riscosso
a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
  1.1.1.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  riscosso
a seguito di attivita' di verifica e controllo
      2) nella colonna «Raccordo con conto economico», alle  seguenti
voci e' attribuito il codice B14d:
  2.4.1.01.01.001 Accantonamento  a  fondo  svalutazione  crediti  di
natura tributaria;
  2.4.1.02.01.001 Accantonamento a  fondo  svalutazione  crediti  per
trasferimenti e contributi;
  2.4.1.03.01.001 Accantonamento a  fondo  svalutazione  crediti  per
crediti verso clienti ed utenti;
  2.4.1.99.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti;
      3) nella colonna «Raccordo con conto economico», alle  seguenti
voci e' attribuito il codice 26:
  2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  2.1.9.01.01.010 Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG)
    c) al piano dei conti patrimoniale  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      1) inserite le seguenti voci:
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

      2) e' modificata come segue la descrizione della seguente voce:
        1.3.2.01.01.01.076  Crediti  da  riscossione  Tributo  per  i
servizi indivisibili (TASI)
      3)  nella  colonna  «Raccordo  con  stato  patrimoniale»,  alle
seguenti voci e' attribuito il codice B II 1 1.9:
  1.2.2.03.01.01.001 Demanio marittimo
  1.2.2.03.02.01.001 Demanio idrico
  1.2.2.03.03.01.001 Foreste;
  1.2.2.03.04.01.001 Giacimenti;
  1.2.2.03.05.01.001 Fauna;
  1.2.2.03.06.01.001 Flora.
                              Art. 4


                  Allegato 9 - Schema di bilancio

  1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n.  9
al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al prospetto «Bilancio di previsione - Entrate» sono apportate
le seguenti modifiche:
      1) alla nota n. 1 sono soppresse le seguenti parole «Nel  primo
esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.
118/2011  si  indica  un  importo  pari  a  0  e,  a  seguito  del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3,  comma
7, l'importo del fondo  pluriennale  vincolato  determinato  in  tale
occasione».
      2) la nota n. 3 e' soppressa;
  b) la nota n. 2 del prospetto «Bilancio di previsione -  Spese»  e'
soppressa;
  c) al  prospetto  «Bilancio  di  previsione  -  Riepilogo  generale
entrate per titoli» sono apportate le seguenti modifiche:
  1) alla nota n. 1 sono soppresse  le  seguenti  parole  «Nel  primo
esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.
118/2011  si  indica  un  importo  pari  a  0  e,  a  seguito  del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3,  comma
7, l'importo del fondo  pluriennale  vincolato  determinato  in  tale
occasione»;
  2) la nota n. 3 e' soppressa.
  d)  il  prospetto  dell'allegato  a)  concernente  la  Tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e'  sostituito
dal prospetto di cui all'allegato A;
  e) la nota n.  1  del  «Prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei
vincoli di indebitamento degli enti locali» (all. d),  e'  sostituita
dalla seguente «Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti,  a  quello  dei
prestiti  obbligazionari  precedentemente  emessi,  a  quello  delle
aperture di credito stipulate  ed  a  quello  derivante  da  garanzie
prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei  contributi  statali  e
regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per  l'anno
2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012  al  2014,  e  il  10  per
cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate  relative  ai  primi
tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali  di  nuova
istituzione  si  fa  riferimento,  per  i  primi  due  anni,  ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art.  204,
comma 1, del TUEL)».
                              Art. 5


              Allegato 10 - Rendiconto della gestione

  1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n.
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono  apportate  le
seguenti modifiche:
    a) al prospetto «Conto del bilancio  -  Gestione  delle  entrate»
sono apportate le seguenti modifiche:
  1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei  crediti
cancellati e  reimputati  agli  esercizi  in  cui  l'obbligazione  e'
esigibile effettuata in occasione  del  riaccertamento  straordinario
dei residui,»;
  2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011  la
voce comprende i crediti che sono stati  oggetto  del  riaccertamento
straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»;
    b) al prospetto «Conto del bilancio -  Riepilogo  generale  delle
entrate» sono apportate le seguenti modifiche:
  1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole «l'importo dei  crediti
cancellati e  reimputati  agli  esercizi  in  cui  l'obbligazione  e'
esigibile effettuata in occasione  del  riaccertamento  straordinario
dei residui,»;
  2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011  la
voce comprende i crediti che sono stati  oggetto  del  riaccertamento
straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.»;
    c) al prospetto «Conto del bilancio - Gestione delle spese»  sono
apportate le seguenti modifiche:
  1)  alla  nota  n.  1,  le  parole  «(sia  l'importo  dei  debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei  debiti
cancellati  e  reimputati  agli  esercizi  successivi  effettuato  in
occasione  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui)»,  sono
sostituite dalle  seguenti  «(l'importo  dei  debiti  definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
  2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011,  la  voce  comprende  i  debiti  che  sono  stati  cancellati
nell'ambito  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui  con
imputazione all'esercizio».
    d) al prospetto  «Conto  del  bilancio  -  Gestione  delle  spese
Ripartizione  per  Missioni  e  programmi  della  politica  regionale
unitaria» sono apportate le seguenti modifiche:
  1)  alla  nota  n.  1,  le  parole  «(sia  l'importo  dei  debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei  debiti
cancellati  e  reimputati  agli  esercizi  successivi  effettuato  in
occasione  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui)»,  sono
sostituite dalle  seguenti  «(l'importo  dei  debiti  definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
  2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011,  la  voce  comprende  i  debiti  che  sono  stati  cancellati
nell'ambito  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui  con
imputazione all'esercizio».
    e) al prospetto  «Conto  del  bilancio  -  Gestione  delle  spese
Utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi
comunitari e internazionali» sono apportate le seguenti modifiche:
  1)  alla  nota  n.  1,  le  parole  «(sia  l'importo  dei  debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei  debiti
cancellati  e  reimputati  agli  esercizi  successivi  effettuato  in
occasione  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui)»,  sono
sostituite dalle  seguenti  «(l'importo  dei  debiti  definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
  2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011,  la  voce  comprende  i  debiti  che  sono  stati  cancellati
nell'ambito  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui  con
imputazione all'esercizio».
    f) al prospetto  «Conto  del  bilancio  -  Gestione  delle  spese
Funzioni  delegate  dalle  Regioni»  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
  1)  alla  nota  n.  1,  le  parole  «(sia  l'importo  dei  debiti
definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei  debiti
cancellati  e  reimputati  agli  esercizi  successivi  effettuato  in
occasione  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui)»,  sono
sostituite dalle  seguenti  «(l'importo  dei  debiti  definitivamente
cancellati dalle scritture)»;
  2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole «Nel primo esercizio di
applicazione del titolo primo del  decreto  legislativo  n.  118  del
2011,  la  voce  comprende  i  debiti  che  sono  stati  cancellati
nell'ambito  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui  con
imputazione all'esercizio».
  g) al prospetto dello Stato  patrimoniale-Attivo  e'  soppressa  la
voce «Diritti reali di godimento»;
  h) il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo e' sostituito  dal
prospetto di cui all'allegato B;
  i) la nota alla fine del Conto economico e' soppressa;
  j) all'allegato  d,  concernente  il  Prospetto  delle  entrate  di
bilancio  per  titoli,  tipologie  e  categorie  -  Enti  locali,  la
categoria 1010176 e' ridenominata Tributo per i servizi  indivisibili
(TASI);
  k) all'allegato h costi per missione, la  voce  «Quota  annuale  di
contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni  pubbliche»  e'
sostituita  dalla  seguente  «Contributi  agli  investimenti  ad
Amministrazioni pubbliche».
  2. Gli aggiornamenti di cui alle lettere g), h) e j) e  k)  entrano
in vigore con riferimento al rendiconto 2017.
                              Art. 6


                            Allegato 12

  1. All'allegato n. 12 al  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
concernente «Allegato al documento tecnico di  accompagnamento  delle
regioni e Allegato al PEG degli enti locali» la categoria 1010176  e'
ridenominata «Tributo per i servizi indivisibili (TASI)».
                              Art. 7


            Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie
                      e categorie di entrata

  1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di  cui
all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,
sono inserite le seguenti voci:
    a) all'allegato 13/1 e' soppressa la seguente voce:
      1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI)
    b) all'allegato 13/2 e' inserita la seguente voce:
      1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.
    Roma 18 maggio 2017

                Il Ragioniere generale dello Stato
            del Ministero dell'economia e delle finanze
                              Franco

                        Il Capo Dipartimento
                per gli affari interni e territoriali
                    del Ministero dell'interno
                              Belgiorno

                        Il Capo Dipartimento
              per gli affari regionali e le autonomie
            della Presidenza del Consiglio dei ministri
                              Naddeo

                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                          Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

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