Data: 2017-06-01 10:15:01

Illegittimo non far passare le pratiche dal SUAP

Illegittimo non far passare le pratiche dal SUAP

[color=red][b]TAR ABRUZZO – L’AQUILA, SEZ. I – sentenza 30 maggio 2017 n. 238[/b][/color]

Con l’ultima censura è dedotta l’illegittimità dell’art. 3 del regolamento, che, in violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. m del D.P.R. 160/2010, prevede che la documentazione inerente la presentazione dell’istanza di nulla osta preventivo di impatto acustico vada depositata all’Ufficio commercio del Comune, anziché presso lo Sportello unico per le attività produttive.

La censura è fondata.

[b]L’art. 5, comma 1, del D.P.R. 19/10/2011, n. 227, collocato all’interno del capo III, che contiene disposizioni in materia di inquinamento acustico, prevede che: <<Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160>>.[/b]

Ne consegue l’illegittimità dell’art. 3, comma 2, del regolamento, ove prevede che la documentazione allegata all’istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico deve essere inviata all’Ufficio Commercio del Comune, anziché allo Sportello unico per le attività produttive.

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