Buongiorno, siamo una officina riparatrice di veicoli, abbiamo un furgone di 3500kg che diamo in noleggio, quando il cliente deve fermare il furgone per la riparazione.
La dicitura sul libretto dice "AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUCENTE". Abbiamo saputo che è possibile noleggiare il furgone alle ditte che trasportano in conto proprio, ai privati che devono fare un trasloco (per esempio) ma non alle ditte che trasportano in conto terzi (che hanno cioè un furgone che richiede la licenza di conto terzi),
E' vero? E' possibile ovviare a questo problema? Noi avremmo bisogno di noleggiarlo anche a chi fa trasporti conto terzi.
Ho già chiesto al commercialista di informarsi, ma intanto chiedo anche a voi, magari mi sapete aiutare.
Grazie.
Buongiorno, la disciplina è contenuta nell'art. 84 del Codice della Strada dove al comma 3 recita:
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
Dalla lettura della norma emerge che le ditte di trasporto cose per conto terzi possono prendere con contratto di locazione senza conducente solo autocarri muniti di apposita autorizzazione, in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
Ho appena letto del peso di 3500 kg, allora in tal caso vige il comma 4 lett. a) del citato art. 84 del Codice della Strada il quale recita:
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.
Inoltre il 16 marzo 2015 il Ministero dei Trasporti ha emanato la circolare 5681, che riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione e il comodato di veicoli industriali, così dome regolati dall'articolo 84 del Codice della Strada.
Riassumendo è possibile il noleggio per:
- Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione previste all'articolo 82 del codice della strada comma 5 lettera a), con noleggio ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi. In questo caso, il proprietario del veicolo non deve essere iscritto all'Albo degli Autotrasportatori, mentre deve ovviamente esserlo l'azienda che prende in affitto il veicolo.
Ok, grazie.
Allora visto che il nostro veicolo non supera le 6t a pieno carico siamo a posto.
Ma se volessimo noleggiare anche un veicolo superiore alle 6t (il mio titolare ci stava pensando di acquistarne uno per noleggiarlo, visto che molti clienti hanno sempre problemi a fermare il camion)dovremmo essere per forza iscritti all'albo degli autotrasportatori? Ma allora non siamo più officina ma dovremmo dare inizio ad una nuova attività?
Beh in realta' gia esercitate una doppia attivita' perche' siete officina e svolgete anche attivita' di noleggio muniti di apposita licenza/scia.
Confermo che per il noleggio di veicoli destinati al trasporto di cose per conto terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate necessita possedere iscrizione al REN e all’Albo degli autotrasportatori ed autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Concordo con quanto detto, nel caso di veicoli con massa superiore a 6 tonnellate si rientra nell'art.84 c.3 del C.d.S.:
[i]"3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni."[/i]
Pertanto, [b]in questo caso, il noleggio è ammesso solamente se l'impresa proprietaria del veicolo e quella che lo riceve a noleggio sono iscritte all'Albo degli Autotrasportatori.[/b], come precisato dal Ministero dei Trasporti con Circolare 5681 del 16 marzo 2015.
[url=http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2016-05/07%20CIRCOLARE%20LOCAZIONE%20E%20COMODATO.pdf]http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2016-05/07%20CIRCOLARE%20LOCAZIONE%20E%20COMODATO.pdf[/url]