BURL Supplemento n. 22 - Martedì 30 maggio 2017
Legge regionale 26 maggio 2017 - n. 16
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre
2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo
e per la riqualificazione del suolo degradato)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014)
1. All’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31
(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione
del suolo degradato) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 le parole «, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite con le
parole «, entro il 31 dicembre 2017»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le province e la Città metropolitana di Milano adeguano
i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano
alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai
criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo 2 della presente
legge e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r. 12/2005
entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR di cui al
comma 1.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento
dei PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano,
di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei
medesimi, i comuni, in occasione della prima scadenza
del documento di piano, adeguano i PGT alle disposizioni
della presente legge.»;
d) al comma 4 le parole «, i comuni possono approvare unicamente
varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT
che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla
riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica
o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti,
per la finalità di incentivarne e accelerarne l’attuazione,
esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti,
nonché quelle finalizzate all’attuazione degli accordi
di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento
sono comunque mantenute le previsioni e i programmi
edificatori del documento di piano vigente.» sono
sostituite dalle seguenti: «, i comuni possono approvare varianti
generali o parziali del documento di piano e piani
attuativi in variante al documento di piano, assicurando
un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni
del PGT vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge. La relazione del documento di piano, di
cui all’articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005,
come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della
presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la
loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i
processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il
consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività
agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa
la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli
interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti
finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a
valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche
già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della
l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di
cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia
regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.
A seguito dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le
varianti di cui al presente comma devono risultare coerenti
con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il
consumo di suolo; i comuni possono altresì procedere ad
adeguare complessivamente il PGT ai contenuti dell’integrazione
del PTR, configurandosi come adeguamento di
cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana di
Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui
all’articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto
recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR. Entro un
anno dall’integrazione del PTR di cui al comma 1, i comuni
sono tenuti a trasmettere alla Regione informazioni relative
al consumo di suolo nei PGT, secondo contenuti e modalità
indicati con deliberazione della Giunta regionale.»;
e) l’ultimo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: «La
validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cui
scadenza intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione
provinciale e metropolitana di cui al comma 2,
può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato
adeguamento con deliberazione del Consiglio comunale
da assumersi entro la scadenza del proprio documento
di piano, ferma restando la possibilità di applicare quanto
previsto al comma 4. La validità dei documenti di piano
dei PGT comunali la cui scadenza è già intercorsa può essere
prorogata di dodici mesi successivi all’adeguamento
della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al
comma 2, con deliberazione motivata del consiglio comunale,
da assumersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore
della legge regionale recante «Modifiche all’articolo 5 della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni
per la riduzione del consumo di suolo e per lo riqualificazione
del suolo degradato)», ferma restando la possibilità
di applicare quanto previsto al comma 4.»;
f) al comma 6 le parole «dodici mesi» sono sostituite con le
parole «diciotto mesi»;
g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con riguardo ai piani attuativi relativi alle aree disciplinate
dal documento di piano, per i quali non sia tempestivamente
presentata l’istanza di cui al comma 6, i comuni
nell’ambito della loro potestà pianificatoria possono mantenere
la possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo
la relativa previsione del documento di piano o, nel
caso in cui intendano promuovere varianti al documento
di piano, disporne le opportune modifiche e integrazioni
con la variante da assumere ai sensi della l.r. 12/2005.».
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 26 maggio 2017
Roberto Maroni