Buongiorno, l'articolo 50 del TUEL prevede che il Sindaco, in veste di autorità locale, in alcuni casi, quali ad esempio, la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, può intervenire in materia di orari di vendita anche per asporto, e di sommnistrazione di bevande alcooliche e superalcooliche.
Nel caso di negozio esclusivo di distributori automatici di alimenti e bevande (non alcooliche) con orario di apertura h24, che crea disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura, anche se non viene effettuata la vendita di alcoolici?
La cosa è da approfondire ma il nuovo comma 7-bis dell'art. 50 TUEL dispone:
[i]7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio
culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.[/i]
In questo caso l'ordinanza NON è contingibile e urgente (anche se limitata nel durata dell'efficacia) ma è limitata alla inibizione della vendita degli alcolici.
Il nuovo comma 5 dello stesso articolo dispone:
[i]5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio
del decoro e [b]della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti[/b], [b]anche[/b] intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.[/i]
In questo caso, invece, l'ordinanza è contingibile e urgente e l'intervento sugli alcolici è solo una delle possibilità. La C.U. può concernere varie misure non solo gli alcolici.
Rammenta che il nuono comma 7-ter indica (si sapeva già ma ora è un presupposto più certo):
[i]7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.[/i]
Anci Toscana si e' espressa in merito atteaverso una chiave di lettura molto ampia includendo non solo gli alcolici e superalcolici ..ovviamente si attendono ulteriori interpretazioni e/o circolari ministeriali.
http://www.ancitoscana.it/disposizioni-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/994-nuovi-poteri-ai-sindaci-anche-per-gli-orari-di-bar-e-negozi.html