Data: 2012-03-15 08:22:42

noleggio senza conducente

SALVE SONO UNA RAGAZZA DI 30 ANNI, VOLEVO SAPERE UN INFORMAZIONE, QUALE E' LA PRASSI PER APRIRE UN ATTIVITA' AUTONOMA DI NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE NEI LOCALI DI UNA CARROZZERIA, QUALI DOCUMENTI DEVO PRESENTARE E A QUALE UFFICIO DI COMPETENZA?. LA SEDE DELLA CARROZZERIA E' A PONTASSIEVE. LA LICENZA DEL NOLEGGIO QUESTA CARROZZERIA LA POSSIEDE MA SUBENTRANDO IO COME LIBERA PROFESSIONISTA POSSO VARIARLA O DEVO CHIEDERLA UN ALTRA!?. LA MIA ATTIVITA' SARA' DI DARE UNA MACCHINA A NOLEGGIO COME SOSTITUTIVA AI CLIENTI DELLA CARROZZERIA MA ANCHE DI NOLEGGIARE L'AUTO A CLIENTI ESTERNI DELLA CARROZZERIA, GRAZIE PER QUALSIASI INFORMAZIONE, RITA

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Data: 2012-03-15 12:13:49

Re:noleggio senza conducente

Buongiorno Rita.
Intervengo sul quesito poichè sono un collega di Sivia (CNA) e lei mi ha stamani sottoposto la questione.
premetto che l'attività rientra nel terziario e quindi la ditta sarà un'impresa iscritta alla CCIAA con inqudramento previdenziale al commercio.
Io avevo capito che tra la carrozzeria e la nuova attività di noleggio senza conducente non vi sarebbe stata alcuna cessione di ramo d'azienda, ma che la nuova attività abrebbe inziato in modo autonomo.
Però:
1) se viene fatta una cessione di ramo d'azienda dell'attività di noleggio si rende necessaria una scrittura privata con firme autenticate dal notaio e la presentazione di modello per il subentro. Tra l'altro possiamo utilizzare per il comune di Pontassieve il modello Omniavis SER_0502_ITA dove è indicata con chiarezza la metodologia del subentro?
2) Se la ditta individuale di noleggio apre autonomamente, se ho ben capito comunque in affitto dalla carrozzeria (utlizzando il medesimo ufficio ed il piazzale della carrozzeria per il parcheggio dei mezzi a noleggio). In questo caso la ditta individuale dovrà presentare una scia per inizio attività. Mi preoccupa un po' il fatto che sul modello del comune di potassieve sono previste dichiarazioni in ordine alla presentazione di pratiche di insediamento produttivo, di regolarità edilizia edei locali e di destinazione urbanistica del piazzale. Ritengo che queste dichiarazioni possano non essere necessarie  e quindi (soprattutto se utilizziamo ilmodello omniavis, l'inizio possa essere effettuato con un minor numero di indicazioni.
Mi rimetto però alle indicazioni di Simone
Fabrizio Fallani CNA

riferimento id:4043

Data: 2012-03-16 20:12:02

Re:noleggio senza conducente


SALVE SONO UNA RAGAZZA DI 30 ANNI, VOLEVO SAPERE UN INFORMAZIONE, QUALE E' LA PRASSI PER APRIRE UN ATTIVITA' AUTONOMA DI NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE NEI LOCALI DI UNA CARROZZERIA, QUALI DOCUMENTI DEVO PRESENTARE E A QUALE UFFICIO DI COMPETENZA?. LA SEDE DELLA CARROZZERIA E' A PONTASSIEVE. LA LICENZA DEL NOLEGGIO QUESTA CARROZZERIA LA POSSIEDE MA SUBENTRANDO IO COME LIBERA PROFESSIONISTA POSSO VARIARLA O DEVO CHIEDERLA UN ALTRA!?. LA MIA ATTIVITA' SARA' DI DARE UNA MACCHINA A NOLEGGIO COME SOSTITUTIVA AI CLIENTI DELLA CARROZZERIA MA ANCHE DI NOLEGGIARE L'AUTO A CLIENTI ESTERNI DELLA CARROZZERIA, GRAZIE PER QUALSIASI INFORMAZIONE, RITA
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Sotto il profilo amministrativo devi presentare al SUAP competente per territorio una SCIA in via telematica ai sensi del DPR 461/2011 (ad efficacia immediata). Quindi puoi iniziare l'attività da subito indicando il mezzo utilizzato (da immatricolare poi per tale servizio) nella scia.
Anche per il subentro nella carrozzeria è sufficiente una comunicazione.
Vi sono poi gli adempimenti camerali.

Ti consiglio di farti assistere da una associazione di categoria e/o da professionisti abilitati per i vari passaggi.


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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n.481
in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 Febbraio 2002
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di
veicoli senza conducente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n.
340; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000: "Analisi
tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001:
"Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle
pubbliche amministrazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Acquisito il
parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a
commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001 e del 14 novembre 2001; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da
presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale
dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per
il cui esercizio si presenta la denuncia.
Art. 2.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi
previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica
sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine
di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per
i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprieta' dei
soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Art. 3.
1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. La disposizione di cui al comma 5,
dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attivita' di cui
al presente regolamento anziche' alla licenza.

riferimento id:4043

Data: 2012-03-30 09:54:46

Re:noleggio senza conducente

Buongiorno,
Sono il tecnico di Rita e volevo avere un'unica informazione:
- può Rita avere l'ufficio in un luogo che non sia in stretto contatto con il parcheggio della macchia che utilizza per il noleggio?!... mi spiego meglio, nel caso di Rita, la soluzione più semplice e che fa al caso suo, sarebbe avere in affitto uno/due posti auto nel piazzale della carrozzeria (dove parcheggia la/le macchine da dare in affitto), ed avere la sede legale ed amministrativa in un altro piccolo ufficio, che si trova a circa 5minuti dal piazzale della carrozzeria.
- se questo è possibile, va bene quindi anche che l'ufficio sia nella propria abitazione?!
- se questo non è possibile, perché?!
- ed inoltre, l'attività è inquadrata nel commercio; va comunque bene che urbanisticamente sia inquadrata al commercio solamente un'area esterna del piazzale (dove parcheggia la macchina) ed ad ufficio (l'ufficetto che prenderà in affitto, o addirittura una stanza di casa sua?!)

Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
Matteo Cencetti

riferimento id:4043

Data: 2012-04-02 12:26:26

Re:noleggio senza conducente

Sono il tecnico di Rita e volevo avere un'unica informazione:
- può Rita avere l'ufficio in un luogo che non sia in stretto contatto con il parcheggio della macchia che utilizza per il noleggio?!... mi spiego meglio, nel caso di Rita, la soluzione più semplice e che fa al caso suo, sarebbe avere in affitto uno/due posti auto nel piazzale della carrozzeria (dove parcheggia la/le macchine da dare in affitto), ed avere la sede legale ed amministrativa in un altro piccolo ufficio, che si trova a circa 5minuti dal piazzale della carrozzeria.
[color=red]Il deposito dei mezzi adibiti a noleggio senza conducente può essere ovunque (può anche non esistere se si usano mezzi depositati presso terzi).
Quindi va bene uno spazio di due posti auto separati dalla carrozzeria[/color]

- se questo è possibile, va bene quindi anche che l'ufficio sia nella propria abitazione?!
[color=red]Normalmente va bene purchè non abbia accesso di pubblico (altrimenti occorre verificare eventuali divieti sotto il profilo edilizio e/o divieti del regolamento condominiale)[/color]

- se questo non è possibile, perché?!
[color=red]Come detto potrebbero esservi ostacoli edilizi (dubito) o del regolamento condominiale (da verificare)[/color]

- ed inoltre, l'attività è inquadrata nel commercio; va comunque bene che urbanisticamente sia inquadrata al commercio solamente un'area esterna del piazzale (dove parcheggia la macchina) ed ad ufficio (l'ufficetto che prenderà in affitto, o addirittura una stanza di casa sua?!)
[color=red]Le destinazioni d'uso (se intendi far riferimento a quelle) possono essere senz'altro distinte così come la classificazione catastale. Ognuna deve rispecchiare la tipologia di attività svolta.[/color]

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