Recentemente sono state ristrutturate e restaurate tutte le strutture insistenti in un'ampia area privata (parco/giardino) che fin dalla sua costruzione (1968) è stata destinata ad accogliere un bar e vari giochi per bambini.
Nello specifico vi erano allora e vi sono presenti ora (seppur rifatte di sana pianta):
- bar/pizzeria (che non interessa il quesito)
- area minigolf
- pista per macchinine (babycart)
- dondolini vari (Kiddie riders)
- videogiochi
- gonfiabili
Ho visto che il minigolf, la pista per macchinine, i kiddie riders ed i gonfiabili sono inseriti nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Da ciò discerne che il nuovo titolare deve essere in possesso di licenza per spettacolo viaggiante e che dette attrazioni devono essere a lui intestate ed avere assegnato il codice di identificazione?
I gonfiabili li prenderebbe a noleggio da un'apposita ditta, devono anche questi essere a lui intestati e registrati?
Credo anche che i kiddie riders gli vengano portati da una ditta che noleggia videogiochi (credo che generalmente funzioni così).
Che tipo di procedura si deve attivare in questi casi?
Essendo il tutto ricompreso in un parco recintato ed a cui si accede da un solo grande cancello, se la capienza è superiore alle 200 persone deve essere rilasciata autorizzazione ed interessata la CTV?
Sotto le 200 persone invece, può andare bene Scia + attestazione tecnico abilitato?
Help! :o :-\ :-[ :'(
Recentemente sono state ristrutturate e restaurate tutte le strutture insistenti in un'ampia area privata (parco/giardino) che fin dalla sua costruzione (1968) è stata destinata ad accogliere un bar e vari giochi per bambini.
Nello specifico vi erano allora e vi sono presenti ora (seppur rifatte di sana pianta):
- bar/pizzeria (che non interessa il quesito)
- area minigolf
- pista per macchinine (babycart)
- dondolini vari (Kiddie riders)
- videogiochi
- gonfiabili
Ho visto che il minigolf, la pista per macchinine, i kiddie riders ed i gonfiabili sono inseriti nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Da ciò discerne che il nuovo titolare deve essere in possesso di licenza per spettacolo viaggiante e che dette attrazioni devono essere a lui intestate ed avere assegnato il codice di identificazione?
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Direi di sì, sempre che l’attività sia imprenditoriale (questo almeno per quello che riguarda la necessità dell’art. 69). Il codice identificativo è unico e viene assegnato all'attrazione quando esce dalla fabbrica o al primo impiego. Il codice resta quello anche quando le attrazioni passano di mano in mano. Questo per dirti che se izio compra un'attraizone con già il codice quello resta e dovrà esserne dichiarato il passaggio.
I gonfiabili li prenderebbe a noleggio da un'apposita ditta, devono anche questi essere a lui intestati e registrati?
Che tipo di procedura si deve attivare in questi casi?
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A quello che ho appena detto puoi aggiungere questo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34465.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24983.0
Essendo il tutto ricompreso in un parco recintato ed a cui si accede da un solo grande cancello, se la capienza è superiore alle 200 persone deve essere rilasciata autorizzazione ed interessata la CTV?
Sotto le 200 persone invece, può andare bene Scia + attestazione tecnico abilitato?
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Benché la tabella di cui all'allegato al d.lgs. n. 222/2016 faccia confusione in materia (vedi voci 81 e 82 - probabile refuso, vedremo...) direi che sotto le 200 persone la CVLPS è informata solo ai fini del controllo dato che ogni compito in sede abilitativa è sostituito dalla relazione di un tecnico qualificato (vedi art. 141 reg. TULPS). Con reg. comunale o, al limite, con una DGC ricognitiva della semplificazione sostanziale già in atto di per sé, è possibile associare la fattispecie alla procedura di SCIA. Sopra le 200 persone, l'azione abilitativa discrezionale della CVLPS fa venire meno la possibilità della presentaizone della SCIA.
(ciò in funzione dell'art. 80 TULPS anche se poi la cosa si riverbera anche sull'art. 98/69)
Si,il titolare deve essere in possesso di licenza per spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza.
Ciascuna attrazione deve essere registrata e munita di codice identificativo. Nel caso in cui le giostre siano prese a noleggio ldevono essere fatte le volture degli atti di registrazione e di assegnazione del codici identificativi.
Per quanto riguarda il regime amministrativo il D.Lgs 222/2016 prevede la richiesta di autorizzazione sia per le attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza sia inferiore alle 200 persone che superiore. Lo SUAP trasmette l'istanza alla Commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo. L'unica differenza è che in caso di capienza inferiore alle 200 persone la relazione asseverata del tecnico abilitato elimina la necessità del sopralluogo da parte della Commissione sudetta.