TAXI - sanzione per violazione del regolamento comunale - TAR 12/3/2012
TAR LOMBARDIA, Milano, sez. I - sentenza 12 marzo 2012 n. 803
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2011, proposto da:
Massimo Meregalli, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Bernasconi, con domicilio eletto presso l’avv. Ivan Pastorelli in Milano, Via Savaré, 1
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Rosaria Autieri e Paolo Radaelli, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10
per l'annullamento
dell'ingiunzione PG 349193/2011 ed allegato provvedimento di sanzione a seguito di determinazione dirigenziale n. 334/2011 PG 340248/2011 adottata dal Direttore del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti - Servizi Autopubbliche in esito al procedimento disciplinare n. 979685/2010; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e segnatamente della determinazione dirigenziale - Settore Trasporti e Mobilità, n. 2107/05 PG 614098/2005 del 21.6.2005 e dell'art. 39 del regolamento taxi comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Francesco Mariuzzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22.7,11 tempestivamente depositato, il signor Massimo Meregalli, conducente di taxi, ha impugnato la sanzione della sospensione per 32 giorni dalla sua attività inflittagli a seguito di un procedimento disciplinare a conclusione del quale era stato riconosciuto responsabile di aver richiesto il pagamento a tassametro per una corsa dall’aeroporto di Milano - Malpensa a Milano, Via Porpora dell’importo di € 108,00 in luogo della tariffa fissa di € 85,00, nonché per aver rilasciato la ricevuta con un numero di licenza diversa dalla sua.
A sostegno del prodotto ricorso ha dedotto difetto d’istruttoria ed errorea presupposizione dei fatti, arbitrario cumulo in capo allo stesso soggetto delle funzioni di responsabile del servizio e del procedimento disciplinare, composizione mobile della sottocommissione, violazione dei principi di imparzialità e di rispetto del contraddittorio, arbitraria commistione della funzione istruttorie e giudicante, violazione dell’art. 30 del regolamento taxi, difetto di motivazione quanto all’ingiunzione del rimborso di € 23,00, mancata contestazione della supposta recidiva, incompetenza del Dirigente di Settore, violazione dell’art. 71 dello statuto comunaleinsussistenza del potere di infliggere sanzioni in capo al Dirigente, violazione dell’art, 11 bis della L. 15.1.1992, n. 21 e dell’art. 49 della L.r. 14.7.2009, n. 11.
E’ stata, altresì, richiesta l’ammissione di prova per testi sui capitoli da 1 a 6 del ricorso.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e richiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio del 24.8.2011 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione della vista sanzione disciplinare. Detta ordinanza è stata cassata in sede di appello sul rilievo dell’esistenza degli estremi del grave pregiudizio in attesa della pronuncia di merito.
Con memorie entrambe le parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni; con ulteriore memoria di replica il Comune ha insistito per la reiezione del ricorso.
All’udienza dell’8.2.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
DIRITTO
Con l’introdotto ricorso il ricorrente ha mosso dapprima una contestazione in fatto, allegando che, nel giorno in cui la vicenda sarebbe avvenuta, egli non avrebbe utilizzato la propria autovettura di servizio, ma una Fiat bianca in sostituzione della prima; che, in ogni caso, non si sarebbe trovato al lavoro alle ore 23 dello stesso giorno, avendo la suddetta autovettura subito un guasto alle ore 21, arrestandosi a Viale Jenner, dove un altro tassista, il signor Samuel Catania, l’avrebbe trainata fino all’autofficina del signor Leonello Marchi, in Via Paolo Bassi, 22, accompagnando, poi, a casa il ricorrente; che dopo la riparazione la Fiat bianca sarebbe stata portata presso altra autofficina, la S.A.M.A.K. s.n.c. di Antonio Martella e C., Via Messina, 52 per la registrazione del tassametro, avendo il guasto implicato l’impianto elettrico della detta autovettura.
L’errore in cui sarebbe incorsa la sottocommissione sarebbe comprovata dal fatto che la ricevuta per € 108,00 allegata alla denuncia da parte del trasportato da Malpensa a Milano non corrisponderebbe a quelle della Cooperativa Associazione Tassisti Milanesi, proprietaria del mezzo sostitutivo; assai dubbia apparirebbe in ogni caso la segnalazione del numero di targa, viste sia l’ora tarda sia la sua scarsa leggibilità, essendo abrasi alcuni suoi numeri.
Tale versione dei fatti, espone ancora l’interessato, avrebbe trovato conferma nella dichiarazione scritta da parte del Catania di averlo riaccompagnato a casa, risultata, peraltro, poco credibile nell’interrogatorio assunto dalla Polizia municipale, mentre il meccanico avrebbe tout court negato di aver effettuato una riparazione sulla ridetta autovettura.
Secondo quanto conclusivamente rilevato dal deducente la svolta istruttoria sarebbe da considerarsi carente, non essendo stato sentito l’elettrauto che avrebbe riparato l’impianto elettrico e testato il tassametro e non essendo stata approfondita l’origine della ricevuta rilasciata al trasportato, di cui l’istante non sarebbe stato in possesso per la documentazione delle corse.
A parere del Collegio la richiesta di ammissione di prova per testi avanzata nel ricorso deve essere respinta, posto che versione dei fatti illustrata dall’interessato non appare sotto alcun profilo attendibile alla stregua della documentazione agli atti del giudizio.
Dopo l’audizione dello stesso assistito dal suo legale da parte della sottocommissione davanti alla quale si svolgeva il procedimento disciplinare era stata, infatti, disposta istruttoria per acquisire le dichiarazioni dei testi indicati dall’inquisito, delegando a tal fine la Polizia Locale. Nella relazione redatta da quest’ultima emerge con chiarezza che il Marchi, titolare dell’officina di Via Paolo Bassi, n. 22, non ha eseguito alcuna riparazione sulla Fiat Punto bianca targata DF584YC, per la quale aveva soltanto fornito il kit di riparazione dei freni il 3.8.2010. Palesemente reticente si è, poi, rivelata la successiva dichiarazione da parte del Catania e, cioè, di colui che avrebbe prestato aiuto al ricorrente, trainandone l’autovettura e accompagnandolo a casa, che non ha confermato la precedente dichiarazione scritta, allegando speciosamente che sarebbe passato troppo tempo.
Va, poi, rilevato che la Polizia Locale ha accertato che alcuna riparazione al tassametro è stata effettuata al tassametro della stessa autovettura nel periodo in questione, essendo stati registrati soltanto due interventi rispettivamente il 21.9 e il 1.10.2010.
Alla luce di quanto suesposto deve conseguentemente concludersi che la denuncia presentata dal passeggero, cui era stato richiesto un corrispettivo di € 108,00 in luogo di € 85,00, quale tariffa fissa per il tragitto aeroporto di Malpensa - città di Milano, corrisponde al vero e che la contestazione mossa al ricorrente, peraltro recidivo sullo stesso percorso, è fondata, a nulla rilevando l’origine della ricevuta rilasciata a colui che ha sporto la denuncia.
Il primo motivo introdotto deve essere conseguentemente disatteso.
Egualmente infondate sono la seconda, la terza, la quarta e la quinta censura, con la quale si allega che la sottocommissione avrebbe operato monocraticamente, per più sovrapponendo le funzioni del Responsabile del Servizio a quelle del Responsabile del procedimento.
Sulla base del regolamento adottato in applicazione della L.r. 14.7.2009, n. 11 la commissione consultiva è composta da dipendenti dell’Amministrazione, ma anche da componenti provenienti dalle rappresentanze sindacali e di categoria, operando comunque con la presenza di metà più uno di essi: il che significa dunque che, in difetto di una diversa puntualizzazione da parte del ricorrente, alcuna illegittimità è nella specie riscontrabile, essendo i membri della commissione e delle relative sottocommissioni intercambiabili fra di loro.
Non si configura nella specie neppure la denunciata violazione del contraddittorio e del principio di imparzialità da parte della sottocommissione, che avrebbe cumulato funzioni istruttorie e giudicanti, apparendo all’opposto corretta l’istruttoria svolta dopo le difese scritte da parte del ricorrente, non essendo a tal fine necessario che l’escussione dei testi a difesa avvenga con la necessaria partecipazione del ricorrente: nel ricorso si mutuano, in effetti, principi propri di una fase processuale, mentre i visti interrogatori si sono svolti in sede procedimentale sul cui esito l’inquisito ha poi potuto prendere posizione in occasione della discussione orale. Alcuna indebita sovrapposizione vi è poi stata con riferimento ai compiti svolti da parte del Responsabile del procedimento, che si è limitato a dare l’iniziale comunicazione della contestazione all’interessato, ha disposto istruttoria in esito all’audizione dello stesso davanti alla sottocommissione ed ha, infine, comunicato la sanzione, inflitta, peraltro, dal Direttore del Settore e dal Responsabile del Servizio, come si ricava dalla documentazione prodotta dal Comune.
Identica conclusione vale per il contestato difetto di motivazione circa la sanzione adottata, ivi compresa quella di € 23,00, essendo sufficiente porre in evidenza che le ragioni addotte a tal fine sono state ricavate ob relationem dalla proposta della sottocommissione e dei verbali che l’hanno preceduta. Non doveva, poi, essere oggetto di formale contestazione la recidiva, essendo certa la conoscenza dell’interessato della pregressa infrazione e sufficiente la sua indicazione ai fini della determinazione della finale sanzione.
Con gli ultimi quattro motivi dedotti il ricorrente contesta la competenza del Dirigente del Settore di comminare la sanzione, riferendola al Consiglio comunale; denuncia la violazione dell’art. 71 dello Statuto comunale, che affiderebbe ai Dirigenti la potestà d’infliggere solo sanzioni minori, spettando essa per quelle più gravi al Sindaco; deduce, infine, la violazione della L. 15.1.1992, n. 21 in relazione all’art. 49 della L.r. 14.7.2009, n. 11 con riferimento all’art. 39 del regolamento taxi.
Detta ultima censura, potendo restare assorbite le altre, è fondata.
In base all’art. 2, comma 1 della L. 15.1.1992, n. 21 "il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone" per il comma 2 "la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo".
L’art. 4, comma 2 della stessa Legge precisa ancora che le regioni stabiliscono i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.
Per il successivo comma 3 "nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti".
La Regione Lombardia ha a sua volta emanato la L.r. 14.7.2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), il cui Titolo II, Capo II (artt. 45-63), è dedicato ai "servizi non di linea", riprendendo le disposizioni già contenute nell’abrogata L.r. n. 20/1995.
L’art. 45, comma 2 di tale legge prevede che "lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 è disciplinato dai regolamenti comunali aventi i contenuti essenziali di cui all’articolo 5 della legge n. 21 del 1992 e redatti sulla base delle disposizioni del presente capo".
Per il successivo art. 48 la vigilanza sui servizi taxi è esercitata dal comune che ha rilasciato la licenza per l’esercizio del servizio taxi.
Infine, l’art. 49 della stessa Legge disciplina le "sanzioni", prevedendo, al comma 1, che la violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico (ex art. 46, comma 1 lett. a) comporta la sanzione amministrativa della sospensione, da uno a novanta giorni della licenza per l’esercizio del servizio taxi. L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell’arco di un quinquennio comporta la decadenza della licenza (comma 2).
Per il successivo comma 3 "ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 285/1992", la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 1, e pertanto dell’obbligo di dotazione di tassametro omologato (ex art. 46 comma 1 lett. b), e del divieto di ulteriori oneri per l’utente (ex art. 46 comma 1 lett. c), comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista.
Infine, per il comma 6, le disposizioni sanzionatorie di cui al presente articolo devono essere recepite nei regolamenti comunali.
Tale ultima norma è stata invocata dalla difesa del Comune per sostenere che, attesa la competenza dei regolamenti comunali a disciplinare i servizi di che trattasi, e fermo restando il recepimento obbligatorio delle sanzioni di cui al citato art. 49, i Comuni potrebbero discrezionalmente esercitare il proprio potere sanzionatorio, individuando ulteriori fattispecie, come accaduto nel caso di specie, a fronte dell’inosservanza di obblighi derivanti dall’applicazione di una precedente sanzione. Il detto art. 49 non limiterebbe pertanto il potere sanzionatorio comunale, individuando alcune fattispecie di particolare gravità e non precluderebbe la possibilità per i Regolamenti Comunali di prevederne in modo autonomo altre ulteriori.
Le dette argomentazioni non possono essere condivise e sono state già disattese dalla Sezione con sentenza 25.1.2012, n. 2479. dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi.
Il quadro normativo sopra evidenziato esclude, infatti, espressamente che i regolamenti comunali possano autonomamente disciplinare la materia delle sanzioni. Tanto il legislatore statale che quello regionale hanno individuato il contenuto dei detti regolamenti, tramite indicazione tassativa delle materie ad essi attribuite, tra le quali non rientra la definizione delle sanzioni (v. art. 45 comma 2 della L.r. n. 11/2009 e art. 5 della L. n. 21/1992).
Entrambe le fonti normative citate hanno invece disciplinato expressis verbis la materia delle sanzioni, punendo con la sospensione della licenza la sola violazione dell’obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico (v. comma 1 dell’art. 49, che rinvia all’art. 46 comma 1 lett. a).
Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dall’art. 86, comma 2 ultimo periodo del codice della strada (sospensione o revoca della patente e confisca del veicolo) "a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza", che, tuttavia, non è la norma posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto in tali limiti accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in conseguenza della soccombenza reciproca;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente, Estensore
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Alberto Di Mario, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2012