Qualche settimana fa, su segnalazione dei Vigili del Fuoco, il Comune ha emesso una ordinanza di chiusura di una sala da ballo per mancato rinnovo del cpi e per mancato adeguamento alla regola tecnica contenuta nel D.M. 19/08/1996.
Oggi la ditta ha consegnato al suap la domanda di rinnovo del cpi insieme alla documentazione relativa all'adeguamento alla regola tecnica.
Nella relazione è stato dichiarato che non sono stati variati gli impianti esistenti, le strutture, la disposizione delle attrezzature e degli arredi. Sono stati installati un impianto di rilevazione fumi, un impianto di avviso evacuazione; inoltre è stata adeguata la centrale termica alla normativa ISPESL.
Trattandosi di locale di trattenimento superiore a 200 posti, dobbiamo convocare la commissione di vigilanza pubblico spettacolo per il parere previsto dall'art. 141 del regolamento attuativo del TULPS? La norma parla di parere da chiedere per locali nuovi e per sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
Le modifiche descritte sono da considerare "sostanziali", e quindi soggette a parere della Commissione? In tal caso il locale potrebbe riaprire solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 80, a modifica di quella attuale?
Grazie.
Qualche settimana fa, su segnalazione dei Vigili del Fuoco, il Comune ha emesso una ordinanza di chiusura di una sala da ballo per mancato rinnovo del cpi e per mancato adeguamento alla regola tecnica contenuta nel D.M. 19/08/1996.
Oggi la ditta ha consegnato al suap la domanda di rinnovo del cpi insieme alla documentazione relativa all'adeguamento alla regola tecnica.
Nella relazione è stato dichiarato che non sono stati variati gli impianti esistenti, le strutture, la disposizione delle attrezzature e degli arredi. Sono stati installati un impianto di rilevazione fumi, un impianto di avviso evacuazione; inoltre è stata adeguata la centrale termica alla normativa ISPESL.
Trattandosi di locale di trattenimento superiore a 200 posti, dobbiamo convocare la commissione di vigilanza pubblico spettacolo per il parere previsto dall'art. 141 del regolamento attuativo del TULPS? La norma parla di parere da chiedere per locali nuovi e per sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
Le modifiche descritte sono da considerare "sostanziali", e quindi soggette a parere della Commissione? In tal caso il locale potrebbe riaprire solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 80, a modifica di quella attuale?
Grazie.
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1) a mio avviso nei casi in cui non vi sono valutazioni discrezionali trova applicazione la SCIA (anche per locali sopra le 200 persone)
2) nel caso di specie si tratta di variazioni legati ad "adeguamenti tecnici", soggetti a SCIA
3) la SCIA si applica anche se sono variazioni "sostanziali"
Quindi se concordi con questa soluzione fai presentare una dichiarazione a firma congiunta interessato+tecnico/i circa il rispetto dei requisiti in cui dicono "Con riferimento alla istanza presentata la stessa vale quale SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990).
se si concorda con questa teoria allora il parere della CCVLPS non è più necessario perchè essa si esprimeva solo su requisiti tecnici privi di discrezionalità
ma l'art. 19 della l.241/90 esclude l'applicazione della SCIA in materia di pubblica sicurezza!
come si conciliano le cose?
se si concorda con questa teoria allora il parere della CCVLPS non è più necessario perchè essa si esprimeva solo su requisiti tecnici privi di discrezionalità
ma l'art. 19 della l.241/90 esclude l'applicazione della SCIA in materia di pubblica sicurezza!
come si conciliano le cose?
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ma l'art. 19 della l.241/90 esclude l'applicazione della SCIA in materia di pubblica sicurezza!
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO!!!!!
L'ART. 19 NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE FONDATA SU MATERIE.
ECCO COSA PREVEDE:
con la sola esclusione ..... degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti
dalla normativa comunitaria.
NON SI ESCLUDONO LE PROCEDURE IN MATERIA DI P.S. BENSI' GLI ATTI RILASCIATI DA AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA PUBBLICA SICUREZZA ECC.....
IL COMUNE NON RIENTRA ELLA DEFINIZIONE (ESSENDO ENTE A FINALITA' GENERALE).
IN PRATICA IL NUOVO ART. 19 (A DIFFERENZA DELLA VECCHIA DIZIONE) ESCLUDE GLI ATTI DI QUESTURA, PREFETTURA ECC..... MA MAI GLI ATTI DEL COMUNE!!!
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