Se una associazione di promozione sociale con attività ricreativa culturale per bambini, intende effettuare somministrazione di sole bevande analcoliche (NO ALCOLICI) oltre a fare SCIA di somministrazione ai soli soci (al Comune) deve comunicarlo (ai sensi dell'art.2 bis D.L. 79/2012 conv. con la legge 131/2012) anche alla Questura?
Grazie
il comma 2 dell'art. 86 del TULPS, introdotto dal D.L. 79/2012 [url=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-20;79!vig=]www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-20;79!vig=[/url]recita:
[url=http://Per la somministrazione di[b] bevande alcooliche [/b]presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma]Per la somministrazione di[b] bevande alcooliche [/b]presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma[/url]
per cui se la somministrazione è limitata alle sole bevande analcooliche il Comune non dovrà effettuare alcuna comunicazione al Questore (vedi circolare n. 557/PAS/U7021836/12000.A(4)2(2) del 14 dicembre 2012)