Data: 2017-05-25 10:34:02

PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Buongiorno,
vorrei sapere se una Scia di inizio attività di ambulante itinerante può essere accolta anche se il dichiarante straniero ha il permesso di soggiorno scaduto ma allega ricevuta di pagamento per la richiesta di rinnovo. Eventualmente a quale normativa dobbiamo fare riferimento?
Grazie

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Data: 2017-05-25 12:52:55

Re:PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Il permesso di soggiorno deve essere ESIBITO alle autorità amministrative competenti ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati ai sensi dell'art. 6 del  dlgs 286/1998

il DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 all'art. 5 comma 4 prevede:

[i]Il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  e'  richiesto  dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno  sessanta giorni prima della scadenza, ed e'  sottoposto  alla  verifica  delle condizioni previste  per  il  rilascio  e  delle  diverse  condizioni previste dal presente testo unico.  Fatti  salvi  i  diversi  termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una  durata  non  superiore  a quella stabilita con rilascio iniziale.[/i]


l'art. 40, comma 3, l D.L. n.201 dd. 6.12.2011 recita:
[i]Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:

"9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.[/i]

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