[b]Accesso e trasparenza amministrativa: solo nel giudizio in primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, in Consiglio di Stato è necessario il difensore[/b]
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 23.5.2017
In primo grado il ricorrente si era difeso in proprio, avvalendosi dell’art. 23 (difesa personale delle parti) del codice del processo amministrativo secondo cui "Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l´assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa…". In grado d´appello è viceversa inderogabilmente necessaria l´assistenza del difensore, in quanto l’art. 95 (parti del giudizio di impugnazione) dello stesso codice stabilisce al comma 6 che "ai giudizi di impugnazione non si applica l´articolo 23, comma 1" precedente. Sulla base di tali premesse la Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 23 maggio 2017 ha dichiarare inammissibile il ricorso in quanto sottoscritto esclusivamente dal ricorrente, senza alcuna firma o nominativo di difensore abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, munito di procura.
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