Data: 2017-05-23 20:31:14

Conto corrente bancario ed eredità

Tizia e Caio sono sposati e senza figli.
Sono in comunione dei beni.

Hanno un conti corrente bancari cointestato (A) con 100.000 euro.

Inoltre Tizia ha un conto corrente bancario intestato solamente a lei (B) con 10.000 euro.

Tizia, sapendo che il marito ha pochissimi giorni di vita ed è ricoverato ... potrebbe riversare quasi tutto sul conto corrente B per evitare che i 100.000 euro vengano eriditati in parte dai fratelli di Caio?

Basta che il versamento avvenga prima della morte di Caio?

I fratelli di Caio non hanno nessuna possibilità di tutelarsi?

Qui:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-01-20/successione-rapporto-eredi-e-banca-ordine-dati-bancari-de-cuius-095845.php?refresh_ce=1

leggo:

[i]Non si sta parlando dunque di poter disporre delle somme presenti sul conto corrente del defunto, argomento articolato e dipendente da variabili quali l'unicità della titolarità del conto o la contitolarità, la firma congiunta o disgiunta sullo stesso, ma bensì della facoltà di richiedere alla banca uno storico di quanto è accaduto, della possibilità di avere notizia circa i rapporti tra de cuius e istituto di credito fino a dieci anni prima della morte deltitolare e del dovere gravante sulla banca stessa di fornire tali informazioni.[/i]

[i]In merito l'articolo 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario – d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993) afferma che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". A fronte di un'interpretazione eccessivamente letterale che le banche davano a tale disposizione rigettando le richieste della clientela troppo generiche o comunque non riguardanti una specifica e circostanziata operazione, la Cassazione si è più volte pronunciata censurando tali comportamenti (Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/2001, Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/2006), sottolineando che la normativa va interpretata in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che quindi il cliente o chi per lui ha il diritto di ottenere tutta la documentazione di cui è interessato nel rispetto del solo limite temporale decennale.[/i]

riferimento id:40345

Data: 2017-05-23 20:37:03

Re:Conto corrente bancario ed eredità

Conto corrente del defunto: l’erede ha diritto di avere tutte le informazioni dalla banca

https://www.laleggepertutti.it/60219_conto-corrente-del-defunto-lerede-ha-diritto-di-avere-tutte-le-informazioni-dalla-banca

riferimento id:40345

Data: 2017-05-23 21:11:32

Re:Conto corrente bancario ed eredità

https://www.laleggepertutti.it/60219_conto-corrente-del-defunto-lerede-ha-diritto-di-avere-tutte-le-informazioni-dalla-banca

[i]Per esempio: grazie all’accesso alla documentazione relativa al conto corrente è possibile scoprire l’acquisto di altri beni del defunto sconosciuti agli eredi oppure l’effettuazione di donazioni consistenti a favore di alcuni familiari.

Con riguardo a quest’ultimo caso, infatti, l’erede che ha ricevuto dal soggetto deceduto (gli avvocati lo chiamano “de cuius”), quando questi era ancora in vita, donazioni dirette o indirette, deve conferirle all’asse ereditario in modo che quest’ultimo venga equamente diviso anche fra gli altri coeredi in base alle rispettive quote [1].[/i]

Vale per tutti gli eredi o solamente per i titolari di legittima?

Grazie!

riferimento id:40345

Data: 2017-05-24 06:37:41

Re:Conto corrente bancario ed eredità

A mio parere tutti gli eredi, quantomeno relativamente al profilo di richiesta informazioni e documenti stante gli interessi giuridicamente rilevanti e tutelati sottostanti alla qualità di erede [[b]nb:[/b] diverso il caso del legatario -quindi non erede- che subentri in una posizione specifica non attinente ai rapporti bancari de quo]:

Sul punto soccorre efficacemente l'applicazione del 119 TUB unitamente alla normativa specifica in materia di privacy:


http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2016-01-20/successione-rapporto-eredi-e-banca-ordine-dati-bancari-de-cuius-095845.php
[...]
In merito l'articolo 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario – d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993) afferma che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". A fronte di un'interpretazione eccessivamente letterale che le banche davano a tale disposizione rigettando le richieste della clientela troppo generiche o comunque non riguardanti una specifica e circostanziata operazione, la Cassazione si è più volte pronunciata censurando tali comportamenti (Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/2001, Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/2006), sottolineando che la normativa va interpretata in base al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che quindi il cliente o chi per lui ha il diritto di ottenere tutta la documentazione di cui è interessato nel rispetto del solo limite temporale decennale.
Successivamente, con l'entrata in vigore del Codice della Privacy (CdP - d.lgs. n.196/2003), la disciplina sopra esposta ha subito una sensibile modifica: agli articoli dal 7 al 10 sono stati regolati il diritto di accesso ai dati personali, nonché l'esercizio degli stessi, le modalità di esercizio e il riscontro all'interessato.
L'accesso ai dati personali ex artt. 7 e 8 CdP deve essere gratuito e garantito in forma intelligibile e, in base al comma 3 dell'art. 9 CdP, "i diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio […]".
Fuori discussione è l'interesse proprio dell'erede di ottenere tutta la documentazione riguardo i movimenti del conto corrente del de cuius per ricostruire l'asse ereditario e inoltre "la richiesta di cui all'art. 7 è formulata liberamente e senza costrizioni". Tutti i documenti devono quindi essere consegnati senza la previsione di alcun corrispettivo né rimborso spese in capo al richiedente.
Solo in seguito ad un risultato negativo della ricerca o ad un "notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste" è possibile richiedere un contributo spese comunque mai eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca fatta.
[b]A riguardo il Garante della protezione dei dati personali si è pronunciato col [u]provvedimento n. 372 del 11/10/2011[/u] in cui ha sottolineato come l'erede (nel caso di specie il figlio del de cuius) abbia titolo per esercitare il diritto di accesso ai dati personali del defunto nei confronti della banca senza dover essere soggetto ad oneri o condizione alcuna: "il diritto di accesso ai dati personali […] deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria".[/b]

Provvedimento garante: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1851820


Provvedimento dell'11 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 372 dell'11 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 26 maggio 2011, presentato nei confronti di Banca Carime S.p.A., con il quale Vincenzo Crupi, in qualità di erede del padre defunto, deceduto in data 26 giugno 2010, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita a "conti correnti, titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza e rapporti, nessuno escluso, intestati al de cuius", con particolare riguardo agli estratti conto e alle operazioni effettuate sul conto corrente n. 0080(…) di cui il de cuius era cointestatario, a decorrere dalla data di apertura del conto medesimo (novembre 1994) fino alla data del decesso (giugno 2010); ciò al fine di ricostruire l'asse ereditario e tutelare i diritti successori eventualmente lesi; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 maggio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l'ulteriore nota del 21 luglio 2011 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 giugno 2011 con la quale la banca resistente, nel precisare di avere "già comunicato e/o consegnato al ricorrente" parte della documentazione richiesta con alcune note trasmesse nel corso del 2010 (delle quali ha allegato copia), ha fornito ulteriori riscontri riservandosi altresì di provvedere a trasmettere l'ulteriore documentazione, già richiesta all'Agenzia centrale di Vibo Valentia, ma che al momento "non è stata rinvenuta"; visto che la resistente ha altresì affermato che per quanto attiene "gli estratti conto afferenti al periodo  1994-31.5.2000", gli stessi "non sono stati rinvenuti essendo ormai decorsi i termini previsti per la conservazione obbligatoria";

VISTE le note datate 7 luglio e 23 agosto 2011 con le quali il ricorrente, oltre ad insistere per l'accoglimento della propria istanza di accesso a tutti  i dati personali del de cuius, ivi compresi quelli relativi al periodo 1994-2000 in relazione ai quali la resistente non ha chiarito se gli stessi siano ancora conservati presso gli archivi o se invece siano stati "effettivamente distrutti indicandone la relativa data", ha indicato un elenco di movimentazioni da cui si evincerebbero dati "non intelligibili" in quanto dagli stessi "non risulta se fu il de cuius ad effettuare quei prelevamenti ovvero il cointestatario del conto";

VISTA la nota anticipata via fax il 25 agosto 2011 con la quale l'istituto di credito resistente, nel trasmettere copia di ulteriore documentazione, ha ribadito (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "nei nostri archivi non sono stati rinvenuti gli estratti conto anteriori al giugno 2000 (…), né la contabile di prelievo allo sportello di euro (…) effettuato in data 16.3.2009"; visto inoltre che la resistente nel "riservarsi di trasmettere copia dell'assegno n. (…) negoziato in check truncation e già richiesto all'ufficio postale quale soggetto negoziatore", ha altresì precisato che, per quanto riguarda la lamentata incompletezza dei dati contenuti nell'elenco di movimentazioni prodotto dal ricorrente, l'eventuale integrazione degli stessi, "costituendo un'attività oltremodo onerosa per la banca, comporterà l'addebito al cliente dei costi previsti per la riproduzione della materialità (…)";

VISTA la nota datata 2 settembre 2011 con la quale il ricorrente ha rinnovato l'istanza di accedere a tutti i dati riferiti al genitore defunto di cui la controparte sia in possesso, sottolineando di non avere mai richiesto copia di documenti bancari bensì esclusivamente di voler conoscere se le operazioni bancarie in contestazione "furono o non furono effettuate dal de cuius";

[b]RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di figlio del de cuius, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RILEVATO che, con riferimento all'esercizio del predetto diritto di accesso - volto ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti al de cuius contenuti nei documenti bancari detenuti dall'istituto di credito resistente – l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Codice, il riscontro alla richiesta dell'interessato "può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;[/b]

CONSIDERATO altresì che il diritto di accesso ai dati personali, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, che, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere relativamente: a) ai dati personali riferiti al de cuius già comunicati al ricorrente nel corso dell'istruttoria del procedimento; b) ai dati anteriori al giugno 2000 e a quelli contenuti in alcuni documenti bancari anche successivi al giugno 2000, avendo la resistente, seppure solo nel corso del procedimento, fornito un adeguato riscontro in proposito, con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), secondo cui "nei nostri archivi non sono stati rinvenuti gli estratti conto anteriori al giugno 2000 (…), né la contabile di prelievo allo sportello di euro (…) effettuato in data 16.3.2009";

RITENUTO, invece, di dover accogliere il ricorso - non avendo la banca resistente fornito un riscontro che possa reputarsi idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - in relazione ai dati personali riferiti al de cuius non ancora comunicati al ricorrente e contenuti nelle movimentazioni contabili dallo stesso indicate nonché a quelli che la resistente si è impegnata a trasmettere non appena rinvenuti presso "agenzia centrale e ufficio postale"; ritenuto pertanto di dover ordinare a Banca Carime S.p.A. di mettere a disposizione del ricorrente, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, le informazioni predette in forma intellegibile entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Carime S.p.A., stante l'incompletezza del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali  relativi al de cuius già comunicati al ricorrente nonché in ordine ai dati anteriori al giugno 2000 e alle altre informazioni non rinvenute dalla resistente;

b) accoglie il ricorso in relazione ai dati personali riferiti al de cuius non ancora comunicati al ricorrente e, per l'effetto, ordina a Banca Carime S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al ricorrente medesimo i dati contenuti nelle movimentazioni contabili dallo stesso indicate nonché quelli che la resistente si è impegnata a trasmettere non appena rinvenuti presso "agenzia centrale e ufficio postale" entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Banca Carime S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

riferimento id:40345

Data: 2017-05-24 08:00:59

Re:Conto corrente bancario ed eredità

Non avendo figli, un terzo dei beni andrebbe ai fratelli di Caio.

Il fatto che Tizia li abbia spostati il marito ha pochissimi giorni di vita ed è ricoverato ... non concretizza un'elusione per sottrarre parte dei beni ai fratelli di Caio?

https://www.laleggepertutti.it/60219_conto-corrente-del-defunto-lerede-ha-diritto-di-avere-tutte-le-informazioni-dalla-banca

Per esempio: grazie all’accesso alla documentazione relativa al conto corrente è possibile scoprire l’acquisto di altri beni del defunto sconosciuti agli eredi oppure l’effettuazione di donazioni consistenti a favore di alcuni familiari.

Con riguardo a quest’ultimo caso, infatti, l’erede che ha ricevuto dal soggetto deceduto (gli avvocati lo chiamano “de cuius”), quando questi era ancora in vita, donazioni dirette o indirette, deve conferirle all’asse ereditario in modo che quest’ultimo venga equamente diviso anche fra gli altri coeredi in base alle rispettive quote [1].

[b][color=#00BF00]Vale per tutti gli eredi o solamente per i titolari di legittima?[/color][/b]

Grazie!

riferimento id:40345

Data: 2017-05-24 09:43:48

Re:Conto corrente bancario ed eredità

L'articolo 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario – d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993) si applica anche al conto corrente postale e oltre a quello bancario?

https://www.facile.it/conti/guida/conto-corrente-postale-e-bancario-le-differenze.html

Grazie!

riferimento id:40345

Data: 2017-05-24 17:43:32

Re:Conto corrente bancario ed eredità

Prelievo di somme da conto corrente cointestato effettuato ante mortem

http://www.professionisti.it/frontend/articolo/410/Prelievo-di-somme-da-conto-corrente-cointestato-effettuato-ante-mortem

Un anziano signore, accudito dalle cure del nipote e di sua moglie, cointesta a quest’ultima, con firma e disponibilità disgiunta, il proprio conto corrente suggerendole di effettuare un sostanzioso prelevamento e di considerare le somme come una sorta di ricompensa per l’impegno profuso ed evitando, per di più, che altri parenti possano vantare diritti di sorta. Il prelevamento avviene prima della dipartita dell’anziano zio...

riferimento id:40345

Data: 2017-05-24 17:45:04

Re:Conto corrente bancario ed eredità

Il prelievo dal conto corrente da parte del delegato, effettuato dopo la morte del titolare del conto e prima che la banca ne avesse notizia, integra un reato ai danni degli eredi se il delegato al prelievo era consapevole del decesso del correntista. Si tratta, infatti, di una sottrazione del denaro ai legittimi titolari che, in questo caso, sono diventati gli eredi...

https://www.laleggepertutti.it/123159_leredita-del-conto-corrente

Se il conto era a firma disgiunta: in teoria, in questo caso, il cointestatario potrebbe operare anche sulla quota di proprietà del defunto, atteso che tale potere gli era proprio ancor prima del suo decesso. Ma tale circostanza viene di fatto ostacolata dalle banche che temono eventuali contestazioni degli eredi; così il conto viene bloccato anche in questo caso. In verità tale condotta dell’istituto di credito potrebbe essere censurata innanzi al giudice andando a incidere sul diritto autonomo del contitolare del conto. In ogni caso, se anche il conto fosse sbloccato, il contitolare avrebbe sì la possibilità di movimentare il conto, ma dovrebbe pur sempre riconoscere il 50% di proprietà agli eredi. Con la conseguenza che se questi preleva una quota superiore alla metà del conto, gli eredi avranno diritto alla restituzione (non dalla banca ma) dal contitolare a firma disgiunta.

riferimento id:40345

Data: 2017-05-24 17:58:02

Re:Conto corrente bancario ed eredità

L’accesso e la gestione del conto corrente dopo la morte del titolare
La Cassazione del 3.6.2014 n. 12385 ha stabilito che la facoltà di agire disgiuntamente sul conto corrente sopravvive alla morte di uno dei contitolari, quindi, gli altri contitolari hanno il diritto di chiedere, anche dopo la morte di uno di essi, l’intero saldo del conto e l’adempimento della banca libera la stessa verso gli eredi dell’altro contitolare.

http://www.fanpage.it/l-accesso-e-la-gestione-del-conto-corrente-dopo-la-morte-del-titolare/

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http://sosonline.aduc.it/lettera/prelievo+convivente+10+gg+dalla+morte_257298.php

Salve,
negli ultimi 13 giorni di vita mio padre, convivente da una anno con una compagna (che risulta oggi essere una poco di buono) e malato da altrettanto tempo di cancro allo stomaco, ha aperto un conto cointestato con lei. Su quel conto c'erano più di 10.000 € che la convivente ha ritirato con 2 assegni nei 10 giorni antecedenti la morte di mio padre.
Visto il peridio di difficoltà in cui versava, sapendo di avere ancora pochi giorni di vita, può essere che l'abbia raggirato? Se voleva lasciarle i soldi poteva farlo in una maniera meno meschina, penso che lei li abbia ritirati con due assegni firmati da lei.
Oltre a ciò non ha nemmeno pensato a partecipare alle spese del funerale del sig Schiavi.
Ho qualche speranza se procedo per vie legali chiedendo il 50% a favore degli eredi?
Non tanto per i soldi, ma per il comportamento, visto che il giorno del funerale non si è fatta vedere (sapeva che ero già andata in banca a vedere se c'erano problemi di debiti - io vivevo a 380 Km di distanza da mio padre).
Da notare che due mesi prima della sua morte avevo prestato a entrambi 1000 € per il pagamento dell'affitto di casa. Avevo prestato altri 350 in contanti perchè erano in difficoltà un altra volta che sono andata a trovarlo. Lei viveva con i soldi di mio padre e si è portata via tutto quello che poteva acclamando l'amore per lui e no accompagnandolo mai all'ospedale.
Non dormivano nemmeno nello stesso letto. Era una badante, non la sua compagna. In attesa di un Vs consiglio ringrazio e auguro una buona
giornata.
Linda, da Gorizia (GO)

Risposta:
In caso di decesso di uno dei cointestatari del conto corrente bisogna verificare se si tratta di conto corrente a firma congiunta o di conto corrente a firma disgiunta.
Nel caso del conto corrente cointestato a firme disgiunte ognuno degli altri cointestatari ha il diritto di disporre separatamente sul conto. Lo stesso diritto aspetta a tutti gli eredi del cointestatario che dovranno esercitarlo tutti insieme. Gli eredi dovranno effettuare una semplice variazione di intestazione a loro favore, ne conseguirà che il luogo del nominativo del defunto risulteranno i nominativi degli eredi.
Se la cointestazione è, invece, a firme congiunte il conto viene bloccato del tutto fino all’identificazione attestata degli eredi legittimi. Questi poi dovranno esercitare insieme all’intestatario rimasto in vita e nello stesso tempo decideranno la sorte del conto.
In ogni caso, lei in quanto figlia, e quindi erede, di uno dei cointestatari defunti ha diritto di avere in eredità la parte del denaro spettante a suo padre.
Comunque, Le consigliamo di farsi valere con una lettera di messa in mora da inviare con raccomandata A/R alla ex compagna di suo padre nella quale chiede la restituzione di quanto è stato da lei ritirato al fine di procedere alla ripartizione secondo i criteri di legge. Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php

riferimento id:40345

Data: 2017-05-29 19:27:50

Re:Conto corrente bancario ed eredità

http://www.zonaprestiti.com/forum/t1744-fac-simile-lettera-inviare-banca-parte-degli-eredi.htm

FAC SIMILE LETTERA DA INVIARE IN BANCA DA PARTE DEGLI EREDI

riferimento id:40345

Data: 2017-05-29 19:32:44

Re:Conto corrente bancario ed eredità

http://www.tidona.com/pdf/Tidona%20-%20La%20richiesta%20di%20documentazione%20bancaria%20-%2020160303.pdf

riferimento id:40345

Data: 2017-06-21 12:57:37

Re:Conto corrente bancario ed eredità

La richiesta di accesso agli atti alla Banca o all'Ufficio postale, può essere fatta tramite raccomandata allegando dichiarazioni sostitutive e fotocopia del documento d'identità del richiedente?

Io direi di SI... ma il Direttore di un ufficio postale sostiene che l'interessato deve necesariamentre recarsi di persona.

A mio avviso NON è vero:

Infatti il DPR 445/2000

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/05/testo-unico-sulla-documentazione-amministrativa

si applica:

Articolo 2 (L)
Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.

E l'Ufficio postale è un  pubblico servizio:

http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/14/bancoposta-l-impiegato-e-incaricato-di-pubblico-servizio

Per il pagamento di quanto dovuto per il rilascio delle copie, è infatti possibile per il richiedente versare la somma secondo le modalità indicate o facendo andare all'Ufficio postale una persona delegata al pagamento e al ritiro dei documenti; concordate?

Grazie

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http://www.fantigrossi.it/rassegna-di-giurisprudenza-in-materia-di-accesso-agli-atti-2008/

1. Accesso agli atti – Soggetto passivo – Poste Italiane S.p.A.

2. Accesso agli atti – Nome con cui l’istante indica il documento oggetto del richiesto accesso – Irrilevanza.

1) Poiché Poste Italiane spa svolge due macrofunzioni qualificabili come servizi pubblici (fornitura del servizio postale universale e raccolta del risparmio postale) tutta l’attività inerente a tali funzioni, quella esterna ma anche quella strumentale e accessoria di carattere organizzativo, ricade nella sfera di applicazione dell’art. 23 della legge 241/1990. Sono quindi accessibili tutti i documenti formati o detenuti da Poste Italiane spa che abbiano attinenza con i servizi pubblici svolti o con l’attività interna finalizzata all’organizzazione e allo svolgimento di tali servizi.

2) Ai fini dell’accesso il nome con cui il ricorrente indica i documenti è irrilevante quando sia chiaro il tipo di informazione richiesta. L’Amministrazione e il gestore di servizi pubblici devono quindi esibire tutti i documenti che (indipendentemente dalla forma o dal suo supporto materiale) contengano i dati oggetto dell’istanza di accesso

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 556 del 21/05/2008

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BOLLETTINO N. 20



1. Accesso agli atti – Poste Italiane – Soggetto passivo del diritto di accesso – In ragione delle funzioni di rilievo pubblicistico svolte – Lo è.

2. Accesso agli atti – Poste Italiane – Pianta organica.

1) Poiché Poste Italiane spa svolge due macrofunzioni qualificabili come servizi pubblici (fornitura del servizio postale universale e raccolta del risparmio postale) tutta l’attività inerente a tali funzioni, quella esterna ma anche quella strumentale e accessoria di carattere organizzativo, ricade nella sfera di applicazione dell’art. 23 della legge 241/1990. Sono quindi accessibili tutti i documenti formati o detenuti da Poste Italiane spa che abbiano attinenza con i servizi pubblici svolti o con l’attività interna finalizzata all’organizzazione e allo svolgimento di tali servizi.
2) La struttura privatistica assunta da Poste Italiane spa non permette di individuare un equivalente formale alla pianta organica in uso presso le pubbliche amministrazioni. Questa circostanza tuttavia non legittima la sottrazione al diritto di accesso dei dati già inseriti in documenti di Poste Italiane spa che contengano le medesime informazioni presenti nella pianta organica tradizionale, ossia il numero, la qualifica e le mansioni dei dipendenti stabilmente assegnati a una determinata struttura operativa (nonché i corrispondenti dati relativi ai soggetti incaricati di sostituire in via temporanea i dipendenti stabilmente assegnati).

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sentenza n. 290 del 19/03/2008

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