Dal Giudice di Pace mi pongono una nuova questione.
Dicono che quando vinciamo una causa avverso un verbale, la sentenza soppianterebbe il verbale.
Cioè, il titolo esecutivo non sarebbe più il verbale ma la sentenza che rigetta l'opposizione avverso il verbale.
Con la conseguenza che l'ingiunzione esecutiva dovrebbe indicare la sentenza e non più il verbale.
Non rimane il verbale come titolo?
Avete notizia di qualche sentenza sul punto?
La questione non è chiara, purtroppo.
Fino al 2011 l'art. 204-bis del C.d.s. prevedeva infatti espressamente al comma 6 che " la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all’art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice".
In tal senso era intervenuta anche la Cassazione, che con la sentenza 20983/2014 aveva previsto espressamente che "[i]a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all’art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso. Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell’opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa[/i]"
Tuttavia l'art. 204-bis è stato sostanzialmente abrogato e sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, che regola adesso l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; all'interno dell'art. 7 la previsione di cui al precedente comma 6 non è stata riportata, quindi teoricamente si potrebbe ritenere la norma venuta meno.
In assenza di precise indicazioni giurisprudenziali più recenti, la questione rimane dubbia.
Dal Giudice di Pace mi pongono una nuova questione.
Dicono che quando vinciamo una causa avverso un verbale, la sentenza soppianterebbe il verbale.
Cioè, il titolo esecutivo non sarebbe più il verbale ma la sentenza che rigetta l'opposizione avverso il verbale.
Con la conseguenza che l'ingiunzione esecutiva dovrebbe indicare la sentenza e non più il verbale.
Non rimane il verbale come titolo?
Avete notizia di qualche sentenza sul punto?
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Rispetto a questa querelle la sentenza 15158/2016 chiarisce che: “in mancanza di determinazione da parte del giudice di pace della sanzione, una volta definito il giudizio sulla violazione, la sanzione viene determinata non già con autonoma e nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, ma soltanto in applicazione dei meccanismi normativi previsti. La mancata determinazione la sanzione da parte del giudice di pace non determina, quindi, alcun giudicato sul punto, restando, come si è detto, applicabile il meccanismo normativo che disciplina il calcolo della sanzione in relazione al pagamento nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione o successivamente, anche a seguito di eventuale controversia”.
APPROFONDIMENTI:
Rigetto opposizione sanzione - titolo costitutivo diventa la sentenza e non il verbale impugnato
http://www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/provvedimento.php?1786
https://www.passiamo.it/limporto-della-sanzione-stradale-rigetto-del-ricorso/
https://ricorsi.net/giurisprudenza/sentenza/cassazione-nulla-la-cartella-riferita-verbale-non-sentenza.html