Buongiorno con la presente scrivo questa email per avere dei chiarimenti sull'obligatoprietà del bagno per disabili nei locali aperti al pubblico di superficie inferiore a 250mq.
Il mio dubbio è legato in particolare alla differenza riscontrata tra l'articolo 3 comma 3.4 lettera E della legge nazionale L.13/89, la quale stabile che i locali aperti al pubblico di superficie infieriore a 250mq non necessita del bagnio per disabili, e il regolamento di attuazione, "DPGR N°41R/09' articolo 13, il quale obbliga tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione della civile abitazione, la presenza di un bagno accessibile ai disabili.
Con riferimento al regomento toscano menzionato vorrei sapere:
1. Per un'attività artiginale non soggetta al collocamanto obbligatorio il bagno per disabili è obbligatorio?
2. Per un'attività commerciale, es. negozietto di generi alimentari, panificio, ecc, il bagno per disabili è obbligatorio?
3. Per un annesso agricolo il bagno per disabili è obbligatorio?
In via generale non vi è obbligo di adegunamento per le strutture di cui parli già dotate di agibilità ed accatastate con la destinazione d'uso per la quale vengono utilizzate.