Data: 2017-05-22 08:33:55

Uff. SUAP- Propaganda elettorale FONICA su mezzi mobili

Pervengono istanze a questo Ufficio SUAP -in vista delle prossime elezioni comunali- finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione alla PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI ...
In merito a tale fattispecie, si chiede di conoscere quale sia effettivamente in ambito comunale l'organo competente al rilascio della suddetta autorizzazione, posto che il nostro Ente non dispone di Regolamentazione in materia, e che la questione non riveste alcun profilo produttivo/commerciale.
Si ringrazia per la collaborazione

riferimento id:40306

Data: 2017-05-22 10:02:18

Re:Uff. SUAP- Propaganda elettorale FONICA su mezzi mobili


Pervengono istanze a questo Ufficio SUAP -in vista delle prossime elezioni comunali- finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione alla PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI ...
In merito a tale fattispecie, si chiede di conoscere quale sia effettivamente in ambito comunale l'organo competente al rilascio della suddetta autorizzazione, posto che il nostro Ente non dispone di Regolamentazione in materia, e che la questione non riveste alcun profilo produttivo/commerciale.
Si ringrazia per la collaborazione
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Siamo senz'altro FUROI dal campo di applicazione del DPR 160/2010.
La materia è disciplina da:
- articolo 23 D. Lgs. 285/1992
- art. 59 DPR 495/1992
- articolo 7 Legge 130/1975

In mancanza di regolamento sarà l'ufficio competente a dettare specifiche prescrizioni o richiamando quelle generali e speciali della citata normativa

*******************
[b]L. 24/04/1975, n. 130[/b]
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.
7. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
[color=red][b]Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.[/b][/color]
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (9).
(9) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

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