Un fabbricato è proprietà indivisa di sei fratelli, ciascuno per la quota di 1/6. Cinque di questi sono intenzionati a effettuare urgenti lavori di manutenzione straordinaria alla copertura per motivi di salubrità - staticità dell'immobile.
Purtroppo, come spesso avviene, uno dei fratelli non è interessato all'intervento, rifiutandosi di firmare quale cointestatario i modelli F01 - F33.
Posto che la L.R. 23/85 non subordina la presentazione della SCIA edilizia al possesso di adeguato "titolo" (eventualmente ne parla solo il DPR 380), e considerato che il codice civile (art. 936) contempla la casistica di opere realizzate su suolo / area altrui, la DUAP può essere presentata "unilateralmente" dai restanti fratelli, titolari della maggioranza (5/6)? ....
Un fabbricato è proprietà indivisa di sei fratelli, ciascuno per la quota di 1/6. Cinque di questi sono intenzionati a effettuare urgenti lavori di manutenzione straordinaria alla copertura per motivi di salubrità - staticità dell'immobile.
Purtroppo, come spesso avviene, uno dei fratelli non è interessato all'intervento, rifiutandosi di firmare quale cointestatario i modelli F01 - F33.
Posto che la L.R. 23/85 non subordina la presentazione della SCIA edilizia al possesso di adeguato "titolo" (eventualmente ne parla solo il DPR 380), e considerato che il codice civile (art. 936) contempla la casistica di opere realizzate su suolo / area altrui, la DUAP può essere presentata "unilateralmente" dai restanti fratelli, titolari della maggioranza (5/6)? ....
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ECCO L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE PIU' DIFFUSO:
Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia la P.A. ha il potere ed il dovere di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull'immobile, interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di una attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all'assetto proprietario degli immobili interessati, ma che risulta finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente.
In caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è, pertanto, necessario il consenso degli stessi ([b]cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6529/2003; sent. n. 4972/2001; TAR Toscana, n. 1651/2001; TAR Parma, sent. n. 183/2002) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.11.2010 n. 7292 [/b]).
[b]approfondimenti[/b]:
http://www.ptpl.altervista.org/quesiti/2007/regione_piemonte_parere_2007_58.pdf
http://www.altalex.com/documents/massimario/2008/02/13/edilizia-comunione-pro-indiviso-sanatoria-maggioranza-qualificata
http://www.ediliziaurbanistica.it/necessario-il-consenso-di-tutti-i-comproprietari-per-la-richiesta-del-titolo-edilizio-in-sanatoria.html
Nell'allegato A del modello A1 è prevista, tra le altre, questa fattispecie: "Le opere previste in progetto riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto".
In tali casi non è richiesto l'assenso di tutti i comproprietari, ma occorre prestare attenzione al fatto che si tratti di opere che non incidono sui diritti degli altri partecipanti alla comunione