Vietato VIETARE l'accesso ai cani nei giardini pubblici
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[color=red][b]TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 16 maggio 2017 n. 694[/b][/color]
Pubblicato il 16/05/2017
N. 00694/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2011, proposto da:
Lac – Lega per l’Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;
contro
Comune di Sestino, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento n. 27 del 14/06/11 emesso dal Sindaco del Comune di Sestino di divieto di ingresso ai conduttori e proprietari di cani in parco pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[b]Con l’ordinanza n. 27 del 14 giugno 2011 il Sindaco del Comune di Sestino, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 50, d.lgs. n. 267/2000, disponeva il divieto di accesso di cani, anche accompagnati dai rispettivi conducenti, al parco pubblico Bracchi, essendo stata riscontrata “la presenza di numerosi escrementi canini in ambito urbano comunale”.[/b]
L’associazione “Lega per l’Abolizione della Caccia” impugnava tale atto chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:
1. Violazione dell’art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 per carenza dei presupposti.
2. Violazione degli artt. 13 e 16 Cost. ed eccesso di potere per irragionevolezza.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Comune di Sestino non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n. 968 del 6 settembre 2011 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Nella pubblica udienza del 5 aprile 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Rivedendo con una più approfondita ponderazione quanto ritenuto con l’ordinanza cautelare il Collegio è dell’avviso che sussista la legittimazione a ricorrere dell’associazione.
Si è infatti più volte affermato che, ai sensi degli artt. 13 e 18, l. 8 luglio 1986, n. 349 — che attribuiscono alle associazioni ambientalistiche riconosciute, in via generale, la legittimazione processuale per la tutela degli interessi di cui le stesse risultano portatrici — sussiste sempre la legittimazione ad agire in capo a un organismo associativo con finalità ambientalistiche avverso provvedimenti lesivi degli interessi diffusi o collettivi, perseguiti e protetti, tra i quali rientra quello ad un corretto rapporto con gli animali in genere e con gli addomesticati, in particolare (T.A.R. Molise, 17 febbraio 2014 n. 104; T.A.R. Puglia – Lecce, n. 732/2013; TAR Veneto, sez. III, 16 novembre 2010, n. 6045; ma vedasi anche Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2016 n. 52031, in tema di legittimazione di tali associazioni a costituirsi parte civile nei procedimenti relativi a reati commessi ai danni di animali).
Nel caso concreto, l’art. 2 dello Statuto stabilisce che lo scopo dell’associazione è quello di promuovere la difesa della fauna ed il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali e che, a tal fine, l’associazione “attua o favorisce tutte le iniziative giuridiche, politiche, culturali…idonee”.
Nel merito il ricorso è fondato, assumendo assorbente rilievo quanto dedotto con il primo e terzo motivo in relazione all’insussistenza dei presupposti di cui dell’art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 e al difetto di istruttoria e di motivazione.
Dispone la norma in parola che il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”.
[b]La disposizione è pacificamente interpretata nel senso che l’esercizio da parte del sindaco di tale potere extra ordinem presuppone il requisito della necessità di un intervento immediato, al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l’igiene e/o la salute pubblica e caratterizzato da una situazione eccezionale e/o imprevedibile da fronteggiare per mezzo di misure straordinarie di carattere provvisorio e, pertanto, non adeguatamente contrastabile tramite l’utilizzo degli ordinari mezzi di carattere definitivo previsti dall’ordinamento giuridico (tra le più recenti, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 5 novembre 2015 n. 746; T.A.R. Campania, sez. III, 1 giugno 2015 n. 3011; T.A.R. Lombardia, sez. III, 15 dicembre 2014 n. 3039).[/b]
[color=red][b]Si è altresì rilevato che, in quanto derogano al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, le ordinanze contingibili e urgenti impongono la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti “extra ordinem”, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 13 febbraio 2015 n. 455).[/b][/color]
[b]Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, oltre a non recare alcuna indicazione in ordine ai suoi limiti temporali di efficacia, non appare sorretto da una adeguata istruttoria in ordine all’esistenza effettiva di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, tale evidentemente non potendo considerarsi la mera rilevazione di “escrementi canini in ambito urbano comunale”[/b]
Per completezza d’argomentazione, pur non costituendo motivo di ricorso, va rilevato che, come evidenziato dalla ricorrente nella sua memoria conclusiva, la Regione Toscana, con la legge n. 5972009 ha disciplinato la “tutela degli animali” da affezione, stabilendo all’art. 19 che “ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali”. Stabilendo al secondo comma che è vietato l’accesso ai cani solamente “in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, qualora a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto”.
[b]Ne discende, per le ragioni esposte che il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.[/b]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come di seguito liquidate.
Vista la notula depositata dal difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto (in atti) della Commissione istituita presso questo T.A.R., le competenze da corrispondere al patrocinatore sono determinate in € 1.500,00, oltre spese generali e IVA.
Il Comune di Sestino, ai sensi dell’art. 133 DPR n. 115/2002, provvederà a riversare tali somme, oltre a quelle prenotate a debito, in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Sestino alla rifusione in favore dello Stato delle spese di lite come in motivazione liquidate, oltre quelle prenotate a debito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bernardo Massari Armando Pozzi
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